CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28282 depositata il 4 novembre 2024
Lavoro – Sottrazione bene mobile dell’associazione – Lesione rapporto fiduciario – Sospensione cautelare dal servizio – Licenziamento per giusta causa – Asserito carattere ingiurioso del provvedimento datoriale – Rigetto
Rilevato che
1. Con lettera del 5.3.2018 l’Associazione A. – (…), VCO, Vercelli e Valsesia ha contestato al dipendente M.M., assunto in data 19.4.2020 con funzioni di Responsabile dell’area “Sindacale e Previdenziale” e qualifica, da ultimo, di Funzionario Direttivo, il seguente fatto: “nel luglio del 2015 l’A. procedeva al rinnovo del contratto con il S. avente ad oggetto l’Unico Lavoro, strumento informatico indispensabile per l’area sindacale dell’Associazione.
Nella trattativa contrattuale de quo era prevista, altresì, la fornitura di un telefono cellulare Apple I phone 6 che, a quanto constava, non era mai stato recapitato presso la nostra Sede di Novara.
Nel corso del mese di novembre 2017 la Scrivente Associazione, trovandosi nell’urgenza di sostituire un cellulare ad un dipendente, prima di acquistarne uno nuovo si apprestò ad effettuare le opportune verifiche con il S., domandando le motivazioni della mancata consegna del cellulare Apple I phone 6 di cui alla trattativa contrattuale del luglio 2015 (sopra menzionata).
A seguito delle verifiche con il S. emergeva che il richiamato telefono cellulare era stato viceversa consegnato presso la Sede dell’A. a Novara in (…) , nel settembre 2025, ma ai sottoscritti ciò non risultava, pertanto si è ritenuto che qualcuno, a nostra insaputa, avesse sottratto il bene mobile dell’A. e se ne fosse impossessato senza alcun titolo.
L’A., allo scopo di tutelare l’immagine e il decoro dell’Associazione, procedeva quindi a denunciare l’accaduto ai Carabinieri di Novara in data 2 febbraio 2018, affinché venissero svolte le opportune indagini ed individuato il responsabile del reato.
Successivamente, in data odierna, 5 marzo 2018, alle ore 10 circa, i Carabinieri di Novara su mandato della Procura della Repubblica (da Lei rammostratoci) intervenivano presso i locali dell’Associazione rinvenendo il telefono cellulare I phone 6 numero di serie F17PWLYNG5MN nella sua materiale disponibilità, circostanza da Lei comunicataci nel colloquio intervenuto subito dopo l’intervento dei Carabinieri.
Tale disponibilità, peraltro, non Le era e non è mai stata autorizzata, né consentita, né peraltro da Lei comunicata all’A. stessa.
Tutto ciò premesso e ritenuto, stante il fatto acclarato, Le comunichiamo che ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal vigente regolamento A. ed alle norme di Legge, con la presente siamo a contestarle la sottrazione-furto del telefono cellulare Apple I phone 6 numero di serie F17PWLYNG5MN, di esclusiva proprietà dell’Associazione e l’utilizzazione successiva dello stesso ad uso privato per oltre due anni, e ciò senza consenso alcuno da parte di A.
Quanto Le viene contestato costituisce una gravissima infrazione alla disciplina inerente il rapporto di Lavoro, con conseguente lesione del rapporto fiduciario instaurato tra le parti, venendo quindi a mancare la fiducia che è basilare per un buon rapporto lavorativo.
Le comunichiamo, quindi, che data la gravità dei fatti esposti e ad Ella contestati, Lei è posto in sospensione cautelare dal servizio e con effetto immediato. Lei ha termine di giorni 5 dal ricevimento della presente, per fornire giustificazioni scritte su quanto contestato […]”.
2. Disattese le giustificazioni, l’A. ha adottato nei confronti del M. il provvedimento del licenziamento per giusta causa con lettera del 12.3.2018.
3. Impugnato il recesso e avanzata domanda di risarcimento del danno sia per il suo carattere ritorsivo/discriminatorio che per la natura ingiuriosa, l’adito Tribunale di Novara, con ordinanza emessa in fase sommaria, confermata in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, ha dichiarato illegittimo il licenziamento sotto il profilo della proporzionalità, condannando l’A. a riassumere il dipendente ovvero, in mancanza, a risarcirgli il danno con una indennità pari a sei mensilità di retribuzione; ha, altresì, condannato l’A. al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso pari ad euro 19.732,10; ha respinto la domanda di risarcimento del danno biologico derivato dal licenziamento mentre, in accoglimento della pretesa risarcitoria relativa al carattere ingiurioso del recesso, ha condannato la convenuta al pagamento dell’importo di euro 19.732,10 oltre accessori.
4. La Corte di appello di Torino, con la sentenza oggi impugnata, in riforma della pronuncia di prime cure ha, invece, dichiarato la legittimità del licenziamento per giusta causa, revocando le statuizioni di condanna pronunciate dal Tribunale.
5. I giudici di seconde cure, in sintesi, hanno rilevato che:
a) l’oggetto del giudizio si concentrava sulla sussistenza della giusta causa di licenziamento e sull’asserito carattere ingiurioso del provvedimento datoriale;
b) dalle risultanze istruttorie poteva evincersi che il pacco del S. contenente il cellulare, per precise disposizioni del M. e contravvenendo all’ordinaria procedura aziendale, pervenne sulla sua scrivania e lo trattenne, vi inserì una sua scheda personale, senza comunicare ai responsabili dell’A. l’avvenuta appropriazione e lo utilizzò per due anni per uso personale ed aziendale, pur essendo in possesso di un cellulare aziendale funzionante;
c) era ravvisabile un illecito permanente, doloso e preordinato, senza che il disinteresse dell’A. sulla sorte del cellulare del S. potesse avere determinato una “sanatoria” della situazione;
d) il fatto era grave perché si trattava di una condotta connotata da coscienza e volontà di appropriarsi di un bene aziendale, senza autorizzazione, e contrassegnata da inganno e fraudolenza tramite l’ausilio (consapevole o inconsapevole) della impiegata D.M.;
e) non era ravvisabile, altresì, il carattere ingiurioso del licenziamento essendosi legittimamente i vertici della società rivolti alle Forze dell’Ordine, presentando una denuncia-querela per il ritenuto mancato invio del cellulare e non potendo rispondere delle modalità di accertamento disposte dall’Autorità Giudiziaria; né sotto questo profilo poteva ritenersi la presentazione di una denuncia/querela sovrabbondante rispetto ad una indagine interna mediante l’audizione del lavoratore che, se fosse stato preavvertito dei sospetti, avrebbe potuto fare sparire il bene;
f) in ogni caso, il ricorso alla pubblica autorità era maggiormente rispettoso dei diritti del lavoratore rispetto ad indagini private affidate alla assoluta discrezionalità del datore di lavoro.
6. Avverso la sentenza di secondo grado M.M. ha proposto ricorso affidato a otto motivi cui ha resistito con controricorso la l’Associazione A. – Associazione Piccole e Medie Industrie delle Province di Novara, VCO, Vercelli e Valsesia.
7. Le parti hanno depositato memorie.
8.Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione delle norme e dei principi di diritto di cui agli artt. 115 e 116 cpc, in materia di valutazione delle prove, per non avere la Corte territoriale preso e dato atto del contrasto, sussistente tra le dichiarazioni testimoniali rese dall’agente del S. e quelle rese dalla dipendente dell’A. A.D.M., senza confrontarle tra loro, sulla circostanza della diretta partecipazione di quest’ultima ad un incontro tenutosi presso la sede A. in occasione del quale era stato esplicitato e discusso nel dettaglio il fatto che l’offerta commerciale “Plus Plus 24 Lavoro” prevedesse anche la fornitura/concessione in comodato d’uso gratuito di un telefono cellulare I phone mod. 6.
3. Con il secondo motivo si obietta l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione agli artt. 115 e 116 cpc, del “fatto decisivo per il giudizio”, oggetto di discussione tra le parti, concernente la partecipazione della Sig. A.D.M. all’incontro, tenutosi nel giugno 2015, con l’agente del “S.” sulla presentazione dell’offerta commerciale “Plus Plus 24 Lavoro” comprendente anche la concessione in comodato d’uso gratuito del telefono cellulare I phone 6 e, per l’effetto, la conoscenza, da parte della D.M., delle condizioni, modalità e tempistiche di fornitura del telefono cellulare in questione.
4. Con il terzo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione delle norme e dei principi di diritto di cui agli artt. 115 e 116 cpc, in materia di valutazione delle prove, avendo la Corte distrettuale, nella formulazione del suo convincimento, commesso un errore di percezione del contenuto oggettivo di alcuni elementi probatori, con riguardo al ruolo della D.M. all’interno di A. e ai suoi diretti rapporti funzionali con la direttrice dott.ssa P.
5. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione delle norme e dei principi di diritto di cui agli artt. 115 e 116 cpc, in materia di valutazione delle prove, essendo la Corte di appello, nella formazione del convincimento, caduto in errore di percezione del contenuto oggettivo di alcuni elementi probatori, lì dove aveva asserito che egli non avesse contestato il fatto, dichiarato dalla teste D.M., che quest’ultima aveva ricevuto da lui l’ordine di porre sulla sua scrivania il pacco proveniente dal S..
6. Con il quinto motivo il M. si duole, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione agli artt. 115 e 116 cpc, dell’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, concernente la conoscenza sin dal luglio 2015, in capo alla Direttrice A. P., della fornitura in comodato d’uso del telefono cellulare I phone 6 in abbinamento al prodotto “Plus Plus 24 Lavoro”.
7. Con il sesto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, la violazione dell’art. 132 n. 4 cpc per omessa e/o apparente motivazione in ordine alla questione/domanda concernente l’ingiuriosità del licenziamento.
8. Con il settimo motivo si critica l’omesso esame, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione agli artt. 115 e 116 cpc, di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, riguardanti e attestanti il carattere ingiurioso del licenziamento de quo.
9. Con l’ottavo motivo il ricorrente rappresenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione delle norme e dei principi di diritto di cui agli artt. 115 e 116 cpc, in materia di valutazione delle prove, per avere la Corte di merito disconosciuto la valenza/rilevanza della nozione di fatto rientrante nella comune esperienza in merito alla possibilità tecnica di identificare con certezza il soggetto utilizzatore di un apparecchio telefonico cellulare, mediante confronto/abbinamento tra il numero telefonico, il numero seriale e il codice IMEI dell’apparecchio.
10. I motivi (ad eccezione del sesto), da scrutinare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono in parte inammissibili e in parte infondati perché, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una rivisitazione del merito della vicenda e ad una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentite in sede di legittimità.
11. E’ un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).
12. In particolare, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014).
13. Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come detto nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulle pretese risarcitorie vantate dall’odierno ricorrente.
14. Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sé degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. 24155/2017; Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014).
15. Nella specie, i giudici di secondo grado, con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc ratione temporis applicabile, hanno ritenuto che potesse pervenirsi ad una valutazione di gravità della condotta del M., connotata da coscienza e volontà di appropriarsi di un bene indubitabilmente destinato ad A. senza ottenere alcuna autorizzazione in tal senso e contrassegnata da inganno e fraudolenza in quanto l’apprensione era stata preordinata tramite l’ausilio (consapevole o inconsapevole ma la circostanza era stata considerata indifferente) dell’impiegata D.M., senza poi che il licenziamento potesse ritenersi connotato da modalità illecite ed abnormi nonché inutilmente lesive della reputazione dell’ex dipendente.
16. Si verte, pertanto, in un accertamento di merito, adeguatamente argomentato nonché immune dalle denunciate violazioni di legge e, pertanto, non censurabile in questa sede.
17. Il sesto motivo, che è connesso al settimo e all’ottavo già sopra scrutinati, è infondato.
18. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).
19.Con riguardo alla dedotta ingiuriosità del licenziamento, la Corte distrettuale ha, da un lato, specificato che l’iniziativa di denuncia/querela rientrava tra le facoltà legittime esercitabili da A., così come l’indicazione dell’individuazione del M. quale probabile autore dell’appropriazione, come in realtà era poi emerso atteso che il “pacco” con il cellulare era stato collocato e consegnato sulla scrivania di quest’ultimo su sua precisa indicazione e, dall’altro, che la A. non poteva essere ritenuta responsabile delle modalità con le quali l’autorità pubblica aveva inteso condurre l’indagine; infine, ad avvalorare la esclusione di ogni profilo di “eccessività” dell’iniziativa assunta dalla datrice di lavoro, la Corte di merito ha speso anche il rilievo che, nel caso di sospetto illecito a carico di un dipendente, il ricorso alla pubblica autorità, con le garanzie procedurali e difensive normativamente previste, risultava maggiormente rispettoso della posizione del lavoratore rispetto ad eventuali indagini private svolte ed affidate all’assoluta discrezionalità.
20. L’iter logico-giuridico seguito dai giudici è stato, quindi, in tema di esclusione della asserita ingiuriosità del licenziamento, compiutamente argomentato di talché non è ravvisabile alcuna violazione dell’obbligo di motivazione ex art. 132 n. 4 cpc.
21. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
22. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
23. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.