Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28531 depositata il 6 novembre 2024
Rettifica INAIL – Adeguamento classificazione INPS – Art. 49 legge nr.88 del 2019
RILEVATO CHE:
1. la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato legittima la rettifica di ufficio dell’INAIL, disposta a seguito di diverso inquadramento da parte dell’INPS;
2. avverso tale sentenza, ha proposto ricorso la Confraternita indicata in epigrafe, con due motivi, illustrati con memoria; l’INAIL ha resistito con controricorso;
3. il Collegio, all’esito della Camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
4. con il primo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 49, commi 1 e 2, della legge 88 del 1989 nonché dell’art. 14, commi 1 e 3, del DM 12.12.2000;
5. con il secondo motivo, è dedotta la violazione degli 1362, 1363 e 1367 cod.civ.;
6. complessivamente, le censure imputano alla Corte di appello di aver erroneamente ritenuto legittima la rettifica dell’Istituto con riferimento all’inquadramento aziendale nel settore «terziario» anziché in quello «attività varie» sia perché disposta in contrasto con il disposto dell’art. 49 della legge nr. 88 del 1989 sia perché operata interpretando erroneamente il provvedimento dell’INPS;
7. le censure, come argomentate, sono infondate;
8. la Corte di appello ha accertato, con statuizione non specificamente impugnata, che l’INPS aveva disposto l’inquadramento nel settore terziario della Confraternita ed ha quindi osservato che l’INAIL, senza margini di apprezzamento, doveva conformarsi, ai sensi del cit. 49, al provvedimento adottato dall’INPS;
9. in tal modo, la sentenza impugnata ha rettamente applicato il principio espresso da questa Corte, cui va data continuità, secondo cui «a decorrere dall’entrata in vigore della n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall’Inps sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali […] e, quindi, anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (Cass. nr. 29771 del 2022 che richiama Cass., sez. un., nr. 4837 del 1994, pronunciatasi sul contrasto insorto in merito alla ricostruzione esegetica della legge 9 marzo 1988, nr. 89, art. 49, nonché, tra le altre, Cass. nr. 8068 del 2011 nella parte in cui afferma il valore costitutivo dell’inquadramento INPS);
10. segue il rigetto del ricorso, con le spese che si liquidano come da dispositivo;
11. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.