CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 2859 depositata il 31 gennaio 2024
Lavoro – Licenziamento disciplinare – Giusta causa – Reclamo – Violazione del procedimento ex art. 53 del R.D. n. 148/1931 – Nullità del provvedimento disciplinare – Invalidità di protezione – Accoglimento
Rilevato che
1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di prime cure, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha considerato “sorretto da giusta causa” il licenziamento disciplinare intimato in data 11 gennaio 2018 a V.F. da T.U.A. (…) S.r.l., ma ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
2. la Corte – in sintesi – ha ritenuto fondato il reclamo incidentale del lavoratore che lamentava la mancata osservanza, in sede di procedimento disciplinare, delle forme previste dall’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, ma ha ricondotto tale violazione procedurale alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18 S.d.L.;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il lavoratore con quattro motivi; ha resistito con controricorso la società;
parte ricorrente ha anche comunicato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che
1. i motivi del ricorso possono essere come di seguito sintetizzati;
1.1. col primo si denuncia la violazione dell’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, deducendo che, ove il procedimento disciplinare sia stato posto in essere in violazione di norme imperative di legge, come nel caso di specie di radicale omissione da parte della datrice di lavoro della procedura garantista prevista dall’art. 53 R.D. n. 148 del 1931, il licenziamento non potrà essere ritenuto semplicemente inefficace ai sensi del comma 6 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con conseguente tutela c.d. indennitaria debole, così come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, dovendosi, viceversa, il licenziamento ritenere radicalmente nullo in quanto “riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge” con applicazione della c.d. tutela reintegratoria piena di cui al primo comma dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970;
1.2. con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 300 del 1970, lamentando la inutilizzabilità -quale elemento probatorio dei fatti posti a fondamento del provvedimento disciplinare espulsivo- dei presunti accertamenti operati dal datore di lavoro a mezzo di investigatore privato;
1.3. si propone poi il terzo motivo per violazione dell’art. 2729 c.c., assumendo “sia mancata la prova diretta dei fatti storici oggetto di valutazione disciplinare”;
1.4. sempre nel merito dell’addebito contestato, il quarto motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 1175, 1375, 2016 e 2119 c.c., degli artt. 41 e 42 R.D. n. 148 del 1931 e dell’art. 66 del CNL Autoferrotranvieri;
2. il primo motivo di ricorso è fondato;
come di recente ribadito da questa Corte: “In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. <di protezione>, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970” (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n. 17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);
3. l’accoglimento del primo motivo del ricorso del lavoratore assorbe gli altri, in quanto l’interesse di chi ricorre è già interamente soddisfatto dalla fondatezza del primo mezzo di gravame;
pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
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