CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28644 depositata il 7 novembre 2024

Lavoro – Avviso di addebito per contributi dovuti a gestione separata e sanzioni – Superamento soglia annuale di reddito – Mancata compilazione quadro RR nella dichiarazione reddituale – Accoglimento parziale

Ritenuto che

Con sentenza del 28.11.19 la corte d’appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha rigettato la domanda dell’avvocatessa F. in opposizione ad avviso di addebito per contributi dovuti a gestione separata e sanzioni.

Premesso che l’avvocatessa aveva versato alla cassa forense solo il contributo integrativo senza invece che reddito prodotto fosse oggetto di copertura assicurativa della Cassa, ha ritenuto la corte che la richiesta dell’Inps fosse tempestiva ai fini della prescrizione (1.7.15, mentre il termine scadeva il 6.7.15) e che l’obbligo sussisteva per il superamento della soglia dei 5000 euro annuali di reddito, rilevante anche in caso di lavoro non abituale; la corte ha quindi applicato sanzione dell’evasione per mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione reddituale.

Avverso la detta sentenza ricorre l’avvocatessa per quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Inps.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Considerato che

Il primo motivo di ricorso contesta l’esistenza del debito e motivo deduce violazione agli articoli 2 comma 25 e 26 e 3 comma 12 legge 335 del 95, 18 comma 11 e 12 del decreto 98/2011, per aver trascurato la specificità della categoria professionale.

Il motivo è infondato, essendosi già precisato che i professionisti sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (Cass. Sez. L – , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022, (Rv. 665411 – 01, 3913/19 e Sez. L , Sentenza n. 32167 del 12/12/2018, Rv. 652030 – 01).

Il secondo motivo deduce violazione di legge art. 44 co. 2 d.l. 269/03, per non avere considerato la soglia dei 5000 euro quale fascia di esenzione per il lavoratore non abituale.

Il motivo è infondato, avendo questa Corte già escluso che la soglia indicata sia una fascia di esenzione della contribuzione applicabile in ogni caso, costituendo invece solo uno dei tanti parametri utilizzabili per la verifica dell’abitualità (o dell’assenza dell’abitualità) dell’esercizio dell’attività professionale.

Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 2935 c.c. e dell’articolo 3 comma 9 legge 335 del 1995 in relazione alla prescrizione.

Il motivo è infondato in quanto la corte territoriale ha correttamente considerato lo slittamento del termine in materia in relazione a DPCM cui il D.Lgs. n. 241 del 1997 art. 12, comma 5, demanda la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione; quanto ai contributi relativi all’anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010; che stabilisce: “I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L.n. 331 del 30 agosto 1993, art. 62- bis convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; si deve dunque avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell’importo dovuto (tra le tante, da ultimo, Se. L, ordinanza n. 24586/24); da tale termine decorre il termine prescrizionale quinquennale, nella specie interrotto il 1.7.15 dalla richiesta dell’Inps.

Il quarto motivo deduce in violazione del decreto 218 del 97 e 116 legge 388 del 2000 per le sanzioni dell’evasione.

Il motivo va accolto in applicazione dello “ius supeveniens” conseguente alla pronuncia della Corte cost. n. 104 del 2022 di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume d’affari, di cui all’art. 22 della l. n. 576 del 1980, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata limitatamente al capo relativo alle sanzioni.

Le spese dell’intero processo possono essere compensate per la soccombenza reciproca delle parti.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle sanzioni applicate;

spese dell’intero processo compensate.