CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28811 depositata l’ 8 novembre 2024
Lavoro – Cassa previdenziale dei dottori commercialisti – Illegittimità del contributo di solidarietà applicato su trattamento pensionistico – Inammissibilità
Rilevato che
1.- La Cassa previdenziale dei dottori commercialisti impugna la sentenza in epigrafe indicata reiettiva del gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Torino che, su ricorso di B.F.E., pensionato dal febbraio 2006, aveva accertato l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul suo trattamento pensionistico in virtù di delibere adottate dall’ente privatizzato n.4/08, n.3/13, n.10/17, di rinnovo della misura introdotta dall’art. 22 del Regolamento del medesimo ente, confermando la condanna alla restituzione delle somme a tale titolo trattenute nel limite della prescrizione decennale e non ritenendo applicabile la diretta imposizione contributiva prevista dall’art. 24 co. 24 D.L. 201/2011 conv. in Legge n. 214/ 2011 nella misura dell’1% per gli anni 2012 e 2013, per difetto del presupposto dell’inerzia nell’adozione dei provvedimenti.
2.- Il professionista intimato non si costituisce in questa fase.
3.- Formulata una sintetica proposta di definizione accelerata del giudizio sui principi espressi dai precedenti di questa Corte circa l’illegittimità della trattenuta e la durata decennale del termine di prescrizione, l’ente previdenziale presenta istanza di decisione ai sensi del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.
Considerato che
1.- Il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, inerenti, il primo, alla violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 D.Lgs. 509/1994, art. 3 co.12 L. n. 335/95, anche come modificato dall’art. 1 co. 763 L. n.296/06 ed autenticamente interpretato dall’art. 1 co. 488 L. n.147/2013, dell’art. 24 co. 24 d.l. 201/2011 conv. in L.214/2011, degli artt. 2, 3, 23 Cost., anche in relazione all’art. 22 del Regolamento di disciplina della CNPADC, nonché delle delibere n. 4/2008, 3/2013, 10/2017, laddove l’impugnata sentenza ha dichiarato illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione erogata al professionista, benché la normativa introdotta dall’art. 1 co.763 della L.296/06 abbia svincolato dal numerus clausus il novero dei provvedimenti adottabili dagli enti privatizzati per conseguire l’obiettivo di equilibrio di bilancio ed abbia superato l’obbligo di rispetto del pro-rata (come previsto dall’originario art. 3 comma 12 L. 335/95) per le variazioni del trattamento pensionistico non vigendone l’intangibilità, stante anche la norma di interpretazione autentica entrata in vigore nel 2013 circa la validità ed efficacia dei provvedimenti emanati prima del 2007; asserisce la ricorrente che attraverso norma regolamentare è consentito introdurre provvedimenti impositivi, per l’autonomia negoziale in virtù della quale la Cassa può derogare al quantum del trattamento pensionistico, e per il carattere straordinario del contributo di solidarietà, in grado di evitare il fallimento del sistema previdenziale privatizzato nel rispetto del principio di ragionevolezza per la sua limitata incidenza nel tempo ed in percentuale gradata in ragione degli importi pensionistici più elevati; peraltro la legittimità del contributo di solidarietà, che esula dal sistema del pro rata e garantisce finalità di gradualità ed equità intergenerazionale, sarebbe confermata dalla previsione del prelievo obbligatorio nella misura dell’1% previsto ex art. 24 co. 24 del d.l. 201/11 e dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.173/2016 rispetto alla riserva relativa di legge.
In subordine, come secondo motivo di ricorso, lamenta la mancata adozione del contributo di solidarietà che le Casse, proprio ai sensi del citato art. 24 co.24, devono adottare per assicurare l’equilibrio di bilancio, legittimandone l’imposizione almeno per il biennio successivo alla sua entrata in vigore.
Nel terzo motivo di ricorso la Cassa lamenta la violazione dell’art. 19 co.3 L.21/1986 ed art. 2948 n.4 cod. civ. nella parte in cui la sentenza impugnata ha respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale, e dell’art. 47-bis DPR 639/70 introdotto dall’art. 38 D.L. 6/7/2011 conv. in legge 111/2011 modificativa del termine di durata decennale della prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici.
Nelle memorie illustrative reitera le medesime difese.
2. I motivi sono infondati.
Tutte le questioni sollevate dal ricorrente hanno trovato soluzione in precedenti pronunce di questa Corte, alle quali si intende dare piena continuità; già nell’imminenza della entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1 co.488 della L. 147 del 2013 le Sezioni Unite (sent.17742/15), investite della questione di massima di particolare importanza su fattispecie analoga in materia di fissazione di un massimale pensionabile introdotto dal Comitato dei delegati Cassa Ragionieri e Periti Commerciali, avevano affermato l’operatività attenuata del principio del pro rata a seguito della modifica dell’art. 3 co.12 L.335/95 ad opera dell’art.1 co.763 della L.296/06, distinguendo tra vecchia e nuova formulazione, e l’irrilevanza di quest’ultima per i pensionati che avevano maturato il diritto in epoca antecedente alla riforma del 2006, fornendo anche precise argomentazioni sul tema della non applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 cod.civ. non versando in un caso di credito pagabile, ossia messo a disposizione del creditore che deve essere posto in condizione di poterlo riscuotere, e non bastando la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare; in particolare, al punto n.18 della citata sentenza si distingue tra professionisti destinatari di trattamenti pensionistici maturati prima della riforma (vi rientra il caso in esame), ai quali si applica in modo rigoroso il principio del pro rata seguendo la formulazione originaria dell’art. 3 co.12 della L. n.335/1995, e pensionati in epoca successiva al 2007 per i quali non è più rispettato in modo assoluto il principio del pro rata dovendosi tener conto dei criteri di gradualità ed equità fra generazioni, secondo il contenuto chiarificatore dell’art. 1 co. 488 della L. 147/2013 e secondo i canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione EDU.
In sostanza, resta fermo il principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti dell’organo deliberativo dell’ente privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall’originario art. 3 co.12 e dalla stretta osservanza del criterio del pro rata, non possono derogare a norme primarie.
3.1 – A ciò si aggiunga che pienamente aderente alla vicenda in esame è il caso esaminato nella sentenza Cass. del 10/12/2018 n. 31875 sulla illegittimità del contributo di solidarietà adottato dalla CNPADC, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione, mediante atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri determinativi del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su di esso, ritenendo che siano atti incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel “genus” delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
La pronuncia, citata nella proposta di definizione accelerata, ha affrontato i temi della privatizzazione degli enti professionali di previdenza ed assistenza, dell’autonomia gestionale delle casse e della non incompatibilità del potere regolamentare con il sistema delle fonti precisando che il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti adottabili (inizialmente limitati alla variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento, cd. numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati, come quello dell’art. 22 del Regolamento di disciplina della CNPADC, che «introduca -a prescindere dal “criterio di determinazione del trattamento pensionistico”
– la previsione di una trattenuta a titolo di “contributo di solidarietà” sui trattamenti di pensioni già quantificati ed attribuiti», ossia «esula qualsiasi provvedimento che -lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata, ai sensi delle successive formulazioni dell’art. 3 comma 12, L.n.335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge- imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura»; la medesima pronuncia ha affrontato il tema della interpretazione autentica fornita dall’art. 1 co. 488 della L. 147/2013, nel senso della legittimità degli atti adottati prima della entrata in vigore della L.296/2006 a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine «mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo», ed anche il tema della non incidenza della sentenza della Corte Costituzionale n.173/2016 «sulle conclusioni qui assunte» trattandosi comunque di un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
3.2- Ancora, altri precedenti di questa Corte hanno affermato: la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che «rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa» (Cass. 12122/2023), l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata (Cass. n.603/2019), la carenza di base legale ad impedire la legittimità del contributo di solidarietà introdotto per norma regolamentare ed il limite alla autonomia negoziale rappresentato dalla riserva di legge delineata dall’art. 23 Cost. con l’affermazione che «l’autonomia non è legibus soluta» (Cass. n.9914/2023), ed anche il significato dello jus superveniens di cui all’art. 1 co.763 della L.296/2006 che non sta ad indicare che atti o provvedimenti riduttivi delle prestazioni già erogate siano legittimi «sol perché già adottati» ma che sia garantita la «perdurante efficacia anche alla luce delle modificazioni intervenute, sempre che gli stessi siano stati assunti nel rispetto della legge» (Cass. n. 19711/2017).
3.3- Ulteriori considerazioni in tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine che, per disposizioni normative succedutesi nel tempo, deve essere assicurata per un termine lungo, ampliato dai 15 anni previsti ex art. 3 comma 12 L.335/95 ai 30 anni previsti dall’art. 1 co. 736 della L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall’art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla Cassa è stato prorogato per periodi quinquennali consecutivi, e si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico.
Si precisa che il richiamo espresso nei primi due motivi di ricorso a quest’ultima disposizione normativa per sostenere la legittimità del contributo imposto almeno nel limite dell’1% su due annualità (2012 e 2013) non è pertinente al fine di giustificarne ragionevolezza e sostenibilità poiché trattasi di un istituto diverso da quello di fonte regolamentare, per natura, funzione, soggetti emittenti (il contributo minimo di cui all’art. 24 comma 24 lett. B, del D.L. 201/2011, invero, ha fonte legislativa, carattere eccezionale e di limitata attuazione biennale, non è adeguato a fasce di reddito ma è applicato in percentuale fissa sul reddito percepito, e presuppone una condizione di inerzia dell’ente previdenziale privato e non già l’attivazione procedimentale di una regolamentazione rivelatasi giudizialmente illegittima).
Peraltro, non sarebbe autonomamente applicato il prelievo ex art. 24 in assenza di una specifica determinazione dell’ente ricognitiva di una propria incolpevole inerzia.
E sulla non equiparabilità della situazione di illegittimità giudiziale della contribuzione imposta dalla Cassa con l’inattività nella adozione di una legittima forma contributiva al fine di riequilibrio di bilancio, si vedano anche, di recente, le pronunce n. 20701/2024 e n.24404/2024, a cui si intende dare continuità.
4.1- Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte (Cass. 31527/22), in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla CNPADC, ha affermato che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. -così come dall’art.129 del R.D.L. n. 1827 del 1935- richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.
Si richiama anche la pronuncia Cass. n.41320/2021 sulla mancanza dei criteri di liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, laddove la differenza di importo pensionistico, decurtata e non riscossa, ne esclude il carattere di importo “pagabile”.
Trattasi di un indirizzo consolidato (cfr. Cass. n.449/23, e n.688/23) e condiviso dal collegio.
4.2- Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni».
Questa Corte ha affermato che tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso de quo concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23).
Invero, la fattispecie in esame non rientra nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici i cui ratei arretrati -ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto- si prescrivono in cinque anni, bensì in un «credito consequenziale all’indebita ritenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata» (così in sent. n.31527/2022, per poi concludere che «La Cassa ha esercitato unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l’obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell’azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale»).
Non si pone, dunque, un problema di eventuale disparità di trattamento fra pensionati INPS e pensionati di Casse professionali privatizzate, ma di trattenute operate in virtù di un diverso titolo contributivo.
5. La soluzione cui si perviene è in linea con la proposta di definizione accelerata orientata verso la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, stante la continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale, riassuntivamente concentrato nella recente pronuncia ivi menzionata (Cass. n. 6170/2024), in cui si condensano tutti gli argomenti innanzi svolti e le soluzioni negative alle quali anche in questa sede si perviene, non essendovi spazio per una sua rimeditazione.
6. Conclusivamente il ricorso va respinto.
Nulla si dispone sulle spese non avendo l’intimato esercitato le proprie difese in giudizio.
Esitando il ricorso in conformità alla proposta non accettata, si applica la disciplina della condanna alla Cassa delle Ammende prevista dall’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c., norma che, nell’operare una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata con funzione sanzionatoria a favore della collettività secondo quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27195, 27433, 36069 del 2023, e Cass. 27947/23), è espressiva del maggior rilievo dato dalla novella codicistica alla finalità deterrente rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori; ne emerge una finalità deflattiva della definizione accelerata per disincentivare inutili lungaggini processuali in presenza di consolidati orientamenti ed in mancanza di innovative argomentazioni.
Parte ricorrente va dunque condannata a pagare, ai sensi del solo quarto comma dell’art. 96 c.p.c., una somma equitativamente determinata in €2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
7. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.