CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29110 depositata il 12 novembre 2024

Lavoro – Domanda eredi – Risarcimento per danno non patrimoniale subito dal defunto – Malattia professionale – Esposizione del lavoratore a sostanze cancerogene – Rigetto

Rilevato che

1- La Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva parzialmente accolto la domanda degli eredi di A.A. volta ad ottenere il risarcimento per danno non patrimoniale subito dal defunto, conseguenza della malattia professionale che lo aveva condotto al decesso.

Per quanto qui rileva, la corte ha rigettato l’appello di F. S.P.A. che contestava la propria legittimazione passiva al risarcimento, l’esposizione del lavoratore a sostanze cancerogene e criticava la decisione del giudice di primo grado che non aveva richiesto una prova più rigorosa delle violazioni delle misure di sicurezza.

2- Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso F. s.p.a., con 3 motivi, cui resistono con controricorso gli eredi di A.; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

Considerato che

3- Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., poiché la Corte d’Appello non avrebbe fornito una motivazione adeguata per rigettare l’appello.

In particolare, F. s.p.a. aveva sollevato eccezioni relative alla nullità del ricorso introduttivo e alla carenza di legittimazione passiva, sostenendo che i ricorrenti avessero indicato I. s.p.a come datore di lavoro nel ricorso di primo grado, tuttavia chiedendo la condanna di F. s.p.a.

La Corte si sarebbe limitata a rinviare alla decisione del Tribunale di primo grado, senza fornire un’adeguata motivazione, limitandosi a un mero inciso.

Il Tribunale, a sua volta, aveva affermato la responsabilità di F. s.p.a., derivante dalla fusione societaria e dalla successiva acquisizione di obbligazioni precedenti, riportando accertamenti svolti in altre sentenze emesse in vicende analoghe, fondando quindi la conoscenza dei fatti acquisita aliunde, aspetto che aveva formato oggetto di specifica censura in sede di appello, che non sarebbe stato esaminato dalla corte, che aveva reso una motivazione acriticamente adesiva a quella del giudice di merito.

4- Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043, 2087 e 2112 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente attribuito a F. s.p.a. la responsabilità per l’intero periodo di esposizione all’amianto del lavoratore deceduto, nonostante fosse stata datrice di lavoro solo per un breve periodo (dal 1989 al 1993), senza limitare il risarcimento a quel periodo, escludendo la responsabilità per gli anni precedenti e successivi, quando altre società avevano la titolarità dello stabilimento di Taranto e non tenendo conto del fatto che, per il periodo antecedente al gennaio 1989 (data del conferimento alla I. S.p.A. del sito siderurgico di Taranto), prima della novella dell’art. 2112 c.c., disposta con la legge n. 428/1990, avente effetto dal 26.1.1991,”il cessionario del ramo di azienda rispondeva solidalmente con il cedente esclusivamente per i crediti del lavoratore esistenti al momento della cessione di cui aveva conoscenza o che risultavano dalle scritture contabili”.

Pertanto, prima del 1989, la responsabilità doveva ricadere sulle precedenti società, quali I. e I., anche alla luce della circostanza, affermata dalla stessa corte, che l’esposizione più massiccia del lavoratore all’amianto sarebbe avvenuta tra il 1971 e il 1985.

Invece, per il periodo successivo al 21.12.1993, “ogni responsabilità non può che fare capo alla società nata dalla scissione e cioè alla I.L.P. S.r.l., oggi I. S.p.A. in A.S.”.

5. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2504 decies c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., poiché la Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato l’atto di scissione del 21 dicembre 1993, non riconoscendo che, a partire da quella data, la responsabilità per gli eventi occorsi nello stabilimento di Taranto sarebbe dovuta ricadere esclusivamente su I.L.P. S.r.l.

In particolare, la ricorrente sostiene che, a seguito dell’atto di scissione del 21 dicembre 1993, le passività e gli obblighi legati ai rami aziendali trasferiti, inclusi quelli relativi agli eventi occorsi nello stabilimento di Taranto, avrebbero dovuto gravare su I.L.P. S.r.l., poiché la scissione avrebbe trasferito alla società beneficiaria non solo gli asset aziendali, ma anche tutte le responsabilità connesse a tali attività, lasciando a F. s.p.a. esclusivamente le responsabilità o i profitti inerenti ad atti o fatti precedenti alla scissione, come esplicitamente previsto dall’art. 2 dell’atto di scissione.

Deduce ancora la ricorrente, che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto del fatto che la responsabilità solidale di cui all’art. 2504 decies c.c. doveva essere limitata al valore del patrimonio netto trasferito o rimasto, cosicché F. s.p.a. avrebbe potuto rispondere solo entro i limiti del patrimonio netto trasferito, laddove la responsabilità primaria doveva ricadere su I.L.P. S.r.l., a cui sono stati trasferiti i complessi produttivi dello stabilimento di Taranto e tutte le passività relative.

6. Il ricorso è infondato.

Con i tre motivi parte ricorrente insiste nel negare la propria legittimazione passiva.

6.1. Infondato è il primo motivo, relativo alla nullità della motivazione resa in appello. Infatti, le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016); ancora di recente si è ribadito che la motivazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 2020).

Nel caso di specie, non si rinvengono tali vizi, poiché dalla complessiva lettura del provvedimento, emerge che il rinvio agli argomenti sviluppati in maniera esaustiva dal giudice di primo grado, “non confutati in alcun modo nell’atto di appello”, non è stato acritico ma riconducibile ad un orientamento consolidato della giurisprudenza della corte stessa, nel contenzioso in cui si inquadra il caso in esame, per replicare agli stessi argomenti che la ricorrente aveva riproposto, pedissequamente, per negare la propria legittimazione passiva; la corte, dunque, ha dunque fatto ricorso, in aderenza alla sentenza di primo grado, al cd. notorio ristretto circa il fatto che lo stabilimento di Taranto fosse – in definitiva – riconducibile a F. s.p.a., almeno fino al dicembre 1993, (in quanto succeduta alle altre società susseguitesi nella gestione dello stabilimento siderurgico, “come del resto risultante sulla base degli atti di causa e del materiale probatorio ritualmente raccolto)”.

Sono quindi richiamate vicende successorie che senz’altro costituiscono patrimonio comune di conoscenza, cioè un fatto notorio (il che esclude ex art. 115 c.p.c. la necessità della prova), rientrante nelle circostanze conosciute e comunemente note nel luogo in cui abitano il giudice e le parti in causa (cfr. Cass. 16165/2001; Cass. 219/79).

Tale notorio ben può essere inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura (cfr. Cass. n. 4051/07).

6.2.- Sono del pari infondati, inoltre, il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quale rispettivamente, si deduce la violazione degli artt. 1218, 1223, 2043, 2087 e 2112 cod. civ., e la violazione dei canoni ermeneutici nella interpretazione del contratto di scissione del 21.11.1993.

Non sussiste violazione dell’art. 2112 c.c. perché il comma 2 di detto articolo prevede la responsabilità solidale di cedente e cessionario per i crediti vantati al momento del trasferimento d’azienda dal lavoratore, crediti conosciuti o conoscibili (cfr., ex aliis e in relazione al previgente testo dell’art. 2112 c.c., Cass. n. 14081/2000;in relazione al vigente testo dell’art. 2112 c.c. e a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario dei crediti del lavoratore, v., ex aliis, Cass. n. 7517/2010 e successive conformi).

6.3. L’art. 2112 co. 2° è derogabile solo in termini di liberazione del cedente e non del cessionario e, peraltro, solo se è il lavoratore a consentirvi con le forme previste dagli artt. 410 e 411 c.p.c., il che non è stato mai neppure allegato nella vicenda in esame.

Pertanto, l’atto di scissione di cui si parla in ricorso e la sua interpretazione sono, a monte, irrilevanti, non potendo res inter alios acta essere opposta al terzo (ossia al lavoratore che non vi ha partecipato).

Dunque, la Corte territoriale ha correttamente affermato la titolarità dell’odierna ricorrente nel lato passivo del rapporto obbligatorio per cui è causa.

7. La sentenza impugnata ha poi ritenuto provata l’esposizione del Sig. A. a sostanze nocive.

Nel caso di specie, la corte ha osservato come l’esposizione del Sig. A. a dosi massicce di amianto è stata comprovata dal riconoscimento della rendita ai superstiti da parte dell’INAIL e dalla prova testimoniale svolta in primo grado, secondo cui i riparatori elettrici, tra cui il de cuius, operavano su parti in amianto senza protezioni adeguate, ed ha evidenziato come il mesotelioma pleurico di cui soffriva il lavoratore è una malattia strettamente correlata all’esposizione ad amianto, come riconosciuto dalle tabelle INAIL.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l’esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell’attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie. (Sez. L, Sentenza n. 10425 del 14/05/2014).

La Corte d’Appello ha correttamente applicato tali principi, ritenendo che F. s.p.a. non avesse fornito tale prova, e confermandone, quindi, la responsabilità, senza limitare il risarcimento al solo periodo di gestione della ricorrente, anche in ragione del fatto che, per giurisprudenza consolidata di questa S.C., il rapporto causale tra evento e danno segue il principio dell’equivalenza delle condizioni, ex art. 41 c.p., secondo il quale ogni condizione che ha contribuito alla produzione dell’evento ha rilevanza causale, salvo che vi sia una causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l’evento (Sez. L – , Sentenza n. 27952 del 31/10/2018.) In tale contesto, non è necessario dimostrare l’assenza di cause concorrenti, essendo sufficiente che l’esposizione alle sostanze nocive (anche solo durante il periodo in cui F. s.p.a. fu direttamente responsabile del Cantiere) sia stata una concausa dell’evento, come pacifico, in assenza di prova liberatoria.

A ciò si aggiunga che, come sopra ricordato, il cessionario di azienda risponde anche dei debiti risarcitori maturati in capo al cedente e per la condotta inadempiente da questi tenuta.

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.