CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29117 depositata il 12 novembre 2024

Lavoro – Danno biologico, morale, assistenziale, patrimoniale e perdita di chance – Sanzioni disciplinari contestate – Inammissibilità

Svolgimento del processo

Con un primo ricorso E.C., funzionaria di R.C. dal 1987, inquadrata nella categoria D6, ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare che la condotta tenuta nei suoi confronti dalla P.A. dal 1994 in poi le aveva provocato danni ingiusti, con condanna della stessa P.A. a risarcire i danni provocati a titolo di danno biologico, morale, assistenziale, patrimoniale e perdita di chance.

Con un secondo e un terzo ricorso E.C. ha contestato due sanzioni disciplinari che le erano state inflitte.

La ricorrente ha dedotto che:

dal 1996 era stata adibita a responsabile del Reparto Notifiche;

in seguito alle sue segnalazioni circa le criticità rilevate nello svolgimento del servizio, l’allora assessore ne aveva chiesto il trasferimento presso il Dipartimento VII;

nel 1998 era stata assegnata alla I unità intersettoriale con l’incarico di coadiuvare il funzionario direttivo amministrativo nelle attività relative ai contratti e alle delibere;

sempre nel 1998 era stata trasferita per incompatibilità ambientale dalla UO Contravvenzioni alla UO Tributi, presso il servizio ICI, con attribuzione della responsabilità delle attività di liquidazione dell’imposta e dell’organizzazione dei servizi al pubblico;

sarebbe stata destinataria di atti di gestione volti alla penalizzazione nell’assegnazione del salario di produttività, come l’esclusione dalle riunioni di verifica delle attività relative al progetto di produttività per l’anno 1998 in quanto la P.A. le avrebbe volontariamente comunicato la data della convocazione con una settimana di ritardo;

sarebbe stata discriminata rispetto ai colleghi nella concessione di permessi e aspettativa per l’esercizio del diritto allo studio; sarebbe stata ricollocata nel 2001 in una posizione meno rilevante, se non marginale, quale quella di responsabile dell’archivio ICI e del Front-Office; nel 2002, nell’ambito della procedura selettiva per l’assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa, sarebbe stata oggetto di punteggi chiaramente in contrasto con i criteri valutativi generalmente adottati;

sarebbe stata lasciata priva di collaboratori; non sarebbe mai stata convocata alle riunioni dei gruppi di lavoro; non le sarebbe stata inviata la documentazione necessaria per l’aggiornamento normativo di interesse per l’attività dell’ufficio, ivi compreso l’ordine di servizio in materia di sicurezza;

a causa di una sua prolungata assenza per malattia, l’attività alla quale era stata in precedenza adibita era stata assegnata ad altra risorsa che, pur non avendo conseguito i risultati richiesti, aveva ottenuto la liquidazione economica prevista per il relativo progetto di produttività; sarebbe stata ridimensionata nelle proprie competenze, distribuite fra altri funzionari, in seguito al rifiuto espresso alla P.A. sulla “movimentazione irregolare di documentazione fiscale”;

le sarebbero stati applicati regimi orari in contrasto con la disciplina contrattuale;

l’attività di sua competenza sarebbe stata assegnata ad altro personale e sarebbero state irrogate, nei suoi confronti, delle sanzioni disciplinari infondate; alle sue nuove segnalazioni di disfunzioni del servizio al quale era stata adibita sarebbero seguite delle visite da parte del medico fiscale; nel 2009 sarebbe stata privata degli obiettivi assegnati agli altri incaricati di posizione organizzativa.

Il Tribunale di Roma, riuniti i ricorsi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4442/2015, li ha rigettati.

E.C. ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4568/2018, ha rigettato.

E.C. ha presentato ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

R.C. si è difesa con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omesso esame delle domande avanzate circa i presupposti della responsabilità contrattuale di controparte per violazione degli obblighi incombenti sul datore di lavoro ai sensi degli artt. 2087 e 2103 c.c., nonché il contrasto irriducibile fra le affermazioni contenute in motivazione.

Essa deduce che avrebbe contestato la violazione degli artt. 1175, 1375, 2087 e 2103 c.c. e, quindi, una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, in ordine alla quale non sarebbe stata tenuta a dimostrare il dolo o la colpa del datore di lavoro, ma solo l’esistenza dei fatti causativi del danno lamentato, del pregiudizio e del relativo nesso causale.

La dipendente sostiene di avere fornito prova di specifici fatti che integrerebbero gli estremi di violazioni contrattuali della controparte.

In particolare, evidenzia che i punti 36 e 37 della motivazione di appello si contraddirebbero perché, nel primo caso, la corte territoriale sembrerebbe avere seguito l’orientamento condiviso in tema di responsabilità contrattuale mentre, nel secondo, avrebbe fatto riferimento alla dimostrazione dell’intento vessatorio e/o discriminatorio.

La corte territoriale non avrebbe esaminato, infine, la sua domanda nella parte “relativa all’accertamento e alla condanna di tutti i danni patiti in conseguenza della violazione degli obblighi contrattuali ex artt. 2087 e 2103 c.c.”.

La doglianza è inammissibile.

La Corte d’appello di Roma, al riguardo, ha escluso ogni responsabilità della P.A. sul presupposto, innanzitutto, della mancata dimostrazione di un nesso causale tra il comportamento dell’amministrazione e la malattia riconosciuta alla dipendente.

Inoltre, il giudice di secondo grado ha rilevato che tutte le condotte poste in essere dalla P.A. e contestate dalla ricorrente erano, di per sé, legittime e la ricorrente non ha indicato specificamente quali azioni illegittime sarebbero state male analizzate.

Infine, la corte territoriale ha ritenuto non dimostrato l’intento vessatorio e/o discriminatorio della parte controricorrente.

Ciò esclude che possa ipotizzarsi un’omessa pronuncia da parte del giudice di appello, anche perché, a fronte dell’esposto contenuto della sentenza impugnata, la ricorrente non ha neppure indicato da quali elementi, non valutati dal giudice di appello, si sarebbe dovuta ricavare, al contrario, la dimostrazione dell’illegittimità delle condotte della P.A. e dell’esistenza del nesso causale di cui sopra.

Per quanto concerne il prospettato vizio di motivazione, poi, si sottolinea che la stessa ricorrente aveva allegato una responsabilità sia contrattuale sia aquiliana di R.C.

La circostanza che, nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si concentri principalmente sulla contestazione concernente il mobbing non comporta, comunque, che possa ipotizzarsi una contraddittorietà della sentenza, dovendosi considerare che la tutela contro il detto mobbing ha una base contrattuale, ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Il giudice di appello, allora, ha correttamente ricondotto la vicenda prospettata dalla lavoratrice allo schema contrattuale e ha esattamente richiamato e applicato i correlati principi.

2) Con il secondo motivo la ricorrente contesta l’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. del fatto decisivo rappresentato dalle ripetute violazioni, da parte di

R.C., degli obblighi contrattuali propri del datore di lavoro.

In particolare, la corte territoriale non avrebbe prestato la dovuta attenzione al riconoscimento operato dall’INAIL della sindrome da disadattamento cronico con reazione ansiosa depressiva e alla decisione del GUP di Roma che la aveva prosciolta dai reati di calunnia e diffamazione a lei contestati dal direttore del Dipartimento Risorse Economiche.

La doglianza è inammissibile, innanzitutto perché vi è stata una doppia conforme, il che esclude la possibilità di contestare in questa sede l’omesso esame di un fatto.

Inoltre, si evidenzia che la Corte d’appello di Roma ha considerato il riconoscimento operato dall’INAIL, escludendo espressamente qualsiasi legame eziologico con la condotta della P.A.

Quanto alla decisione del GUP di Roma, neppure la ricorrente indica in che modo essa avrebbe potuto incidere sulla decisione della causa.

3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2043 c.c. e 115 c.p.c. in quanto essa avrebbe fornito la prova della responsabilità di controparte quanto alla causazione del danno biologico ulteriore rispetto a quello riconosciuto dall’INAIL.

Soprattutto, lamenta il mancato ricorso, ad opera della corte territoriale, alle presunzioni derivanti dalla comune esperienza ex art. 115 c.p.c.

La doglianza è inammissibile, poiché l’istante chiede nella sostanza a questa S.C. di sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove.

4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. circa la non valutazione del corredo probatorio a sostegno dell’illegittimità delle sanzioni disciplinari.

La doglianza è inammissibile, in quanto l’istante chiede a questa Corte di sostituirsi al giudice del merito nella valutazione del materiale probatorio agli atti.

In particolare, si osserva che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass., Sez. 1, n. 6774 del 1° marzo 2022).

5) Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;

– attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.