CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29751 depositata il 19 novembre 2024

Lavoro – Licenziamento – Mancanza degli estremi della giusta causa – Riassunzione o pagamento indennità – Assenza ingiustificata dal posto di lavoro – Prevenzione COVID 19 – Rigetto

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 27/2022 il Tribunale di Chieti aveva respinto l’opposizione di S.V. all’ordinanza del medesimo Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, pure aveva rigettato il ricorso della lavoratrice, con il quale ella aveva chiesto: in via principale, di dichiarare la nullità, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Stat. Lav., del licenziamento comunicato alla ricorrente con lettera del 27.7.2020 e, per l’effetto, ordinare alla convenuta (…) (in sigla F.) di reintegrarla nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché di condannare la stessa al pagamento del risarcimento dei danni da lei subiti in conseguenza del recesso illegittimo, stabilendo un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento e fino al giorno della effettiva reintegrazione e comunque non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto nella misura accertata in corso giudizio; condannare la F. a versare all’INPS e all’INAIL i contributi determinati in relazione agli accertamenti di cui sopra; in via subordinata, dichiarare l’illegittimità del licenziamento impugnato, dichiarare risolto il rapporto e condannare la convenuta al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale nella misura di sei mensilità o in quell’altra ritenuta di giustizia od alla riassunzione della ricorrente entro tre giorni dalla pubblicazione della sentenza.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di L’Aquila, in accoglimento per quanto di ragione del reclamo proposto da S.V. contro la suddetta sentenza e in parziale riforma di quest’ultima, confermata nel resto, accoglieva la sola domanda subordinata proposta dalla reclamante e, per l’effetto, accertato che non ricorrevano gli estremi della giusta causa di licenziamento, condannava la Federazione reclamata a riassumere la lavoratrice entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a pagare alla medesima un’indennità di importo pari a cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; condannava la reclamata alla rifusione di due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate per ogni grado come in dispositivo, disponendo la compensazione dell’altro terzo delle spese medesime.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva, tra l’altro, che alla lavoratrice, con lettera del 27.7.2020, era stato intimato licenziamento per giusta causa per assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal 10.7.2020, e che la stessa aveva impugnato detto licenziamento, deducendo, oltre al carattere ritorsivo dello stesso, la carenza di giusta causa, assumendo di essersi assentata dal lavoro del tutto legittimamente, per non avere la datrice di lavoro rispettato, ai sensi dell’art. 2087 c.c., le norme poste a tutela dell’integrità fisica del prestatore di lavoro, in particolare, le disposizioni dettate per prevenire il contagio da COVID 19.

4. La Corte, dopo aver dato diffusamente conto di quanto considerato dal primo giudice e dei motivi di reclamo, disattendeva il primo motivo, con il quale la lavoratrice adduceva la violazione, da parte del primo giudice, dei principi in tema di giusta causa di licenziamento basato su fatti tipizzati dal contratto collettivo.

5. La stessa Corte giudicava, invece, fondato il secondo articolato motivo di reclamo, a mezzo del quale la lavoratrice deduceva l’assenza in ogni caso di una giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c. o di qualsiasi CCNL, disciplinante la materia, ed assumeva che la mancata esecuzione della prestazione lavorativa costituiva espressione di una eccezione di inadempimento legata alla violazione dell’art. 2087 c.c.

6. Reputato assorbito dall’accoglimento del secondo motivo il terzo motivo d’impugnazione (relativo all’asserita carenza di proporzionalità fra i fatti addebitati e la massima sanzione applicata), la Corte riteneva che il quarto motivo, attinente alla asserita nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, fosse privo di fondamento.

7. Avverso tale decisione la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale della Provincia di Chieti ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

8. L’intimata ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale a mezzo di tre motivi, cui la ricorrente principale ha replicato con controricorso.

9. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia “Violazione ed omessa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa ammissione di mezzi istruttori nonché dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”.

Lamenta l’omessa ammissione da parte della Corte territoriale della prova testimoniale richiesta dinanzi al primo giudice, e riproposta in secondo grado, ritenendo la ricorrente principale che i fatti articolati in tale richiesta rivestivano portata decisiva in quanto idonei a sovvertire ex se l’accertamento di merito compiuto nella sentenza impugnata e a condurre ad un esito diverso della controversia.

2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1460, 1455 e 1375 c.c. nonché dell’art. 2119 c.c. in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”. Ribadisce che l’espletamento della prova testimoniale articolata dalla Federazione avrebbe impedito l’incoerenza della sentenza appellata ed il relativo contenuto motivativo in quanto la situazione di fatto acquisibile a seguito del suo espletamento sarebbe risultata sicuramente diversa da quella descritta dalla lavoratrice e poi accolta dalla Corte d’appello; esprime, infatti, l’avviso che il sindacato di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. sia praticabile nei casi in cui i fatti non siano stati accertati e si sia violato, come nel caso di specie, il precetto normativo dell’art. 115, comma 1, c.p.c.

3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione ed omessa applicazione del combinato disposto degli artt. 91 co. 1 e 92 co. 2 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.”. Secondo la ricorrente, il rifiuto opposto dalla lavoratrice alla proposta conciliativa formulata dalla Federazione avrebbe dovuto suggerire alla Corte territoriale di condannare la S. al rimborso delle spese di lite o, quantomeno, alla compensazione delle stesse.

Era invece censurabile la decisione della stessa Corte di compensare le spese di lite in ragione di 1/3, condannando la Federazione al versamento del residuo alla luce delle disposizioni menzionate in rubrica dal momento che l’accoglimento della domanda da parte del giudice d’appello era risultato di gran lunga inferiore alla proposta transattiva formulata dalla Federazione.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale S.V. denuncia la “Nullità della sentenza per non avere la Corte d’Appello pronunciato, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo di reclamo relativo alla nullità del licenziamento per essere stato intimato per ritorsione avverso l’esercizio da parte della Sig.ra S. del proprio diritto di non svolgere la prestazione in un ambiente di lavoro privo dei requisiti minimi di sicurezza e tutela della salute, anche in relazione alla normativa anti-Covid 19 (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)”.

5. Con il secondo motivo dello stesso ricorso incidentale denuncia: “in via subordinata, nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, in violazione del disposto di cui agli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 comma 6 Cost. (art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)”.

6. Con il terzo motivo di ricorso incidentale denuncia: “in via ulteriormente gradata 3.1) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.); 3.2) nullità della sentenza per non avere la Corte d’Appello spiegato in alcun modo le ragioni per le quali ha interpretato il contenuto della domanda nel senso censurato con il precedente profilo del motivo (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.)”.

7. Occorre prendere le mosse dall’esame del ricorso incidentale della lavoratrice, perché, attraverso censure che prospettano in varia chiave la nullità dell’intera sentenza, esso riguarda la principale domanda di merito della stessa, con la quale chiedeva la declaratoria di nullità del licenziamento a lei intimato in quanto ritorsivo.

7.1. I tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto all’evidenza connessi, sono infondati.

8. La Corte territoriale ha dato conto che con il quarto motivo di reclamo la lavoratrice aveva dedotto: “La nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, desumibile in via presuntiva dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi di causa” (v. pag. 7 della sua sentenza).

8.1. La stessa Corte, nel giudicare infondato tale motivo, dopo aver richiamato l’indirizzo di legittimità secondo il quale il licenziamento è nullo quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito la prova, anche con presunzioni, ha ritenuto “che nella specie difettino non solo elementi probatori diretti, ma anche presunzioni serie e concordanti, in ordine al lamentato carattere ritorsivo del licenziamento impugnato, che non sembra essere stato determinato, quale unico motivo, da quello di ritorsione a seguito delle rivendicazioni relative all’orario di lavoro e alle mansioni svolte”.

9. Ebbene, la ricorrente incidentale lamenta essenzialmente in tutti e tre i motivi sopra riassunti che la Corte d’appello “ha rigettato la domanda di nullità del licenziamento per ragioni ritorsive statuendo, però, solo con riferimento ai due profili relativi alle rivendicazioni economiche e quelle connesse alla dequalificazione/mobbing, non anche con riferimento a” quello “di rifiutarsi di svolgere attività lavorativa in un luogo che, oltre a non garantire la sua sicurezza, non presentava neppure gli standard minimi per essere conforme alla legge in modo da potersi svolgere l’attività lavorativa”, nonostante tale ulteriore profilo fosse stato riproposto in sede di gravame.

10. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, la omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è astrattamente configurabile da parte del giudice di appello solo ove sia allegata la totale carenza di considerazione di una domanda o di una eccezione – e non di una mera allegazione difensiva – sottoposta al suo esame con la formulazione di uno specifico motivo di gravame e sempre che il medesimo giudice abbia mancato completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, indispensabile alla soluzione del caso concreto (così, tra le altre, Cass. n. 20555/2017).

Difatti, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (v. di recente Cass. n. 23100/2023; n. 19944/2023; n. 12652/2020).

11. Nel caso in esame, la Corte territoriale si è certamente espressa sul quarto ed ultimo motivo di reclamo della lavoratrice, esplicitamente rigettandolo (cfr. pagg. 20-21 della sua sentenza), sicché ha accolto solo la domanda subordinata proposta dalla reclamante in chiave di tutela obbligatoria, confermando la sentenza di primo grado anche circa il rigetto della domanda principale della lavoratrice, volta ad ottenere la tutela piena ex art. 18, comma primo, L. n. 300/1970, sulla base della dedotta natura ritorsiva del licenziamento.

12. Non può, perciò, configurarsi nella specie il vizio di omessa pronuncia dedotto nel primo motivo di ricorso incidentale in ragione del fatto che la Corte di merito non abbia fatto riferimento espresso all’argomentazione difensiva ulteriore dell’allora reclamante, secondo la quale il carattere ritorsivo del licenziamento sarebbe da desumersi anche e soprattutto per il suo precedente rifiuto di prestare lavoro in ambiente reputato insicuro.

Peraltro, come già evidenziato, la Corte distrettuale aveva premesso che la reclamante aveva sostenuto che tale carattere ritorsivo del licenziamento era “desumibile in via presuntiva dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi di causa”.

13. Neppure, quindi, ricorre la “carenza assoluta di motivazione”, che la ricorrente deduce nel suo secondo motivo, sempre con precipuo riferimento alla configurabilità del licenziamento quale ritorsione avverso l’esercizio da parte della stessa del proprio diritto di sospendere la prestazione ai sensi dell’art. 1460 cod. civ.

14. Pertanto, neanche ricorrono i vizi che la ricorrente incidentale profila nel suo terzo motivo, anche in chiave d’interpretazione della sua domanda principale, questa volta per non avere la Corte d’appello spiegato in alcun modo le ragioni per le quali ha interpretato il contenuto di detta domanda in senso riduttivo, senza cioè nulla dire in ordine all’ulteriore profilo di ritorsività costituito dall’esercizio da parte sua del diritto di sospendere la prestazione.

14.1. Ribadito, infatti, che in secondo grado rilevava, più che la domanda di declaratoria di nullità del licenziamento per ritorsività, originariamente proposta dalla lavoratrice, il motivo di reclamo formulato a riguardo dalla stessa, la Corte di merito, come si è già detto, non ha mancato di considerare che l’allora reclamante aveva dedotto, con il quarto motivo, che il carattere ritorsivo del licenziamento era desumibile in via presuntiva dalla valutazione complessiva di tutti gli elementi di causa, come in effetti dedotto da detta parte, e si è poi pronunciata anche su tale censura.

15. Passando all’esame del ricorso principale, il primo motivo dello stesso, che presenta profili d’inammissibilità, è comunque infondato.

16. Più nello specifico, tale censura si riferisce in rubrica anche all’art. 112 c.p.c., ma, secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (così, per tutte, Cass., sez. un., 18.12.2021, n. 15982).

17. Parimenti inammissibile è lo stesso motivo dove vi si deduce anche la violazione dell’art. 2697 c.c., perché la violazione di quest’ultima disposizione è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (così, ex plurimis, di recente, Cass., sez. VI, 3.3.2023, n. 6374).

17.1. Nella specie, tuttavia, la ricorrente neanche deduce un’illegittima inversione dell’onere della prova da parte della Corte di merito.

18. Quanto, poi, all’omessa ammissione della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente sui capitoli riportati alle pagg. 22-23 del ricorso, occorre considerare che, secondo altro costante indirizzo di legittimità, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (così, di recente, ex plurimis, Cass. n. 26323/2023; n. 23473/2023; n. 10908/2023; n. 4716/2022).

19. Ebbene, la ricorrente non deduce fondatamente che la prova testimoniale dalla stessa richiesta sui cennati capitoli sarebbe stata idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle risultanze istruttorie di natura documentale in base alle quali la Corte d’appello ha formato il suo convincimento.

20. In particolare, la Corte di merito, facendo riferimento al Protocollo anti-Covid, sottoscritto il 24.4.2020 tra il Governo e le parti sociali, ha anzitutto considerato che esso prevede, in primo luogo, che “il datore di lavoro deve assicurare una pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro, nonché la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago; deve garantire, altresì, la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi”.

E in proposito ha ritenuto insussistente la prova, invece affermata dal Tribunale, che peraltro atteneva solo al punto specifico “che nel 2020 le operazioni di pulizia e sanificazione sono state eseguite ogni 15 giorni” (cfr. pagg. 11-13 dell’impugnata sentenza).

20.1. A riguardo la ricorrente richiama il capitolo 1 (“Vero che le operazioni di sanificazione sono state eseguite nel periodo Marzo-Luglio 2020 ogni 15 giorni”) e il capitolo 2 (“Vero che nel locale della Federazione la pulizia ordinaria veniva eseguita tre volte nell’arco settimanale”) della propria istanza di prova testimoniale.

20.2. Ora – in disparte la genericità del primo capitolo (quanto a luogo e oggetto delle operazioni di sanificazione) e del secondo (circa l’arco cronologico della pulizia ordinaria rispetto al periodo rilevante in causa) – la decisività, nei termini dianzi chiariti, delle circostanze che s’intendevano dimostrare attraverso tali posizioni è esclusa in radice rispetto alle ben più specifiche misure (tra l’altro, di pulizia giornaliera e a fine turno) che la Corte di merito ha riscontrato come necessarie a termini dell’apposito Protocollo anti-Covid 19.

21. La Corte ha, poi, premesso che: “In secondo luogo, il Protocollo prevede che per “il personale esterno” il datore di lavoro è tenuto a “individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente a garantire una adeguata pulizia giornaliera”.

E, dopo aver reputato non condivisibile l’assunto del primo giudice (ancora una volta circoscritto al punto del “sistema di areazione del bagno”), ha concluso che “la Federazione non abbia dimostrato di aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. ed a quelli specifici previsti dal Protocollo e che, anzi, la odierna reclamante abbia fornito la prova che le condizioni della sede lavorativa erano del tutto inadeguate a garantire gli standard minimi di igiene e sicurezza”, in base ai “docc. nn. 62, 63 e 68 ter prodotti dalla S.” (cfr. in extenso pagg. 13-14 dell’impugnata sentenza).

21.1. A riguardo la ricorrente richiama il capitolo 4) (“Vero che il locale della Compagnia Assicurazione Reale Mutua adibito in Ripa Teatina alla Via Chieti è sempre rimasto chiuso a decorrere dal 20 marzo 2020 anche in ossequio all’impegno assunto dal proprietario Sig. R.M. con l’appendice datata 18.3.2020 al relativo contratto di locazione”).

21.2. Pure in questo caso, allora, è da escludere la decisività di quello che tendeva a provare tale capitolo, da un lato, non specificamente riferito al bagno su cui si è soffermata la Corte di merito, e, dall’altro, non attinente a tutte le misure previste dal citato Protocollo in ordine ai “servizi igienici”.

22. Ancora, la Corte ha considerato che: <In terzo luogo, il Protocollo prevede che il datore di lavoro debba fornire ai dipendenti i DPI costituiti dalle “mascherine chirurgiche”.

Ciò posto, la S. ha dedotto che la F. le aveva fornito solamente tre mascherine per tutto il periodo in cui aveva lavorato in sede in piena pandemia Covid (66 giorni).

Orbene, tale circostanza non solo è stata contestata in modo meramente generico dalla F., ma è stata dimostrata dalla S. con la documentazione da lei prodotta, da cui si desume che tutte le mascherine regalate alla Federazione dalla ditta D.C. Confezioni sono state ripartite dalla Federazione stessa tra i medici di medicina generale della provincia di Chieti (cfr. doc. n. 73 bis e n. 73 ter prodotti dalla S.)>.

22.1. In proposito la ricorrente non richiama alcun proprio capitolo di prova testimoniale (nessuno dei quali in effetti è riferibile al tema).

Piuttosto, muove una critica all’accertamento probatorio operato dalla Corte distrettuale sul punto specifico (cfr. pagg. 29-32 del ricorso), che ovviamente non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

23. Quindi, la Corte ha osservato che: <Il Protocollo prevede inoltre che “l’accesso agli spazi comuni … è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano”; ed ha diffusamente spiegato perché nella specie tali prescrizioni non risultassero osservate in base alla documentazione agli atti, compresa quella prodotta dalla Federazione (cfr. pagg. 15-16 della sentenza).

23.1. In proposito, la ricorrente, oltre al già riportato capitolo 4), si riferisce a quello 3) (“Vero che nella sede della Federazione vi è una sola postazione di lavoro assegnata all’unica dipendente della stessa, oltre alla scrivania riservata al Presidente”) e a quello 5) “Vero che tra le poltrone ubicate nella sede F. Chieti vi è una distanza superiore a tre metri”); ma ancora una volta le circostanze di fatto in ipotesi dimostrabili con tali capitoli non appaiono strettamente attinenti sia alle misure indicate dalla Corte territoriale che alle valutazioni dalla stessa espresse.

23.2. Nota, del resto, il Collegio che sul tema specifico la censura in parte qua si fonda, più che sulla decisività delle circostanze dedotte nei suddetti capitoli della prova non ammessa, da un lato, su una determinata interpretazione dell’art. 7 del cit. Protocollo, e, dall’altro, su una differente valutazione di determinate risultanze documentali (cfr. pagg. 35-37 del ricorso).

24. La Corte del territorio ha notato, poi, che “la stessa sentenza gravata riconosce come la S. avesse espletato le proprie prestazioni lavorative in assenza di alcuni presidi di sicurezza, pur molto utilizzati dai lavoratori nel periodo della pandemia, e costituenti attuazione di quanto previsto dal Protocollo: si tratta, oltre che della ridotta messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine e flaconi per la detergenza delle mani), della mancata installazione nella postazione di lavoro di “un parafiato da scrivania” o di “un divisore in plexiglas” e dell’assenza di una valutazione tecnica finalizzata a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici (cfr. pag. 6 della sentenza gravata)”.

24.1. Ebbene, in proposito le considerazioni svolte dalla ricorrente, da un lato, s’incentrano su una critica dell’accertamento fattuale operato dalla Corte di merito, e, dall’altro, si fondano anche su una circostanza, e, cioè, “che la S. era l’unica frequentatrice della sede dal Marzo 2020” neppure rientrante in tali termini tra i capitoli della prova testimoniale della quale si lamenta la mancata ammissione.

25. Infine, la Corte d’appello ha ritenuto “pacifico in causa che la F. ha omesso di provvedere all’adeguamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi in relazione all’avvento della pandemia, pur trattandosi di adeguamento indispensabile – alla luce del Protocollo anzidetto e comunque ex art. 2087 c.c. – in ragione dei rischi da contagio dovuti alla nuova patologia virale e collegati anche allo svolgimento dell’attività lavorativa”.

25.1. A fronte di questo apprezzamento, la ricorrente non richiama nessuno dei capitoli della prova non ammessa, ma si limita a criticare l’accertamento fattuale operato dalla Corte di merito sull’assunto che avrebbe, invece, prodotto dei documenti a riguardo (cfr. pagg. 38-39 del ricorso), senza tuttavia illustrarne anche solo sommariamente il contenuto, ovvero esplicitarne il valore di decisività, nel senso imposto dall’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

26. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.

27. Esso, infatti, formulato esclusivamente in relazione alla violazione e falsa applicazione delle norme di diritto indicate nella relativa rubrica ex art. 360, comma primo, n. 3),c.p.c., si fonda, non sulla denuncia di un vizio di sussunzione della fattispecie concreta come accertata, ma sempre sull’assunto che la Corte d’appello avrebbe dovuto dar corso alla prova testimoniale articolata dalla Federazione e che la stessa Corte non avrebbe accertato i fatti materiali rilevanti in causa (cfr. pagg. 41-43); laddove, come si è visto nel disattendere il primo motivo, la Corte ha senz’altro accertato quei fatti in base a diffusa e capillare motivazione.

28. E’, infine, infondato il terzo motivo del ricorso principale.

29. La Corte di merito, dopo aver spiegato il parziale accoglimento della domanda subordinata della reclamante, giusta l’art. 8 L. n. 604/1966, come sostituito dall’art. 2, comma terzo, L. n. 108/1990 (con conferma, quindi, del rigetto della domanda principale), ha considerato che: “L’esito globale della causa induce, ex art. 92 comma secondo c.p.c., alla compensazione per un terzo delle spese processuali – liquidate nell’intero come da dispositivo in base ai parametri di legge – condannandosi la reclamata al pagamento degli altri due terzi”.

Rispetto al rifiuto che la S. avrebbe opposto alla proposta conciliativa formulata dalla Federazione (cfr. pagg. 43-46 del ricorso), la Corte di merito non ha rilevato un accoglimento di tale “domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa”, né che detta parte aveva “rifiutato” detta proposta “senza giustificato motivo”, ai fini di quanto previsto dall’art. 91, comma primo, secondo periodo, c.p.c.; disposizione che, peraltro, fa “salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92”.

E la Corte, appunto, non ha condannato la Federazione reclamata, soccombente rispetto alla domanda accolta, al pagamento integrale delle spese del doppio grado di giudizio, ma di due terzi di tali spese, compensando tra le parti il residuo terzo, giusta l’art. 92, comma secondo, c.p.c.

Né la ricorrente deduce che non ricorressero i presupposti applicativi di tale compensazione parziale.

30. Stante la reciproca soccombenza in questa sede di legittimità per la reiezione del ricorso principale e di quello incidentale, le spese del giudizio di cassazione devono essere integralmente compensate.

Nondimeno entrambe le parti sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.

Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.