CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2977 depositata il 6 febbraio 2025

Lavoro – Licenziamento – CCNL Autoferrotranvieri – Procedimento disciplinare – Episodio di aggressione – Rigetto

Rilevato che

1. il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza in data 17.5.2022, dichiarava illegittimo il licenziamento (destituzione) intimato a R.C. da B.S.N. s.r.l. (di cui era dipendente dal 1985, con qualifica di Operatore di manutenzione, parametro 130 CCNL Autoferrotranvieri, distaccato presso il deposito S. in Città di Castello) con provvedimento del 12.5.2021 (a seguito di opinamento di destituzione confermato da delibera del Consiglio di disciplina), in esito a procedimento disciplinare iniziato con contestazione di addebiti del 10.3.2021 (con contestuale sospensione cautelare dal servizio), riferita a episodio di aggressione violenta a un collega operatore di esercizio in data 6.2.2021, introduzione ingiustificata di una mannaia e due coltelli nel locale del deposito, occupazione di area con autovettura adibita a ricovero per gatti, fatti ritenuti dall’azienda riconducibili alle fattispecie disciplinari di cui all’art. 45, n. 6 (compimento di “azioni disonorevoli ed immorali” tali da rendere il responsabile “indegno della pubblica stima”) e n. 4 (appropriazione di “somme, valori, materiali od oggetti spettanti all’azienda”) del Regolamento Allegato A al R.D. 148/1931 e all’art. 2119 c.c., e applicava la tutela reintegratoria e risarcitoria di cui all’art. 18, comma 4, legge n. 300/1970;

2. in sede di opposizione il medesimo Tribunale confermava la suddetta ordinanza;

3. in sede di reclamo, per quanto qui rileva, la Corte d’Appello di Firenze riformava la sentenza di primo grado e dichiarava la legittimità del licenziamento in esame;

4. la Corte di merito, in particolare, riteneva provati i fatti oggetto della contestazione a base della destituzione (aggressione al collega con bottigliata in testa alle spalle e lesioni, da valutarsi globalmente; introduzione in azienda di oggetti contundenti e pericolosi; occupazione del piazzale con l’autovettura di proprietà per ricovero ai gatti); riteneva più grave il primo episodio, qualificandolo come “vera e propria aggressione, per la bottigliata in testa alle spalle”, e non semplice alterco o colluttazione, con gravi lesioni dell’aggredito per le ferite in testa, con periodo di malattia di quasi 40 giorni; riteneva, per tali circostanze di fatto, a differenza del Tribunale, tale fatto principale non riconducibile alla fattispecie disciplinare di cui all’art. 42, n. 15, R.D. cit. (che punisce con sanzione conservativa gli “alterchi con vie di fatto, ingiurie verbali, disordini, risse o violenze sui treni, lungo le linee, nei locali dell’azienda o loro dipendenze”); riteneva, invece, la condotta del lavoratore riconducibile alla fattispecie disciplinare di cui all’art. 45, n. 6, R.D. cit., come contestata dalla società, con assorbimento delle ulteriori questioni correlate;

5. per la cassazione della predetta sentenza il lavoratore propone ricorso con 3 motivi; resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

Considerato che

1. parte ricorrente deduce, con il primo motivo (art. 360, n. 3, c.p.c.), violazione e falsa applicazione delle norme del Titolo VI del Regolamento Allegato A al R.D. n. 148/1931, specificamente artt. 37, 42, comma 1, n. 15, e 45, comma 3, n. 6, 48, dell’art. 2119 c.c., degli artt. 582 e 583 c.p.: sostiene che la fattispecie concreta rientrava nella fattispecie legale per cui il Regolamento prevede sanzioni conservative;

2. con il secondo motivo, deduce mancanza di motivazione sulla valutazione di gravità specifica di ciascuno dei fatti contestati e violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.) e violazione e falsa applicazione dell’art. 45, n. 6, Regolamento Allegato A al R.D. n. 148/1931 (art. 360, n. 3, c.p.c.);

3. con il terzo motivo, deduce nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 45, n. 6, Regolamento Allegato A al R.D. n. 148/1931 (art. 360, n. 3, c.p.c.), mancanza di motivazione sull’elemento che l’azione abbia reso il lavoratore “indegno della pubblica stima”, violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.);

4. il primo motivo non è fondato;

5. osserva il Collegio che il licenziamento è stato intimato anche ai sensi dell’art. 2119 c.c., e che, in generale, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.; questa Corte non può sostituirsi al giudice del merito nell’attività di riempimento di concetti giuridici indeterminati, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, e tale sindacato sulla ragionevolezza non è quindi relativo alla motivazione del fatto storico, ma alla sussunzione dell’ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione; l’attività di integrazione del precetto normativo di cui all’art. 2119 c.c. (norma cd. elastica), compiuta dal giudice di merito non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza del giudizio di sussunzione del fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale; dunque, l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici (cfr. Cass. n.13534/2019, e giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 88/2023; v. anche, Cass. n. 14063/2019, n. 16784/2020, n. 17321/2020, n. 7029/2023, n. 23287/2023, n. 26043/2023, n. 30663/2023, n. 107/2024, n. 5596/2024, n. 12787/2024, n. 21123/2024, n. 24523/2024);

6. pertanto, confermato che la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c. (cfr. Cass. n. 2518/2023, n. 16784/2020; conf. Cass. n. 17231/2020; v. anche Cass. n. 1665/2022, n. 13865/2019), rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito la verifica della sussistenza della giusta causa, con riferimento alla violazione dei parametri posti dal codice disciplinare del CCNL, attraverso un accertamento in concreto della proporzionalità tra sanzione ed infrazione sotto i profili oggettivo e soggettivo;

7. nel caso in esame, la qualificazione, operata nella sentenza impugnata, della condotta contestata al dipendente è stata ancorata a significativi dati oggettivi, esplicitati nell’evidenziata differenza tra un alterco o colluttazione violenta “alla pari” e un’aggressione alle spalle, colpendo l’aggredito con una bottiglia, ferendolo alla testa, provocandone l’assenza dal lavoro per oltre un mese, in un contesto ulteriormente pericoloso per l’avvenuto porto in azienda di oggetti atti a offendere;

8. tale qualificazione si presenta coerente con la rilevanza, sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte, ai fini del licenziamento, di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass. n. 5372/2004 e successive conformi, n. 13411/2020);

9. richiamato quanto espresso in relazione al primo motivo quanto ai vizi di violazione di legge dedotti nel secondo e terzo motivo (da trattarsi congiuntamente per connessione), si osserva che neppure ricorrono i profili di nullità, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione in ordine ai profili dedotti in ricorso, oggetto delle ulteriori censure di parte ricorrente;

10. la valutazione di gravità dell’episodio ritenuto più grave e idoneo, di per sé solo, a giustificare il recesso, è stata espressamente operata con riguardo a tutte le circostanze e conseguenze del caso valutate globalmente (v. p. 9 della motivazione della sentenza impugnata); il carattere disonorevole dell’azione e l’allarme provocato nell’ambiente di lavoro sono stati dati espressamente considerati, sicché il dissenso motivazionale sul punto non è equiparabile a vizio di nullità;

11. la motivazione della sentenza gravata non è, pertanto apparente, ma, al contrario, congrua, tanto in riferimento alla gravità della condotta, valutata nella globalità dei punti della contestazione disciplinare denunciati, in connessione complementare con quella più grave di aggressione fisica (v. p. 11 della sentenza impugnata), quanto in riferimento alla sussunzione nella nozione di conseguente indegnità di pubblica stima (v. p. 12);

12. in ragione della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo;

13. al rigetto del ricorso consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.