CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29834 depositata il 19 novembre 2024
Tributi – Formazione di nuova particella catastale da frazionamento porzione esistente su zona di demarcazione tra proprietà privata e contigua fascia demaniale – Rigetto
Fatti di causa
1. Ba.Ro. ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’Agenzia del Territorio di Trapani, avente ad oggetto il reclamo, dalla stessa proposto, in ordine alla formazione di una nuova particella catastale, derivante dal frazionamento della porzione esistente, su una zona di demarcazione tra la sua proprietà privata e la contigua fascia demaniale.
2. Il ricorso è stato accolto in primo grado.
3. L’appello dell’Amministrazione è stato rigettato.
Nella sentenza di secondo grado si è confermata la giurisdizione del giudice tributario, in quanto, da un lato, non si denuncia un vizio procedimentale e, dall’altro lato, la proprietà privata della ricorrente risulta accertata dal giudicato costituito dalle sentenze del giudice ordinario.
4. Avverso la sentenza di secondo grado l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
5. Si è costituita con controricorso la contribuente.
6. La causa, originariamente fissata presso la Sesta Sezione, è stata rinviata e decisa all’adunanza camerale odierna.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, alla luce dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 32 del cod .nav. e 950 cod. civ., essendo del tutto improprio il riferimento ad un atto di frazionamento catastale, in quanto si tratta piuttosto del ripristino in cartografia della linea di demarcazione demaniale, da effettuarsi in base all’art. 32 cod. nav., in un giudizio in cui deve essere coinvolto l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, ed essendo infondato il riferimento alle sentenze n. 8 del 2002 del Tribunale di Marsala-Sezione distaccata di Castelvetrano e n. 66/2007 della Corte di appello di Palermo.
Il motivo, che si limita a sottoporre al giudice di legittimità la questione di giurisdizione, riportando, solo a fini descrittivi, l’ulteriore questione, trattata in sede di merito, della necessaria partecipazione al giudizio dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia (oggetto della successiva censura), è infondato.
Secondo l’orientamento di questa Corte, ricadono nella giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di aggiornamento delle risultanze catastali, anche all’esito dell’accertamento ad opera del giudice ordinario del confine fra un’area privata e un’area appartenente al demanio marittimo, venendo in rilievo la diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi ed essendo rispetto ad esse irrilevante la mancata partecipazione dell’Agenzia delle entrate al giudizio di accertamento dei confini, atteso il suo mancato interesse domenicale nella causa (così Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 5007, che ha confermato la giurisdizione del giudice tributario nella controversia avente ad oggetto l’aggiornamento cartografico conseguente all’individuazione di una diversa posizione della linea di demarcazione del confine tra la proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima).
Le Sezioni Unite hanno, difatti, chiarito che appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (Cass., Sez. U., 23 luglio 2018, n. 19524, che ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento, con cui la P.A. ha disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario; v. anche Cass. SU n. 25316/16).
Né rilevano, ai fini della verifica della giurisdizione, gli artt. 32 cod. nav. e 950 cod. civ., posto che, nel presente giudizio, non sono state svolte in questa sede contestazioni circa i confini, piuttosto circa la conformità delle operazioni catastali ai confini accertati in altra sede.
Solo per completezza deve rilevarsi che non risultano prodotte, ai sensi dell’art. 369, primo comma, lett. d, cod. proc. civ., le sentenze del giudice ordinario con cui, secondo la decisione impugnata, è stata risolta, dal giudice munito di giurisdizione, la questione dell’estensione della proprietà privata, per cui la prospettazione difensiva di parte ricorrente (ad avviso della quale tali sentenze non sono pertinenti) resta una mera asserzione, non verificabile.
2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia ha dedotto la violazione dell’art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia e del D.P.R. n. 684 del 1977, in quanto nel giudizio avrebbe dovuto intervenire l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia.
La doglianza è infondata.
In primo luogo, come riferito dalla stessa Agenzia delle Entrate, il reclamo della contribuente è stato trasmesso all’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia, che ha dichiarato la propria incompetenza con nota n. 92302 del 19 dicembre 2007 (v. p. 2 del ricorso), ed è stato, pertanto, rigettato dall’ufficio di Trapani.
In questa sede è stato, dunque, impugnato proprio il provvedimento di rigetto emesso dall’Amministrazione finanziaria, senza alcun coinvolgimento dell’Assessorato, per cui non avrebbe mai potuto essere legittimata passivamente la Regione Sicilia.
Inoltre, come già evidenziato, il giudizio in esame non riguarda l’accertamento della proprietà, avvenuto in diverso processo, ma l’avvenuto posizionamento, ad opera della P.A., della linea di demarcazione fra la proprietà privata della contribuente ed il demanio marittimo, finalizzata all’aggiornamento cartografico-censuario, assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto.
Né può essere applicato il disposto dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, il quale prescrive, ai commi 1 e 3, qui rilevanti, che «Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi» e che «possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso».
Ciò perché, come rilevato, nel giudizio tributario non viene in riguardo l’accertamento della proprietà del bene, ma solo l’aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato (v. anche Cass. n. 5007/20 cit.).
3. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Va ricordato che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante, Cass., Sez. 6-L, 29 gennaio 2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.000,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.