CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30459 depositata il 18 novembre 2025
Maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno – Violazione contrattuale – Minimale contributivo – C.d. malattia breve – Retribuzione maggiore – Base imponibile previdenziale – Sgravi e dei benefici contributivi riconosciuti – Evasione ed omissione contributiva previdenziale – Rigetto
Rilevato che
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 13 agosto 2018 le Società F. s.c. e M.L.C., nonché L.S. ed I.D.Z. (questi ultimi in qualità di responsabili aziendali) impugnavano innanzi al Tribunale di Verona, in funzione di Giudice del Lavoro, il verbale unico di accertamento e notificazione n. (…) formato in data 14 dicembre 2017, verbale con il quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona contestava la violazione della disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in punto di maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno, nonché la mancata corresponsione della retribuzione nel periodo di carenza per malattia.
L’Ispettorato, sotto diverso profilo, accertava l’errata determinazione della base imponibile previdenziale, in violazione dell’art. 1 della legge n. 389/1989.
In conseguenza l’Autorità Ispettiva disponeva la revoca degli sgravi e dei benefici contributivi riconosciuti ex art. 1, comma 118 della legge n. 190/2014, diffidando il pagamento complessivo dell’importo di € 274.722,99.
I Ricorrenti chiedevano annullarsi il verbale di accertamento e le conseguenti sanzioni.
2. Di seguito la Società Cooperativa F., impugnava innanzi al Tribunale di Verona l’avviso di addebito n. (…) con cui l’INPS – Direzione Provinciale di Verona chiedeva il pagamento della somma di € 323.361,48 per contributi non versati che traevano origine dal verbale unico di accertamento formato dall’Ispettorato Territoriale di Verona in data 14 dicembre 2017, già oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale.
L’INPS si costitutiva in questo giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
3. Riuniti i due procedimenti su istanza di parte, il Tribunale di Verona accoglieva parzialmente i ricorsi e confermava, nel resto, la fondatezza del verbale di accertamento dei rilievi ispettivi e delle conseguenti riprese contributive.
4. Avverso detta sentenza proponevano appello innanzi tutto la Società F. s.c. e M.L.C.
L’INPS si costituiva chiedendo il rigetto dell’avverso gravame.
A sua volta l’INPS aveva proposto autonomo atto di appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nelle parti in cui l’Istituto era rimasto soccombente.
La Società F. s.c., M.L.C., nonché L.S. ed I.D.Z. si costituivano in questo secondo giudizio.
I due appelli venivano riuniti.
Con la sentenza n. 62/2024, pubblicata il 22/02/2024, la Corte di Appello di Venezia, sezione lavoro, accoglieva l’appello dell’INPS e determinava in euro 323.361,48 la somma dovuta all’INPS da F. s.c. e accertava la responsabilità solidale del consorzio M.L. per la somma di euro 185.806,32; rigettava l’appello proposto dalla Società F. s.c. e da M.L.C.
5. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.L.C., in proprio e in qualità di socio della estinta società F. s.c. articolando cinque motivi di ricorso.
L’INPS, e per essa la (…) INPS (S.C.C.I.) S.p.A., si è limitata al deposito della Procura mentre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata.
6. La parte ricorrente ha depositato memorie conclusive.
7. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 09/10/2025.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 1 del d.l. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989 e dell’art. 2070 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile la regola del minimale contributivo alle prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché alla fattispecie della c.d. malattia breve.
Deduce in proposito la parte ricorrente che «la sentenza oggetto del presente gravame risulta meritevole di riforma, in primo luogo, per aver erroneamente applicato la disciplina del c.d. minimale contributivo alle prestazioni di lavoro straordinario, notturno e festivo per cui è causa, nonché alla fattispecie della c.d. malattia breve.
(..) Invero, come esposto e mai contestato da controparte, gli accordi sindacali de qui bus definivano la modifica, in peius ed in deroga al CCNL applicato dalla Cooperativa F., delle percentuali, in diminuzione, dei compensi da riconoscere a titolo di lavoro straordinario, notturno e festivo, nonché una diversa modulazione della remunerazione per la malattia breve, la c.d. carenza.
Orbene, la Corte d’Appello statuisce che la determinazione dell’imponibile contributivo attinente alle prestazioni lavorative oggetto di causa debba essere effettuata sulla base della disciplina stabilita dall’art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.
La motivazione non può essere assolutamente condivisa, non potendosi estendere alle prestazioni lavorative oggetto di accordi sindacali aziendali la regola del minimale contributivo».
2. Il motivo è infondato. La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che il minimale contributivo come stabilito dall’art. 1 del d.l. n. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989 si applica sulla retribuzione dovuta e non sulla retribuzione in concreto corrisposta.
2.1. Nella fattispecie non coglie nel segno il ricorso nella parte in cui deduce che la contribuzione doveva essere calcolata in ragione della contrattazione aziendale perché ciò che doveva rilevare e che continuava a rilevare era la contrattazione individuale ovvero collettiva se prevedeva una retribuzione maggiore.
2.2. In proposito si consideri quanto affermato da Cass. 26/04/2023 n. 10960: detta pronuncia dopo aver affermato l’applicabilità della regola sul minimale contributivo anche alle cooperative, specifica come ai fini del minimale contributivo debba prendersi in considerazione la retribuzione comunque dovuta in ragione della contrattazione collettiva ovvero del contratto individuale, se migliorativa, e come essa prevalga sulla minore retribuzione eventualmente in concreto corrisposta anche in ragione di accordi stipulati per crisi aziendali
2.2. Si consideri anche quanto affermato da Cass. 04/12/2023, n. 33839: «il D.L. n. 338 del 1989, art. 1, comma 1, (conv. con L. n. 389 del 1989), stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Nell’interpretare tale disposizione, questa Corte, oltre a chiarire che essa ha aggiunto al previgente principio secondo cui l’imponibile si determina sul “dovuto” (e non su quanto “di fatto erogato”) il nuovo ed ulteriore criterio del “minimale contributivo”, ha precisato che la norma da essa desumibile opera esclusivamente nell’ambito del rapporto contributivo, che è affatto autonomo rispetto al rapporto di lavoro, di talché la fissazione del “dovuto” sul piano previdenziale non esplica alcuna influenza sul diverso problema della determinazione del “dovuto” sul piano del rapporto di lavoro (così Cass. n. 12122 del 1999 e numerose succ. conf.)».
Nel medesimo senso milita il principio affermato da Cass. 17/10/2023, n. 28833: la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (vd. Cass. nn. 15120 del 2019; 16859 del 2020; 23360 del 2021)».
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione dell’art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989, in relazione agli artt. 2116 e 1362 c.c. per aver la sentenza impugnata applicato la regola del c.d. minimale contributivo alla fattispecie di sospensione concordata della prestazione lavorativa.
Violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 20 del CCNL per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto e logistica.
3.1. Il motivo è infondato, assumono rilievo le pronunce richiamate sopra sub. 2.1 e 2.2. e, in particolare, il principio affermato di recente da questa Corte con Cass. 09/06/2023, n.16432: «in base ai più recenti arresti di questa Corte, non sussiste alcuna possibilità per i datori di lavoro di modulare l’obbligazione contributiva in funzione dell’orario o della stessa presenza al lavoro che abbiano concordato con i loro dipendenti: l’obbligazione relativa ai contributi deve piuttosto ritenersi affatto svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta e semmai connotata da caratteri di predeterminabilità e oggettività, anche in funzione della possibilità di un controllo da parte dell’ente previdenziale, per modo che rimane dovuta nell’intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa che costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo medesimo, quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione (così, espressamente, Cass. nr. 4676 del 2021 e Cass. nr. 15120 del 2019, sulla scorta di quanto già affermato da Cass. nr. 13650 del 2019».
4. Con il terzo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 1, comma 1175 della legge 296/2006 per avere la sentenza impugnata accertato il diritto dell’INPS di revocare gli sgravi contributivi pur in assenza del DURC negativo e cioè senza verificare se sussistesse un Durc.
4.1. Il motivo è infondato.
Si tratta di questione già ampiamente risolta da Cass. 02/12/2024, n. 30788 che afferma, citando ulteriori conformi precedenti: «valga al proposito richiamare quanto di recente ribadito in Cass. n. 21378/2023: «questa Corte di legittimità, …in tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), che la circostanza che l’INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, …(così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022; Cass. 15-12-2022, n. 36846).
Deve convenirsi con il Procuratore Generale laddove osserva che il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l’assenza di violazioni nelle predette materie” e restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Su un piano più generale, è costante l’orientamento secondo cui, nascendo (ed essendo conformato) il rapporto di obbligazione contributiva direttamente dalla legge, per modo che gli atti ed i procedimenti amministrativi posti in essere dagli enti previdenziali in ordine alla sua gestione possiedono natura meramente ricognitiva, le iniziative degli enti medesimi che siano dirette alla riscossione di contributi che, con precedenti determinazioni, gli stessi enti avevano ritenuto non dovuti non sono propriamente riconducibili alla figura dell’autotutela, quale espressione del potere autoritativo dell’amministrazione di provvedere in merito ad atti precedentemente emanati, e non sono pertanto assoggettabili alle relative garanzie formali e sostanziali (così già Cass. n. 256 del 2001); si è recentemente precisato che tale principio non può soffrire deroghe nemmeno in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 10, che tutela l’affidamento del contribuente, trattandosi di principio che va contemperato con l’inderogabilità delle norme tributarie, l’indisponibilità dell’obbligazione contributiva, la vincolatività della funzione di imposizione e l’irrinunciabilità del diritto ai contributi, con conseguente impossibilità di attribuire effetti vincolanti per sé e per il giudice ordinario alle determinazioni dell’ente concernenti la sussistenza e la misura dell’obbligazione contributiva, sotto pena di riconoscere agli enti previdenziali un potere normativo che sarebbe in palese conflitto con il principio costituzionale della riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost. » (così Cass. n. 36846/2022, che richiama Cass. n. 16865 del 2020)».
5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: violazione dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000 per aver accertato la sentenza impugnata la sussistenza della fattispecie di evasione contributiva.
Secondo la parte ricorrente ricorreva, semmai, la diversa e più tenue ipotesi omissione contributiva.
5.1. Il motivo è infondato. In proposito giova richiamare il principio secondo il quale: in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'”evasione contributiva” ex art. 116, comma 8, lett. b), della l. n. 388 del 2000, e non la meno grave “omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma, dovendosi presumere una finalità datoriale di occultamento dei dati, sicché grava sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento (Cass. 24/06/2022, n. 20446).
Ed ancora: in tema di evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116 della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datore di lavoro ometta di denunciare all’INPS rapporti lavorativi in essere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata la seconda, più lieve, qualora l’ammontare dei contributi, di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie (Cass. 01/03/2017, n. 5281).
5.2. Nella fattispecie, come puntualmente osservato dalla sentenza impugnata all’esito di un accertamento in fatto non contestabile innanzi a questa Corte per i limiti connaturati alla funzione del giudizio di legittimità, l’ammontare dei contributi non era rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie e solo in ragione dell’atto di accertamento dell’INPS è stato possibile ricostruire la retribuzione corrisposta, quella dovuta in ragione della contrattazione integrativa aziendale e quella dovuta in ragione dei contratti individuali.
6. Con il quinto motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 324 c.p.c. per avere la pronuncia impugnata statuito il passaggio in giudicato dei capi della sentenza n. 174/2020 del Tribunale di Verona riguardante il computo degli sgravi contributivi conseguenti alla trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Secondo il motivo di ricorso la sentenza impugnata avrebbe errato nell’affermare il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza di primo grado in relazione ai citati passaggi e ai conseguenti recuperi contributivi e tanto perché la società aveva contestato specificamente le affermazioni del Tribunale.
6.1. Il motivo è infondato perché la Corte di Appello con affermazione esatta ha negato che le osservazioni riportate nell’appello fossero idonee a scalfire il contenuto della sentenza di primo grado.
La decisione impugnata appare incensurabile perché le riprese a contribuzione operate sotto quei profili dagli Ispettori sono corrette e sono il frutto di errori e violazioni della società che in sostanza non sono smentiti dalla parte ricorrente.
Le doglianze sollevate non superano, ancora una volta, quanto già affermato sul punto già dalla sentenza di primo grado.
7. In definitiva il ricorso deve essere integralmente respinto.
8. Nulla in ordine alle spese in difetto di formale costituzione dell’INPS.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla in ordine alle spese;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31658 depositata il 4 dicembre 2025 – L’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente, che si manifesta nell’autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto – secondo il disposto dall’art. 1746 cod. civ. – delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative
L'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che...
Leggi l’articolo →Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1235 depositata il 20 gennaio 2026
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1235 depositata il 20 gennaio 2026 perdita di chance FATTI DI...
Leggi l’articolo →Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1195 depositata il 20 gennaio 2026 – demansionamento – danno patrimoniale e non patrimoniale
Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1195 depositata il 20 gennaio 2026 demansionamento - danno patrimoniale e...
Leggi l’articolo →CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32609 depositata il 14 dicembre 2025
CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32609 depositata il 14 dicembre 2025 Lavoro - Ratei pensionistici maturati...
Leggi l’articolo →Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31367 depositata il 1° dicembre 2025 – Ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l’insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, può pur sempre essere ravvisabile la violazione dell’art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress
Ove non sia configurabile una condotta di mobbing, per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la...
Leggi l’articolo →