CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30476 depositata il 19 novembre 2025
Lavoro – Indennità di maternità – Contributi previdenziali – Diversità dei periodi di debenza – Obbligazioni contributive – Contributo unificato – Rigetto
Rilevato che
Decidendo in sede di rinvio a seguito di pronuncia di cassazione resa da questa Corte, con sentenza n.265/22 la Corte d’appello di Roma rigettava, in parte qua, l’opposizione proposta da T.R.E.N. s.p.a. avverso cartella esattoriale emessa dall’Inps e avente ad oggetto, per quanto qui rileva, il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori per indennità di maternità.
All’esito del principio di diritto affermato da questa Corte con la pronuncia di cassazione – ovvero che le società derivanti dal processo di trasformazione dell’E. devono pagare la contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore al 1°.1.2009, non essendo estensibile a tali contributi l’esonero previsto dall’art.20 d.l. n.112/08 relativo ai contributi per malattia – la Corte d’appello rigettava l’eccezione di giudicato svolta da T. e fondata su sentenza che, in relazione ad un diverso periodo contributivo, aveva invece applicato l’art.20 d.l. n.112/08 anche ai contributi per maternità.
Riteneva, innanzitutto, la Corte che fosse infondata l’eccezione di nullità del ricorso in riassunzione dell’Inps per indeterminatezza del petitum.
Nel merito affermava che il giudicato non sussisteva, alla luce della mutata giurisprudenza di legittimità a favore del pagamento dei contributi per maternità dovuti dalle società derivanti dal processo di trasformazione dell’E., dimodoché non si poteva estendere a periodi d’imposta successivi l’interpretazione normativa contenuta in una sentenza, che, pur se divenuta definitiva, era stata oramai sconfessata dalla successiva giurisprudenza di legittimità.
Avverso la sentenza, T.R.E.N. s.p.a. ricorre per due motivi, illustrati da memoria.
L’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della (…) Inps (S.C.C.I.) s.p.a., resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Rilevato che
Con il primo motivo di ricorso, T.R.E.N. s.p.a. deduce violazione dell’art. 2909 c.c. per non avere la Corte d’appello riconosciuto il giudicato esterno della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6177/2010.
Con il secondo motivo di ricorso, T.R.E.N. s.p.a. deduce violazione degli artt. 414 e 434 c.p.c., per non avere la Corte d’appello dichiarato la nullità del ricorso in riassunzione dell’Inps.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte, in una recente sentenza (Cass.23917/2025) ha deciso caso sovrapponibile al presente, in cui T. faceva valere il giudicato esterno basato sulla stessa sentenza qui invocata (Corte d’appello di Roma, sentenza n.6177/2010).
In tale precedente specifico, dal quale non v’è ragione di discostarsi, la Corte ha escluso la rilevanza del giudicato esterno, richiamando il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. S.U. 10933/1997, Cass.7981/2016, Cass. 30853/2021) secondo cui in tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti.
Ne viene che il diverso orientamento giurisprudenziale intervenuto sull’art.20 d.l. n.112/2008 va applicato al caso di specie, senza rilievo dell’invocato giudicato.
Il secondo motivo è inammissibile.
Con esso si sostiene che l’Inps, in sede di ricorso per riassunzione, non aveva quantificato l’importo di cartella specificamente riferito alla contribuzione per maternità, in quanto la cartella riguardava anche contributi per indennità di malattia senza alcuna distinzione tra i due importi.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Esso, infatti, non trascrive né riporta in modo compiuto il contenuto della cartella esattoriale, su cui il motivo è basato, onde mostrare che essa avesse riguardo anche a contribuzione per malattia e che questa fosse inglobata con la contribuzione per maternità in un unico importo.
Si aggiunge che questa Corte, nel citato precedente (Cass. 23917/2025), ha escluso la nullità del ricorso in riassunzione nel caso in cui esso non contenga l’esatta quantificazione in termini monetari della somma pretesa.
Conclusivamente il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, attesa la sopravvenienza del citato precedente di questa Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di cassazione; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
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