CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30743 depositata il 21 novembre 2025
Lavoro – Società sportive dilettantistiche – Attività senza fine di lucro – Contributi previdenziali – Esenzione da contribuzione previdenziale – Onere probatorio – Rigetto
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda proposta da (…) a r.l. in opposizione a cartella di pagamento relativa a crediti INAIL per omesso pagamento di contributi relativo a sedici istruttori di impianti sportivi gestiti dalla società, nel periodo da gennaio 2008 al marzo 2009.
Per la riforma della pronuncia del tribunale, la società appellante lamentava l’erroneità dell’interpretazione normativa degli artt. 67 co.1 lett. M del TUIR e 35 del D.L. 207/2008, della decisione basata su quanto accertato nel verbale ispettivo ENPALS del 17/4/2009 tardivamente prodotto da INAIL, e dell’affermato onere probatorio su di sé gravante.
Nell’impugnata sentenza, la Corte territoriale, dichiarata la contumacia di Equitalia Sud S.p.A., ha ritenuto di applicare il D.M. 15/3/2005 emanato in esecuzione di norma di legge, ai sensi dell’art. 3 co.2 d.lgs. 708/47 come sostituito dall’art. 43 co.2 L. n.289/2002, contenente la distinzione dei lavoratori dello spettacolo e dello sport in tre gruppi, comprensivi della categoria degli impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e nei circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi, sottoposti ad obbligo assicurativo, a prescindere dalla natura subordinata od autonoma della prestazione lavorativa, come espressamente previsto dall’art. 2 d.lgs. 182/97.
La Corte di merito ha escluso che fosse stata erroneamente interpretata la normativa di cui all’art. 67 co.1 lett. M del DPR 917/86 che prevede la non imponibilità, fino a € 7.500,00, di redditi diversi inerenti a compensi percepiti da un istruttore sportivo erogati da un’associazione di tipo sportivo-dilettantistico per prestazioni svolte nell’ambito di tale attività e non di tipo commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento da parte del CONI della qualifica di società sportiva dilettantistica; ha ritenuto, inoltre, che l’esenzione di imposta discenda non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (come un’associazione sportiva dilettantistica) ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente, non soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell’affiliazione alle federazioni sportive ed al CONI.
Nel caso in esame, non risultava che l’appellante avesse provato la natura dilettantistica della attività degli istruttori sportivi di cui al verbale ENPALS, tenuto conto che in materia di esenzione da contribuzione previdenziale l’onere probatorio incombe sul contribuente.
Quanto all’utilizzabilità del verbale in presenza di una costituzione tardiva di INAIL, la Corte d’appello ha ritento correttamente applicato l’art. 421 c.p.c. sulla ammissione d’ufficio di prove pur in presenza di preclusioni di parte, allorché siano funzionali al solo indispensabile approfondimento degli elementi già obiettivamente presenti nel processo.
2. Avverso la sentenza di rigetto propone ricorso la società sportiva, affidandosi a quattro motivi, a cui INAIL resiste con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità di udienza.
Equitalia Sud è rimasta intimata.
3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 25/6/2025.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 co.1 lett.M D.P.R. 917/86 (TUIR) e 35 DL 207/08 conv. in L. 14/2009, inerente ai compensi erogati da enti di promozione sportiva o da qualunque organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, in esse ricomprese attività di formazione, didattica, preparazione, e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, senza alcun collegamento con l’effettuazione di una manifestazione sportiva, non finalizzata ad una competizione agonistica, anche non funzionale alla divulgazione e pratica dello sport; e si tratta di compensi esenti da contribuzione previdenziale anche con riguardo al periodo precedente all’entrata in vigore del citato art. 35 che, in quanto norma di interpretazione autentica, ha una portata chiarificatrice della nozione contenuta nell’art. 67 TUIR.
Evidenzia la ricorrente che la Corte d’appello aveva applicato norme inconferenti e riguardanti soggetti per i quali sussiste obbligo assicurativo a fini pensionistici (art. 43 co.2 L.289/02 e art. 2 d.lgs. 182/97), avendo richiamato normative sul beneficio in favore delle ASD delle agevolazioni fiscali in materia IVA e IRPEG, in materia di agevolazioni tributarie e in tema di regime fiscale di non imponibilità, con richiami a giurisprudenza afferente ai rapporti fra Agenzia delle entrate e contribuente.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 -115 cpc perché la CdA ha applicato il DM 15/3/2005 che non è fonte di diritto e in assenza di rituale produzione delle parti; la Corte territoriale aveva in tal modo violato sia il principio di jura novit curia, per avere conosciuto di un atto di natura amministrativa, sia il principio dell’obbligo di decidere iuxta alligata et probata, per avere la Corte utilizzato in decisione un decreto ministeriale (del 15/3/2005) non prodotto dalla parte, sia il principio di imparzialità e terzietà del giudice, per avere fatto uso di propria scienza privata; ritiene la ricorrente che il decreto ministeriale in questione sia un atto meramente amministrativo, non rientrante nelle fonti di legge ai sensi dell’art. 1 preleggi, e che la Corte abbia dato di esso una lettura frettolosa perché la normativa è riferita a fini pensionistici.
Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere ritenuto la Corte territoriale che gravasse sulla società ricorrente l’onere di provare la natura dilettantistica dell’attività degli istruttori sportivi mentre i fatti costitutivi sono provati a cura di colui che afferma essere titolare del diritto che intende far valere, anche se convenuto in azione di accertamento negativo; ed ancora, ritiene la ricorrente che non deve essere provata la natura dilettantistica dell’attività degli istruttori sportivi se questa è riconosciuta dal CONI.
Nel quarto motivo la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421, 437 cpc perché, nonostante la tardiva costituzione in giudizio di INAIL in primo grado (quattro giorni prima dell’udienza del 9/12/14) e la maturata decadenza dal produrre documenti, la Corte d’appello aveva ritenuto validamente acquisito agli atti il verbale ispettivo sul quale aveva fondato la decisione, senza che ne risultasse giustificata la formazione in epoca successiva e l’indispensabilità, ed in assenza di altri mezzi istruttori meritevoli di apprezzamento o di piste probatorie per ulteriori approfondimenti.
2. Nel controricorso, INAIL rileva che occorre provare l’effettività dell’attività sportiva dilettantistica senza fine di lucro, non essendo decisiva l’affiliazione CONI; richiama al riguardo alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità in materia (Cass. n.5904/16, 16449/16, 23789/16, 21535/19, 11492/19) e, sul tema della natura di norma di diritto assegnata ai decreti ministeriali attuativi della disciplina in materia di assicurazione infortuni, rimanda alla pronuncia n.7853/2001 intendendosi quali norme secondarie emesse dal potere esecutivo, che specificano ed integrano, con efficacia anche esterna all’ordinamento dell’INAIL, la disciplina contenuta negli atti aventi forza di legge. Infine, sul potere officioso in appello nel rito del lavoro, rileva che nella impugnata sentenza erano state spiegate le ragioni della corretta utilizzazione del verbale ispettivo tardivamente prodotto, sul cui valore probatorio rimanda ad altra pronuncia di legittimità (Cass. n.14863/17).
3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
4. Riguardo al primo motivo, va osservato che in materia di obblighi contributivi del lavoro sportivo questa Corte ha sviluppato un orientamento, oramai consolidato, inerente alla distinzione tra aspetti formali e sostanziali dell’attività svolta all’interno della società sportive dilettantistiche.
Ai fini del conseguimento dei benefici agevolativi, fiscali e previdenziali, non è sufficiente la sola individuazione della natura giuridica dell’organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche nel cui contesto viene svolta l’attività lavorativa, né è dirimente il riconoscimento del CONI o che le prestazioni siano erogate dalle federazioni sportive nazionali, ma occorre verificare in concreto la modalità di svolgimento dell’attività sportiva e la natura delle prestazioni espletate nell’ambito dei rapporti di lavoro svolto, dipendente o collaborativo, professionale od occasionale.
4.1 – Con riferimento alla natura e fonte dell’obbligo contributivo per le società sportive dilettantistiche, va osservato che a mente dell’art. 67 lett. M, TUIR, nel testo ratione temporis vigente, sono redditi diversi -se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente- i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
L’art. 35 co.5 d.l. n.207/08 ha poi autenticamente interpretato le parole “esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” contenute nell’articolo 67, co.1, lett. m), nel senso di ritenere ivi ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
L’art. 69 del TUIR ne ha integrato il contenuto disponendo che non concorrono a formare il reddito i compensi di cui all’art. 67, co.1, lettera m), conseguiti per un importo non superiore complessivamente nel periodo di imposta a € 7.500 (elevato a € 10.000 dall’art. 1 co.367 lett. b della L. 205/2017).
Riguardo alla fonte dell’obbligo contributivo e dei requisiti per l’esonero delle associazioni e società dilettantistiche, la giurisprudenza di legittimità ha fornito i parametri interpretativi della normativa applicabile, addentrandosi nella natura giuridica dell’attività delle associazioni sportive, delle specifiche attività svolte dagli istruttori, e della rilevanza del riconoscimento ed iscrizione nel registro ed affiliazione al CONI.
4.2 – Va osservato che la disciplina fiscale sui redditi diversi consente agli enti sportivi dilettantistici di erogare, ai collaboratori di attività sportiva dilettantistica, somme sussumibili nella nozione fiscale di «redditi diversi» che, entro la soglia prevista dall’art. 69, co.2 del T.U.I.R., sono fiscalmente neutri; e in più occasioni la Corte ha ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all’obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale (si ricordano, in particolare, le pronunce n.11375/20, n.24365/19, n.21535/19, n.11492/19, n.16449/16, le quali hanno presupposto l’astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale); trattasi di un orientamento espressivo di una corretta interpretazione della normativa relativa al sistema previdenziale proprio dell’attività sportiva dilettantistica.
In assenza di un’espressa disciplina previdenziale in materia di collaborazione resa in favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche, va considerato l’impatto della neutralizzazione degli effetti tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto, anche relativamente al calcolo dell’imponibile contributivo; si tratta di una relazione che, riportata ai soli effetti tributari, esprime il più generale intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad una determinata attività umana, non espressivo di un valore economico utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base imponibile di un’obbligazione patrimoniale pubblica; dall’affermazione della riferibilità dell’art. 67 TUIR anche ad effetti previdenziali, non discende l’individuazione di un’area di automatica esenzione dall’obbligo contributivo invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali dilettantistiche, a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova della presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione (cfr. sent. n. 2710/2022).
4.3 – In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte (come evidenzia ord. n.3965/2022), «la verifica, in sede giudiziale, dell’effettiva natura «dilettantistica» del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata; l’accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito deriva non (tanto) dall’elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI»
4.4 – L’assenza di qualsivoglia automatismo nella qualificazione di natura dilettantistica dell’attività svolta in forza del mero dato formale della iscrizione al registro ed affiliazione al CONI, costituisce importante approdo giurisprudenziale dal quale non si intende discostare.
Sul punto, si rammenti quanto argomentato in sent. n. 2389/2022: “Per effetto della previsione contenuta nell’art. 67, comma 1°, lettera m), TUIR, che determina effetti eccettuativi anche rispetto all’obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. con L. n. 14/2009), a condizione che chi invoca l’esenzione, con accertamento rimesso al giudice di merito, dimostri che: le prestazioni rese non siano compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore (art. 67, comma 1 TUIR); tali prestazioni siano rese in favore di associazioni o società che non solo risultano qualificate come dilettantistiche, ma che in concreto posseggono tale requisito di natura sostanziale, ossia svolgono effettivamente l’attività senza fine di lucro e quindi operano concretamente in modo conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, con onere probatorio a carico della parte contribuente che non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI; le prestazioni siano rese nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ossia in ragione del vincolo associativo esistente tra il prestatore e l’associazione o società dilettantistica, restando esclusa la possibilità che si tratti di prestazioni collegate all’assunzione di un distinto obbligo personale; il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non svolga tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all’arte o professione” abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR)”.
In senso conforme, si vedano le recenti ordinanze Cass. n.11203/25 e n.20923/25.
4.5 – Non è condivisibile, pertanto, la tesi di escludere l’obbligo contributivo in favore degli istruttori sportivi in virtù della mera affiliazione al CONI dell’ente sportivo e dunque a prescindere dall’accertamento della natura professionale dell’attività da loro svolta (ord. 28845/2023); né può desumersi una presunzione di non professionalità per la sola natura dell’attività svolta.
L’attività dilettantistica deve, quindi, essere verificata in concreto sulle modalità del suo espletamento, ed altrettanto va accertato il tipo di prestazioni rese dai lavoratori.
Si aggiunga che l’intervento normativo del cit. art. 35, avente valenza di interpretazione autentica (Cass. ord. n.24365/19), ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell’ambito di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore.
4.6 – Si tratta, per l’appunto, di un’ipotesi eccettuativa anche del generale obbligo di contribuzione connesso all’esercizio di attività compensate economicamente, di tal ché spetta a chi ne invoca l’applicazione fornire allegazione e prova dei presupposti applicativi; i compensi ricevuti dall’istruttore non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendente ed in proposito (cfr. Cass. n.11375/2020) è stato precisato che, per esercizio di arti e professioni, ai sensi dell’art. 53 TUIR deve intendersi «l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo» diversa dall’attività di impresa.
Anche i compensi per la formazione, didattica, preparazione e assistenza di attività sportiva dilettantistica sono, quindi, “redditi diversi” e, come tali, esenti dalla contribuzione previdenziale, anche con riguardo al periodo precedente all’entrata in vigore dell’art. 35, co. 5, del d.l. n. 207 del 2008, conv. dalla L. n.14 del 2009; il tema è stato affrontato in ord. n. 24365/2019, in cui si precisa che i compensi in disamina possono essere ricompresi tra i «redditi diversi» di cui all’art. 67 T.U.I.R., lett. M, a condizione che siano erogati per una collaborazione svolta in favore di organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche, riconosciute ai sensi dell’art. 7 D.L. n.136 del 2004, e che siano corrisposti per una prestazione di «esercizio diretto di una attività sportiva dilettantistica», secondo l’interpretazione resa dall’art. 35, co. 5, D.L. n. 207/08.
4.7 – In definitiva, la natura dilettantistica e non professionale dell’attività sportiva che consente l’accesso ai benefici fiscali e contributivi deve essere esaminata non in senso oggettivo ma in senso soggettivo, in relazione, cioè, alla modalità di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo, non alla natura oggettiva dell’attività stessa.
Si rammenti quanto espresso con sent. n. 2339/2022 (ribadito di recente, in ord. n. 11203/2025) in cui è stato precisato che il requisito di “professionalità” richiamato dall’art. 67 debba essere inteso in chiave soggettiva, inerente alle modalità di svolgimento dell’attività, non in relazione alla natura oggettiva dell’attività; in sintesi, sono esclusi “dai redditi diversi” quelli provenienti non già da attività professionali, ma quelli derivanti da “attività svolte professionalmente”.
5. A completamento del panorama normativo la Corte territoriale ha ritenuto di poter fondare le proprie argomentazioni sulla individuazione della platea dei lavoratori assicurati presso ex ENPALS richiamando l’elenco delle categorie dei lavoratori sportivi riportato nel D.M. 15/3/2005.
Trattasi non già di atto amministrativo ma di fonte normativa subprimaria, dal contenuto generale ed astratto, derivata da art.3, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n.708/1947 che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, il potere di adeguare, con loro proprio decreto, le categorie dei soggetti assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS.
Tale ente previdenziale aveva quindi proposto il demandato adeguamento, previo periodico monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, che si è concluso con l’emissione del Decreto 15/3/2005 pubblicato in G.U. n.80 del 7 aprile 2005, che, al punto n. 20, ha introdotto in elenco gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.
5.2 – Il secondo motivo di ricorso si palesa, quindi, infondato sia per la natura dell’atto normativo sia per il suo impiego, non riscontrandosi alcuna violazione dei principi di attribuzione dei poteri giudiziali secondo norme di diritto e di disponibilità delle prove senza ricorrere a scienza privata.
6. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Va esclusa alcuna violazione del criterio di riparto degli oneri probatori come disciplinato dall’art. 2697 c.c.: non si ravvisa inversione di onere probatorio nel prevederne il carico alla parte che chiede l’esonero contributivo.
Chi invoca l’esenzione, rammenta il precedente di questa Corte (sent. n.41397/21), deve provare che le prestazioni rese:
a) non siano state compensate in relazione all’attività di offerta del servizio sportivo svolta da lavoratori autonomi o da imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente assunta dal prestatore;
b) siano state espletate in favore di associazioni o società dilettantistiche e senza fine di lucro;
c) trovino fonte nel vincolo associativo e non in un distinto obbligo personale;
d) non trovino corrispondenza nell’arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione.
6.1 – La parte, nel caso in esame, richiede, in accertamento negativo derivato dall’opposizione a cartella di pagamento, l’applicazione di una disciplina agevolativa in presenza di “redditi diversi”, dei cui requisiti, oggettivi e soggettivi, occorre dimostrare la ricorrenza, sotto il profilo eminentemente sostanziale della effettiva natura dilettantistica dell’organismo erogatore delle prestazioni sportive.
Ed in particolare, rileva, a monte, la verifica giudiziale dell’effettiva natura “dilettantistica” del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata (così Cass. n.2152/20, Cass. n.10393/2018, Cass. n.16449/2016 e Cass. n.23789/16) e, a valle, il fatto che i compensi non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare da un rapporto di lavoro dipendente (ord. n. 28845/2023).
Non si possono configurare dunque come “redditi diversi” quelli che derivano dall’esercizio abituale di un’attività autonoma nel senso specificato o quelli tratti dall’esercizio professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a quelli di lavoro dipendente.
Di recente, questa Corte, con ord. n.8631/2025, sul solco delle precedenti pronunce n.2710/22 e 3965/22, ha ribadito che non sussiste una automatica esenzione dall’obbligo contributivo per le associazioni o società formalmente riconosciute come dilettantistiche, senza l’effettiva e concreta dimostrazione della presenza dei requisiti previsti dall’art. 67 lett. M del TUIR, e che spetta a chi invoca l’esenzione contributiva fornire allegazione e prova dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto in cui favore la collaborazione è stata resa -a prescindere da previsioni statutarie e riconoscimenti formali-, e della natura sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, unitamente al carattere non professionale delle prestazioni svolte dai collaboratori.
6.2 – La Corte d’appello ha ritenuto che la società ricorrente non abbia soddisfatto tale onere, non avendo provato, né chiesto di provare, la dedotta natura dilettantistica dell’attività degli istruttori di cui al verbale ENPALS.
In tal modo ha fatto corretto uso del criterio di riparto dell’onere probatorio innanzi esaminato.
7. Sull’utilizzo del verbale ispettivo, come fonte di prova a favore di INAIL, la ricorrente ha spiegato le ragioni processuali a sostegno del quarto motivo di ricorso. Anche queste argomentazioni non sono fondate.
7.1 – Non viene in rilievo né l’aspetto della valutazione probatoria dei fatti e dei dati riportati in verbale ispettivo né la regola di giudizio per cui fanno piena prova le circostanze che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza o il libero apprezzamento giudiziale sulle risultanze argomentative tratte dal verbale, bensì la modalità di acquisizione del verbale e i poteri officiosi del giudice nel ritenerne la piena utilizzabilità.
7.2 – Occorre rilevare, sul punto, con riferimento a tale deduzione di inutilizzabilità dei verbali ispettivi per la costituzione non tempestiva dell’INPS, in linea con quanto analogamente già espresso da questa Corte con ord. n. 11196/2025, che la tardiva costituzione del convenuto non comporta ex se l’inutilizzabilità della documentazione dallo stesso prodotta, la cui acquisizione è, nel rito del lavoro, comunque possibile, perché rimessa alla doverosa valutazione del Giudice di attivare i poteri ufficiosi, ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. I documenti introdotti in giudizio dall’INPS, pur tardivamente costituitosi, sono stati (recte: devono ritenersi) inequivocabilmente acquisiti sulla base di poteri istruttori, legittimamente esercitati dalla Corte di merito, tenuta all’accertamento della verità dei fatti controversi.
7.3 – La pronuncia impugnata non si è discostata dall’insegnamento di questa Corte in base al quale, in presenza di un quadro probatorio che non consenta di ritenere sicuramente sussistente un fatto costitutivo od impeditivo, l’esercizio di tali poteri istruttori è doveroso ove l’incertezza possa essere rimossa con opportune iniziative istruttorie d’ufficio (cfr., tra le altre, nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 14755/2018; Cass. n. 18362/2020; Cass. nr. 36455/2023).
8. In conclusione, il ricorso va complessivamente respinto.
Le spese processuali sono compensate in ragione dell’orientamento giurisprudenziale in materia consolidatosi in epoca successiva alla instaurazione del ricorso.
Nulla si provvede, invece, in relazione alla parte rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese fra le parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.