CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30926 depositata il 25 novembre 2025

Lavoro – Trattamento pensionistico – Ricalcolo – Principio del pro-rata – Posizioni contributive – Gestioni previdenziali – Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti – Disparità di trattamento – Rigetto

Rilevato che

F.S. impugna la sentenza n. 385/2021 della Corte d’appello di Catania che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Siracusa che aveva respinto il ricorso volto al ricalcolo del trattamento pensionistico liquidato dall’INPS.

Il ricorrente era stato iscritto all’AGO dal novembre 1969 al novembre 1986, poi, dal 1° dicembre 1986 al 31 dicembre 2002, all’INPDAI, ove aveva traferito i contributi versati all’AGO, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 44/1973.

 L’INPDAI era stato soppresso a far data dal 1° gennaio 2003 con contestuale trasferimento delle strutture e funzioni ad INPS, dove il ricorrente era stato iscritto fino al 31 dicembre 2009.

INPS aveva liquidato la pensione applicando l’art. 42 della legge n. 289/2002, in forza del quale “Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003”.

Il ricorrente aveva, quindi, agito in giudizio contestando essergli stata liquidata una pensione inferiore a quella che avrebbe potuto ottenere applicando la disciplina INPS anche alle quote corrispondenti ai periodi contributivi INPDAI e dolendosi che non era stata osservata la c.d. clausola di salvaguardia di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181/1997, per cui “l’importo del trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti”: aveva, pertanto, chiesto che il Tribunale condannasse INPS a ricalcolare la pensione secondo la più favorevole disciplina del FPLD, avanzando domanda subordinata riferita al periodo di contribuzione INPS (novembre 1969 – novembre 1986) oggetto di trasferimento ex art. 5 della legge n. 44/1973.

Il Tribunale ha respinto il ricorso e la Corte d’appello, con la sentenza qui gravata, ha confermato il primo giudice.

Il S. propone tre motivi di censura, cui resiste INPS con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 24 ottobre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni.

Considerato che

Tre sono i motivi di censura proposti, così rubricati.

1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 Prel., dell’art. 3, comma 4, della legge n. 181/1997 e dell’art. 42, commi 1 e 3, della legge n. 289/2002 (ex art. 360 n. 3 cpc).

2)In via subordinata, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 181/1997 nonché dell’art. 42, commi 1 e 3, della legge n. 289/2002 in relazione all’art. 5 della legge n. 44/1973 (art. 360 n. 3 c.p.c.).

3)In via ulteriormente subordinata, questione di costituzionalità dell’art. 42, comma 3, della legge n. 289/2002 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.

Il ricorso non è fondato e va respinto, secondo quanto di seguito specificato.

La sentenza gravata ha motivato come segue.

-L’art. 42 della legge n. 289/2002, rubricato “confluenza dell’INPDAI nell’INPS” e applicabile ratione temporis, stabilisce che “Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003.

 In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l’importo della pensione è determinato dalla somma:

a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto”;

-la nuova disciplina non consente di determinare il trattamento pensionistico né con applicazione integrale delle regole dell’Ago, cosa che presupporrebbe l’avvenuta concentrazione dei due periodi contributivi in un’unica posizione indifferenziata presso INPS, né con il rispetto delle sole regole INPDAI;

-occorre valutare se la clausola di salvaguardia del d.lgs. n. 181/1997 si applichi a casi in cui vi sia sussistenza in capo ad un unico soggetto di più posizioni contributive presso distinte gestioni previdenziali;

-detta clausola è stata prevista in relazione al solo complessivo trattamento pensionistico INPDAI, inteso nella sua unicità ed indivisibilità;

-una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con la lettera dell’art. 42, porterebbe a liquidare la prima quota in misura non inferiore al trattamento Ago e la seconda in maniera necessariamente pari al trattamento Ago, quindi a calcolare l’intera pensione “come se” fosse nella sua interezza assoggettata al regime Ago, vanificando l’intento del legislatore di far operare il criterio del pro rata con evidenza contabile separata e finirebbe per far beneficiare l’interessato degli effetti propri della ricongiunzione, in contrasto con il meccanismo che la stessa presuppone (ossia l’effettivo trasferimento del contributi dall’INPDAI all’INPS);

-da ciò discende l’infondatezza anche della domanda subordinata, di vedere applicata la clausola di garanzia almeno ai contributi maturati nella gestione Inps dal 1969 al 1986 e poi trasferiti, su richiesta dell’interessato, alla gestione INPDAI, posto che il passaggio dei contributi fino ad allora maturati alla gestione INPDAI ha fatto sì che detti contributi siano stati considerati da sempre versati nella gestione INPDAI.

La motivazione della sentenza è incentrata sulla ritenuta inapplicabilità della clausola di salvaguardia dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 181/1997 (per cui “l’importo del trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti”) al caso, come quello in oggetto, di sussistenza, in capo ad un unico soggetto, di più posizioni contributive maturate presso due distinte gestioni previdenziali.

L’inapplicabilità viene affermata in linea di principio, poiché la Corte sostiene che la clausola “aveva la funzione di salvaguardare l’unica posizione contributiva INPDAI dell’assicurato contro il rischio di penalizzazioni per il mancato o incompleto funzionamento dei più favorevoli massimali o aliquote di rendimento previste dal precedente meccanismo liquidatorio e scaturenti dall’applicazione di alcuni criteri propri dell’AGO”, considerato che il d.lgs. n. 181/1997 aveva lo scopo  “di estendere ai regimi pensionistici diversi dall’Ago i principi propri della riforma del sistema pensionistico operata dalla legge n. 335/1995, che trova il suo fulcro nel passaggio dal sistema pensionistico retributivo a quello contributivo”, di tal chè “è stato introdotto anche per gli assicurati all’epoca con il solo INPDAI, il sistema di calcolo delle pensioni, proprio del regime AGO, articolato su un criterio totalmente retributivo, totalmente contributivo o misto a seconda dell’entità delle posizioni contributive maturate presso INPDAI”.

Se tale interpretazione della norma non è condivisibile perché, come ancora di recente ricordato da Cass. n.13837/2024, «per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso l’Inpdai fino alla sua soppressione, il calcolo del trattamento pensionistico va operato tenendo conto anche della c.d. clausola di salvaguardia di cui all’art.3, co. 4, d.lgs. n. 181/97 che, già prima della soppressione dell’Inpdai, escludeva che il trattamento pensionistico complessivo degli iscritti a tale ente potesse risultare inferire a quello previsto dall’assicurazione generale obbligatoria (Cass. n.13980/18, Cass. b.32738/21)», la conclusione di rigetto del ricorso cui è pervenuta la Corte è corretta, invero, per un diverso ordine di motivi.

Come statuito dall’art. 3, comma 4, cit., la clausola di salvaguardia opera solo in presenza di “parità di condizioni”, la cui sussistenza deve essere allegata e provata da chi la invoca, trattandosi di presupposto richiesto dalla legge per la sua applicazione.

Cassazione n. 17706/2020 ha chiarito, a tal proposito, che l’operatività alle medesime condizioni implica «un giudizio comparativo che deve avere riguardo anche alla contribuzione versata (in questo senso Cass. n. 4897/2017, n. 17354/2018, n. 23573/2019) e non solo all’anzianità ed alla retribuzione, …. tenendo conto delle diverse retribuzioni pensionabili secondo i due regimi [Inpdai e AGO], ivi compresi i massimali, e delle diverse contribuzioni, inferiori per il settore riferibile all’Inpdai, dimostrando poi che, all’esito di una simile comparazione, la quota A, da liquidarsi secondo i criteri Inpdai, sarebbe inferiore a quella da calcolarsi con i criteri AGO» (così anche Cass. n. 13837/2024).

Nel caso di specie difettano gli elementi di fatto necessari per detta comparazione, poiché il ricorrente non sostiene le proprie affermazioni con i dati necessari ad argomentare che il giudizio comparativo tra i due regimi sia avvenuto a parità di condizioni, tenendo conto dei parametri individuati da Cass.n.17706/2020, non avendo, in particolare, specificato la contribuzione versata nel regime INPDAI e quale sarebbe la contribuzione dovuta nel regime Ago nel periodo INPDAI, essendosi limitato ad affermare che nel periodo di iscrizione INPDAI le retribuzioni non hanno mai superato i massimali INPDAI, con conseguente versamento integrale dei contributi, ed avendo depositato solo l’estratto contributivo, un prospetto di calcolo della pensione secondo il pro rata ma senza i trasferimenti ex art. 5 della legge n. 44/1973 ed un conteggio fondato sul solo regime Inps per l’intero periodo di contribuzione versata, come se non si applicasse il criterio del pro rata.

Infondato è anche il secondo motivo posto in via subordinata, con cui il ricorrente si duole che i periodi di assicurazione presso l’INPS, maturati prima del 2002 e trasferiti all’INPDAI, siano stati valorizzati ai fini del calcolo della quota INPDAI e non invece per la quota INPS.

In ordine ad esso vengono condivise dal Collegio le argomentazioni di cui a Cass. n.17706/2020: «La censura è infondata tenuto conto, …che il trasferimento all’INPDAI è avvenuto su richiesta del ricorrente ed in epoca antecedente alla soppressione dell’Inpdai.

 Ne consegue che, in applicazione dell’art 42 [della legge n. 289/2002], i contributi sono confluiti automaticamente all’INPS, né sarebbe configurabile un diritto …alla loro retrocessione, non previsto da alcuna norma, e, pertanto, correttamente detti contributi sono stati valutati nella quota INPDAI ai fini della liquidazione della pensione dovuta, in applicazione del principio del pro rata», non traendosi elementi di segno contrario da Cass. n. 2594/2025, che ha confermato i precedenti di legittimità in forza dei quali la clausola di salvaguardia è applicabile alla quota INPDAI nella sua interezza – e non alla sola parte di contributi in origine versati ad INPS e valutati in INPDAI ex art. 5 della legge n. 44/1973 – ed ha fatto proprie le motivazioni espresse da Cass. n. 17706/2020, per escludere dubbi di legittimità costituzionale del diverso trattamento riservato a chi ha trasferito ex lege n. 44/1973 i contributi da INPS ad INPDAI (con conseguente assoggettamento al massimale) rispetto a chi tale operazione non abbia compiuto.

A ciò si correla l’infondatezza del terzo motivo, con cui si eccepisce illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 3, della legge n. 289/2002 per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., per disparità di trattamento vuoi tra iscritti INPDAI che hanno avuto accesso al trattamento pensionistico prima della legge n. 289/2002 , cui è applicata la clausola di salvaguardia, ed iscritti che hanno avuto accesso al trattamento pensionistico dopo detta legge, vuoi tra lavoratori ex INPDAI che hanno effettuato trasferimenti di contributi ai sensi dell’art. 5 della legge n. 44/1973 e lavoratori che non hanno effettuato tali trasferimenti.

Sul punto valga richiamare quanto da ultimo ribadito da Cass. n. 2594/2025 (e dai precedenti ivi citati): «La questione di legittimità costituzionale sollevata dal controricorrente si appalesa manifestamente infondata, come già sancito dalla pronuncia n. 17706/20, sollevata dal medesimo difensore: secondo tale pronuncia, va affermata la differenza di situazione di chi volontariamente ha chiesto il trasferimento dei contributi Inps goduti, rispetto a chi non si sia avvalso di tale facoltà o di chi abbia versato interamente e sempre i contributi all’Inps o ancora con riferimento agli altri settori indicati dal ricorrente aventi una loro specifica disciplina. Inoltre, la diversità di trattamento non lede il principio uguaglianza quando si pone come mero fatto collegato al fluire del tempo.

Infine, non è esposto sotto quale profilo vi sarebbe violazione dell’art. 38 Cost., non ravvisandosi lesione delle aspettative pensionistiche del ricorrente. Ancora sui dubbi di legittimità costituzionale, con Cass. n. 35190/23, in relazione all’art. 3 Cost., va riaffermato che ciò che rileva, più che la qualità di iscritto (o meno) al momento della soppressione della gestione, sono le regole peculiari della gestione di determinazione del trattamento previdenziale».

Il ricorso va, pertanto, nel complesso rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità in conseguenza della correzione della motivazione.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

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