CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31197 depositata il 30 novembre 2025

Lavoro – Verbale unico di accertamento – Pagamento della sanzione amministrativa – Registrazione dei dati relativi ai lavoratori – Libro Unico del Lavoro – Opposizione all’ordinanza ingiunzione – Onere della prova – Inammissibilità

Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto da G.G. e dalla F. s.r.l. (già G.H. s.r.l.) contro la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva rigettato la loro opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 178/2012 del 6.12.2012, con la quale la Direzione territoriale del lavoro di Catanzaro, sulla scorta del verbale unico di accertamento n. 0777 del 21.5.2012, aveva loro ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 59.689,40 per la violazione degli artt. 9 bis, co. 2, L. n. 68/1996 (omessa comunicazione al Centro provinciale dell’impiego dei nominativi di quattro lavoratori e delle ulteriori informazioni prescritte dalla legge), 39, co. 1 e 2, d.l. n. 112/2008 (omessa registrazione dei dati relativi ai lavoratori sul Libro Unico Lavoro), 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (impiego di tre lavoratori non risultanti dalle scritture contabili obbligatorie).

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale in via preliminare disattendeva la richiesta di prova orale poiché, come già rilevato correttamente dal giudice di prime cure con statuizione censurata dall’appellante con il terzo motivo di gravame, essa mirava a confermare il contenuto della scrittura privata e, quindi, circostanze già documentate o ammesse (capitoli 1, 2, 3, 4) o circostanze negative (capitolo 5) ovvero irrilevanti (capi 6, 7, 8).

3. Disattendeva pure la richiesta di rimessione della causa al primo giudice per integrare il contraddittorio nei confronti dell’E.; il che comportava il rigetto del motivo d’appello sub 7.

4. La Corte, ancora, giudicava inammissibile il primo motivo d’appello con il quale si lamentava l’erronea applicazione degli artt. 2702, 2704 e 1362 c.c. in tema di efficacia delle scritture private e d’interpretazione dei contratti.

5. La Corte riteneva infondato anche il secondo motivo di gravame, con il quale si deduceva, sostanzialmente, l’erroneità della sentenza in quanto frutto di un illegittimo sovvertimento dell’onere della prova.

6. Secondo la Corte era pure infondata la tesi spesa dal G. in proprio con il quarto motivo di gravame per sostenere il proprio difetto di legittimazione passiva e l’indebita duplicazione della sanzione irrogata dalla DTL.

7. Inoltre, era destituito di fondamento il quinto motivo di gravame con il quale si deduceva la violazione del termine per la contestazione sancito dall’art. 14 L. n. 689/1981 e dall’art. 2 L. n. 241/1990 e su cui si deduceva che il primo giudice non si era pronunciato.

8. Meritava, infine, integrale conferma per la Corte la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riduzione della sanzione, oggetto del sesto motivo d’appello.

9. Avverso tale decisione G.G. e la F. s.r.l. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi e successiva memoria; .

10. L’Ispettorato Territoriale del Lavoro non ha svolto attività difensiva.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702, 2704, 1362 c.c., nonché dell’art. 2722 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, 3) c.p.c.

Violazione dei criteri giuridici in tema di formazione della prova critica di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.

 Nullità della sentenza e/o del procedimento per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dagli appellanti in reiterazione delle richieste formulate 
e non ammesse nel primo grado di giudizio in violazione del diritto di difesa ed essendo necessari ai fini del decidere ai sensi dell’art. 360 n. 4) c.p.c.”.

2. Con un secondo motivo denunciano “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. sulla ripartizione dell’onere della prova in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.3)”, <sul presupposto che il giudice di secondo grado ha illegittimamente attribuito all’appellante l’onere della prova relativo alle risultanze del verbale di accertamento, aventi nel caso specifico “valore indiziario particolarmente pregnante”, secondo i giudici>.

3. Con un terzo motivo denunciano “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 Legge n. 689/1981, in punto di legittimazione passiva del sig. G.G., erroneamente ritenuto autore materiale del fatto contestato –nella veste di legale rappresentante p.t. della compagine societaria – ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c.”.

4. Con un quarto motivo denunciano “Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, n. 1, comma 5 c.p.c. per non avere i Giudici di appello motivato in relazione al motivo 2 del ricorso in appello”.

5. Con un quinto motivo denunciano “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. di legge in punto di condanna alle spese ex ai sensi di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.”.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).

Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).

7. Ebbene, i ricorrenti si riferiscono, nel contempo, ai differenti mezzi di cui, rispettivamente, ai n. 3), 4) e 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c. nell’ambito di un motivo il cui unitario e non scandito svolgimento riguarda all’evidenza plurime e diverse questioni di diritto sostanziale e processuale.

8. Inoltre il primo motivo di ricorso, per la parte in cui attiene alla scrittura privata del 15.10.2010, oltre a difettare del requisito di autosufficienza (non essendo stato trascritto in ricorso neanche in parte il contenuto di tale scrittura), non considera che la Corte territoriale, come già accennato in narrativa, nel pronunciarsi sull’analogo primo motivo di appello degli attuali ricorrenti, ha anzitutto rilevato che detto motivo “così come formulato, non si confronta con la prima ratio decidendi posta a fondamento della sentenza e da sola idonea a sorreggere la motivazione e che, di conseguenza, va dichiarato inammissibile” (cfr. inizio di pag.6 dell’impugnata sentenza).

9. Analogamente, per la consistente parte del primo motivo in cui ci si duole nuovamente della mancata ammissione della prova testimoniale articolata dagli attuali ricorrenti (cfr. pagg. 9-12 del ricorso), questi ultimi non tengono assolutamente conto che i giudici di secondo grado hanno motivatamente disatteso (come già riportato in narrativa) anzitutto il terzo motivo d’appello che riguardava appunto tale questione (cfr. § 3 a pag. 5 dell’impugnata sentenza), non solo con le ordinanze della stessa Corte cui genericamente alludono i ricorrenti.

10. La censura, del resto, è infarcita di critiche all’apprezzamento probatorio riservato ai giudici di merito, come quando i ricorrenti lamentano che non “è stata valorizzata e valutata correttamente la dichiarazione con evidente e chiara assunzione di responsabilità sottoscritta da M.M.” (così a pag. 9 del ricorso).

11. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

12. La censura, infatti, non è aderente al ragionamento decisorio svolto dalla Corte territoriale.

12.1. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte d’appello non ha <illegittimamente attribuito all’appellante l’onere della prova relativo alle risultanze del verbale di accertamento, aventi nel caso specifico “valore indiziario particolarmente pregnante”, secondo i giudici>.

13. Come già accennato in narrativa, la Corte distrettuale, nel giudicare infondato il secondo motivo di appello, analogo a quello ora in esame, con il quale si deduceva appunto “l’erroneità della sentenza in quanto frutto di un illegittimo sovvertimento dell’onere della prova”, dopo aver riesaminato le risultanze processuali (cfr. pagg. 6-8 del § 5.1.), ha richiamato i principi espressi in Cass. n. 1921/2019.

E la Corte ha, quindi, considerato che, applicando detti principi al caso di specie, “non vi è alcun dubbio che, a fronte degli elementi di prova raccolti dagli ispettori nel corso degli accertamenti a carico della società G.H., proprietaria dell’emittente televisiva C.O., già legata da un rapporto di lavoro con le lavoratrici A. e D., sia pure fittiziamente qualificato come “incarico per prestazioni occasionali”, fosse onere della società contrastare le risultanze del verbale di accertamento, aventi nel caso specifico valore indiziario particolarmente pregnante, dimostrando mediante idonea prova documentale di avere totalmente trasferito l’attività all’E. superando la stessa scrittura privata ove si parla, come si è detto, non già di affidamento della gestione di C.O. in via esclusiva all’E., ma di “gestione comune della C.O.”; prova che, si ribadisce, non è stata fornita”.

14. E’ inammissibile anche il terzo motivo.

15. Invero, nell’ambito di una censura formulata esclusivamente in chiave di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., i ricorrenti, tra l’altro, assumono che: “La decisività di tali elementi si deduce dalla documentazione agli atti del giudizio di merito di primo e di secondo grado, difatti, è dato oggettivo che con atto notarile (all. 7 al fascicolo di primo grado) datato 03/03/2006 e registrato il 20/03/2006, il Sig. G.G. conferiva Procura Generale per la gestione societaria dell’allora G.H. Srl oggi F. Srl in favore dell’Ing. G.F.

Quest’ultimo in data 15/10/2010, nell’esercizio delle facoltà riconosciutegli dalla Procura generale di cui sopra, sottoscriveva scrittura privata (all. 5 al fascicolo di primo grado) con la E.P.T. per la gestione dell’emittente televisiva C.O., con la quale quest’ultimo ente si faceva carico della scelta, della selezione del personale e conseguente regolarizzazione dello stesso”.

Deducono ancora i ricorrenti che: “Entrambi i giudici di merito, con motivazioni differenti, hanno tuttavia omesso la rilevanza dell’Atto Costitutivo dell’Associazione E.P.T. (All.6 al fascicolo di primo grado dei ricorrenti) datato 15/11/2010, e dunque avvenuto in data antecedente alla scrittura privata realizzata con la G.H. del 15/12/2010.

Oltretutto, dallo stesso atto costitutivo emerge come i S.P., C.V., A.T. e D.M.N., soggetti presenti ed identificati al momento dell’ispezione del 13 Ottobre 2011 da parte dei funzionari della DTL, fossero al contempo soci e fondatori della E.P.T., che li aveva scelti e selezionati.

Con tale elemento di cui prova emerge dagli atti di causa, i giudici di merito hanno omesso di confrontarsi, sebbene qualora valutato, avrebbe consentito una diversa ricostruzione dei rapporti e, per l’effetto, una differente attribuzione di responsabilità” (così a pag. 17 del ricorso).

16. E’ pertanto evidente che il terzo motivo si fonda su una critica dell’accertamento probatorio operato dalla Corte territoriale, alla stessa riservato quale giudice di merito (il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità: cfr. per tutte Sez. un. n. 34476/2019).

17. Pure il quarto motivo è inammissibile.

18. I ricorrenti censurano “la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale omesso ogni motivazione in relazione allo specifico motivo formulato dai ricorrenti al punto 2 del ricorso in appello, laddove si evidenziava l’errore in cui era incorso il giudice di prime cure, che affermava la presenza di G.F., delegato del legale rappresentante della G.H. s.r.l. come provvisoriamente presente all’interno della struttura, mentre dal verbale ispettivo risulta che lo stesso fosse stato chiamato dalla Sig.ra C.M. e sopraggiungeva solo dopo presso la sede”.

19. Nota il Collegio che la censura è formulata in termini di omessa motivazione su un motivo d’appello che si assume specifico, e non di omessa pronuncia sullo stesso motivo, che doveva essere proposta per la violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., deducendo quindi la nullità della sentenza per tale error in procedendo.

20. In ogni caso, rilevato che la Corte territoriale ha sintetizzato i sette motivi d’appello formulati (v. § 2 a pag. 4 della sua sentenza), sui quali si è motivatamente espressa, il motivo ora in esame difetta di autosufficienza perché i ricorrenti omettono di trascrivere il contenuto dello “specifico motivo” che si assume formulato “al punto 2 del ricorso in appello”.

21. E’ infine inammissibile il quinto motivo.

22. I ricorrenti non considerano che sin dall’intestazione della propria sentenza (a pag. 1) i giudici d’appello avevano indicato che l’ “Ispettorato (già Direzione) Territoriale del Lavoro di Catanzaro” era in secondo grado “rappresentato e difeso ex art. 9 D.lgs. 149/2015 dai funzionari dell’Ufficio”, poi specificando che “L’Ispettorato (già Direzione) Territoriale del Lavoro di Catanzaro, a mezzo dei funzionari delegati dal Direttore dell’Ufficio, si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del gravame” (così all’inizio di pag. 5 della sentenza).

22.1. Nel motivare, poi, il regolamento delle spese di secondo grado, al § 6. (a pag. 10), hanno ritenuto che: “Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 (scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000), escluso il compenso per la fase istruttoria e operata la riduzione del 20% ex art. 9 D.lgs. 149/2015”.

22.2. Ebbene l’art. 9 del d.lgs. n. 149/2015 (recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e la legislazione sociale, in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183), sotto la rubrica “Rappresentanza in giudizio”, per quanto qui interessa, al comma 2, prevede che: “L’Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materia di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nonché negli altri casi nei quali la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio, avvalendosi di propri dipendenti.

Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l’Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all’art. 5, comma 1.

In caso di esito favorevole della lite all’Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del 20% dell’importo complessivo ivi previsto.

Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi della legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati.

Le entrate derivanti dall’applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell’Ispettorato e nei integrano le dotazioni finanziarie”.

23. Pertanto, tutte le considerazioni svolte dai ricorrenti nel quinto motivo si riferiscono a norme e precedenti di legittimità non pertinenti alla precipua disciplina cui esplicitamente la sentenza impugnata ha fatto riferimento.

24. Tutto ciò considerato, secondo questa Corte, la declaratoria di inammissibilità del ricorso esonera il Collegio dal disporre la rinnovazione della notificazione dello stesso, notificazione nulla poiché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo (così Cass. civ., sez. I, 11.3.2020, n. 6924, che richiama a riguardo Cass. civ., sez. II, 21.5.2018, n. 12515).

25. Ebbene, nella specie, il ricorso in esame è stato appunto notificato, non già all’Avvocatura generale dello Stato, bensì all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, oltre che all’Ispettorato territoriale del lavoro di Catanzaro; il che dà pacificamente luogo a nullità di tale notifica, sanabile in virtù della spontanea costituzione dell’amministrazione statale interessata a mezzo dell’Avvocatura generale, nella specie non avvenuta, oppure a seguito di rinnovazione rituale di tale notifica, ordinata ex art. 291 c.p.c.

Stante la chiara inammissibilità del ricorso per i motivi sopra illustrati, secondo il richiamato indirizzo tale rinnovazione risulta nella specie evitabile.

26. Non essendosi costituita l’amministrazione intimata, nulla dev’essere statuito sulle spese del giudizio di legittimità; nondimeno i ricorrenti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. 

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