CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31200 depositata il 30 novembre 2025
Lavoro – Inquadramento contrattuale – Mansioni superiori – Autonomia operativa – Responsabilità delle annotazioni – Differenze retributive – Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello proposto da A. s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 6765/2018 che aveva dichiarato che M.S., dipendente di detta società inquadrata nel secondo livello del CCNL Federambiente, aveva prestato dall’1.3.2016 mansioni superiori a quelle per cui era stata assunta, e cioè quale addetta alla pesa inquadrabili al IV livello del CCNL Area Impianti e Laboratori e, per l’effetto, disponeva l’inquadramento della lavoratrice nel IV livello di detta Area dall’1.6.2016; aveva ordinato l’assegnazione della stessa alle mansioni del livello professionale 4 Area Impianti e Laboratori o a mansioni equivalenti, ed aveva condannato A. al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande dall’1.3.2016 da calcolare come disposto in motivazione, oltre interessi e rivalutazione.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale disattendeva anzitutto la censura con la quale A. contestava la continuità dello svolgimento delle mansioni di pesatura da parte della lavoratrice.
3. Riportate, quindi, le declaratorie del CCNL relative, rispettivamente, al quarto livello, al terzo livello ed al secondo livello, la Corte riteneva che la richiesta del riconoscimento del quarto livello trovava fondamento nella circostanza che la ricorrente svolgeva attività di pesatura dei mezzi, ma anche di registrazione del carico/scarico dei rifiuti, e, cioè, la pesatura dei rifiuti, la verifica della corrispondenza del rifiuto, la registrazione del carico e dello scarico dei rifiuti su apposita modulistica con inserimento informativo dei dati acquisiti; in particolare, pesava il mezzo, in entrata e in uscita, individuando il differenziale rappresentato dal carico dei rifiuti ed inseriva questi dati nel sistema informatico e nell’apposito formulario che sceglieva in relazione alla tipologia di rifiuto e al trasportatore, interno o esterno ad A.
3.1. Per la Corte risultava irrilevante la circostanza, dedotta dalla società, per cui i registri di carico e scarico dei rifiuti erano detenuti presso un apposito ufficio che si occupava della parziale precompilazione del formulario, e riteneva che dall’esame della produzione documentale e dalla prova testimoniale era emerso che la lavoratrice, dopo aver abbinato il formulario alla tipologia dei rifiuti trasportata, procedeva a inserire al computer gli estremi identificativi del vettore e il peso dei rifiuti; procedeva altresì alla compilazione e alla sottoscrizione dell’apposito formulario, sicché non assumeva alcuna responsabilità in relazione ai dati precompilati dall’ufficio deputato, così come con riferimento alle analisi chimiche del rifiuto – riconducibile a professionista specializzato; ma assumeva la responsabilità delle annotazioni ad essa riconducibili concernenti il peso dei rifiuti trasportati, l’individuazione del trasportatore e della sua destinazione, la tipologia di rifiuto (in relazione alla quale aveva individuato il corretto formulario).
4. Secondo la Corte allora la lavoratrice, nello svolgimento delle attività delegate, operava non nella cornice del livello di appartenenza, bensì alla stregua di un dipendente di quarto livello; livello che richiede autonomia operativa nell’esecuzione delle procedura e preparazioni professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica di lavoro e della necessaria formazione specialistica nonché l’eventualità di un coordinamento di altri dipendenti; e la lavoratrice, nello svolgimento delle attività ad essa delegate, godeva di ampia autonomia operativa ed infatti non era soggetta al controllo di alcun preposto ed assumeva in proprio la responsabilità delle azioni compiute, sottoscrivendo i dati oggetto di sua personale verifica.
5. Infine, per la Corte i modelli FIR, dei quali l’appellante A. lamentava l’omesso esame nella sentenza impugnata, comprovavano proprio lo svolgimento, da parte della lavoratrice, dell’attività di registrazione del carico e scarico dei rifiuti che costituiva l’elemento caratterizzante il quarto livello.
6. Avverso tale decisione A. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del CCNL “Federambiente” del 17 giugno 2011, degli artt. 1362, 1363 e 1368 cod. civ. e dell’art. 190 e ss. del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, in relazione all’art. 360, I co., n. 3 c.p.c., per aver la Corte violato le disposizioni contrattuali che pongono una necessaria differenziazione tra le “operazioni connesse” alla verifica dei rifiuti e le operazioni di registrazione previste dalla normativa”.
2. Con un secondo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del CCNL “Federambiente” del 17 giugno 2011, in relazione all’art. 360, I co., n. 3 c.p.c., per aver la Corte ritenuto ricorrere nella fattispecie caratteristiche peculiari del terzo livello di inquadramento ma ritenuto sussumibili nel livello superiore”.
3. Con un terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 360, I co., n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello fatto applicazione del principio di parità di trattamento”.
4. Il primo ed il secondo motivo, esaminabili congiuntamente per evidente connessione, sono privi di fondamento.
5. Nell’ordinanza depositata il 7.2.2024, n. 3521, questa Sezione lavoro si è occupata di ricorso per cassazione (a mezzo di unico motivo, analogo al primo del ricorso in esame) di A. s.p.a. contro altra sentenza della medesima Corte d’appello, in relazione a fattispecie pressoché sovrapponibile a quella che ci occupa (in cui il lavoratore istante era inquadrato nel terzo livello del CCNL Federambiente del 17.6.2011, vale a dire lo stesso CCNL che viene qui in considerazione, mentre la lavoratrice attuale controricorrente era inquadrata nel secondo livello di detto CCNL).
6. Ebbene, nella motivazione di tale decisione si è considerato che:
<<9. Il CCNL Federambiente del 17.6.2011 include nel terzo livello dell’Area Impianti e laboratori “gli operai qualificati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”.
Tra i profili esemplificativi di tale livello è compreso “l’operaio addetto alla pesatura dei mezzi d’opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto e altre operazioni connesse, esclusa l’attività di cui al livello superiore”.
10. Rientrano nel quarto livello “gli operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per applicazione di procedure e metodi operativi specializzati nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento e esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento.
Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente C o superiore”.
Tra i profili esemplificativi di tale livello sono compresi “l’operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”.
11. (…).
12. In riferimento al contratto collettivo applicato al rapporto per cui è causa, deve rilevarsi che, dal punto di vista letterale, le declaratorie contrattuali individuano un preciso elemento di distinzione tra il terzo ed il quarto livello: l’assenza nel primo caso e la presenza nel secondo caso di una attività “di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”.
La netta ed esplicita cesura posta dal contratto collettivo in termini di esclusione dei compiti di “registrazione su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore” dall’ambito delle mansioni di terzo livello, non può che riflettersi sul significato e sulla portata dell’espressione “operazioni connesse”, contenuta nella relativa declaratoria.
E’ evidente, dal punto di vista letterale, sistematico e logico, come tali “operazioni” debbano essere “connesse” ai compiti di “pesatura dei mezzi conferenti” e di “verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto” propri dei lavoratori di terzo livello ma non possono coinvolgere l’attività di registrazione, che è riservata ai dipendenti di quarto livello.
13. D’altra parte, la locuzione adoperata nella declaratoria di quarto livello (“attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalla normativa in vigore”) non consente di limitare il riferimento, come preteso dalla società ricorrente, alla sola compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, atteso che una simile lettura priva del tutto di significato la seconda parte della previsione contrattuale, riferita alla “modulistica” prevista dalla normativa in vigore; ed è indubbio che la normativa invocata dalla stessa società ricorrente, il d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche, contempli anche il cd. FIR, formulario di identificazione dei rifiuti, che l’attuale controricorrente pacificamente compilava e sottoscriveva.
14. L’art. 190, comma 2, del d.lgs. 152 del 2006, prevede che i registri di carico e scarico sono “integrati con i formulari di identificazione di cui all’art. 193, comma 1”. Come osservato da questa S.C. “in tema di formulari, la legge pone rigide prescrizioni che tendono ad un adeguato e costante controllo della movimentazione dei rifiuti dalla produzione fino al loro smaltimento.
Tali documenti, se tenuti in conformità della legge, fungono da prova del rispetto della normativa del settore ed hanno valore al fine della ripartizione delle responsabilità dei singoli operatori che partecipano alle diverse fasi della gestione limitando la responsabilità del produttore, o detentore, dei rifiuti nel caso in cui i soggetti ai quali li ha conferiti commettano illeciti” (Cass. pen. 28836 del 2008).
15. L’art. 193 del d.lgs. 152 del 2006 detta una disciplina dettagliata sul formulario di identificazione e rinvia al modello di formulario di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 1° aprile 1998, n. 145, ancora in vigore all’epoca dei fatti di causa.
Tale modello si articola in cinque sezioni contenenti undici caselle.
La sezione quinta, con la casella 11, è riservata al destinatario ed è da lui sottoscritta.
E’ previsto che il destinatario debba indicare se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto e, nel primo caso, la quantità dei rifiuti, nonché la data e l’ora del ricevimento (v. Cass. n. 28569 del 2020).
16. Dalla regolamentazione sinteticamente riportata si ricava agevolmente come la ricezione e la sottoscrizione dei FIR non equivalga ad una attività meramente riempitiva di formulari precompilati ma presupponga le verifiche ed i controlli, e le connesse responsabilità, specificamente previsti dalla normativa di settore.>>.
7. La sentenza impugnata è conforme alla normativa contrattual-collettiva e legale come interpretata da questa Corte di legittimità nella richiamata ordinanza, cui qui si fa riferimento anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.
8. Come già riferito in narrativa, la Corte distrettuale ha accertato in fatto che la lavoratrice espletava non “altre operazioni connesse” a quelle di “verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto”; operazioni “connesse” dalle quali, in via di esplicito coordinamento con i profili esemplificativi del quarto livello, nei profili esemplificativi del terzo livello si esclude espressamente “l’attività di registrazione di cui al livello superiore”, vale a dire, appunto il quarto livello.
8.1. Piuttosto, ha constatato la Corte che la lavoratrice -utilizzando gli appositi modelli FIR, e, cioè, una modulistica prevista “dalla normativa in vigore”, previamente dalla stessa individuata, sebbene solo parzialmente precompilata -, provvedeva all’inserimento in detti moduli di una serie di dati ulteriori sia al computer che “con il completamento e la sottoscrizione dell’apposito formulario”, così assumendo anche la relativa “responsabilità delle annotazioni ad essa riconducibili”.
9. Quanto, poi, ai rilievi della ricorrente nell’ambito del secondo motivo circa le “specifiche conoscenze teorico pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti”, proprie del quarto livello, la ricorrente non considera che la Corte di merito ha accertato che: “Il protratto e ininterrotto svolgimento di siffatte mansioni, dopo aver svolto mansioni diverse in altro servizio, ove aveva acquisito diversa, ma comunque rilevante, esperienza professionale, seppure corrispondente ad un livello inferiore, senza che mai alcun rilievo fosse mosso al suo operato, comprova il possesso delle conoscenze teorico-pratiche funzionali all’attribuzione della qualifica rivendicata, peraltro corrispondente a quella riconosciuta ai dipendenti che svolgevano identiche mansioni (cfr. deposizione del teste B.)”.
10. Sempre nel secondo motivo, la ricorrente deduce che: “La Corte ha inoltre ritenuto essere caratteristica del quarto livello di inquadramento, e non del terzo, l’ “ampia autonomia operativa”, in tal modo violando la disposizione del CCNL che prevede per entrambi i livelli di inquadramento tale connotazione, ma ne richiede una necessaria contestualizzazione”.
11. Ma anche tali rilievi sono inesatti. Come risulta dalle declaratorie innanzi riportate quella relativa al terzo livello si riferisce ad una “autonomia operativa limitata all’esecuzione del proprio lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate”, mentre l’ “autonomia operativa”, propria del quarto livello, è “connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate”.
11.1. Incensurabilmente, perciò, la Corte di merito ha accertato che la lavoratrice, “nello svolgimento delle attività ad essa delegate, godeva di ampia autonomia operativa ed infatti non era soggetta al controllo di alcun preposto ed assumeva in proprio la responsabilità delle azioni compiute, sottoscrivendo i dati oggetto di sua personale verifica”.
12. Pertanto, non ha pregio l’assunto della ricorrente secondo il quale la Corte d’appello in realtà avrebbe ritenuto ricorrere nella fattispecie caratteristiche peculiari del terzo livello di inquadramento.
13. Parimenti infondato è il terzo motivo.
14. Nell’ambito del proprio riesame delle testimonianze assunte in primo grado la Corte d’appello aveva dato conto che “il teste B. ha dichiarato di lavorare ordinariamente alla pesa assieme alla ricorrente, svolgendo le stesse attività (e di essere inquadrato nel quarto livello)”.
Come si è già visto nell’esaminare i precedenti motivi, la Corte successivamente ha considerato che la qualifica rivendicata dalla lavoratrice era “peraltro corrispondente a quella riconosciuta ai dipendenti che svolgevano identiche mansioni (cfr. deposizioni del teste B.)”.
15. E’ di tutta evidenza allora che il ragionamento decisorio della Corte territoriale non si fonda su una par condicio da riconoscere alla lavoratrice in ragione del fatto che il suo collega B., che svolgeva le sue stesse mansioni, era (già) inquadrato nel quarto livello contrattuale.
16. L’inciso motivazionale che la ricorrente censura nel terzo motivo, invero, costituisce semplicemente osservazione di mero rinforzo ad opera di sussunzione che la Corte d’appello, come risulta dalla narrativa che precede e dall’esame dei precedenti motivi, ha già operato, in relazione alle declaratorie contrattuali, con specifico riferimento alle mansioni svolte dalla lavoratrice come accertate, e non in base all’applicazione di un principio di parità di trattamento.
17. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore dei difensori della controricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei difensori della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Articoli correlati
Ministero del Lavoro – Nota 16 luglio 2013, n. 12945 – Qualificazione giuridica del cd. contratto di raccolta latte.
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Nota 16 luglio 2013, n. 12945 Qualificazione giuridica del cd. contratto di raccolta latte....
Leggi il saggio →CCNL per il personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate
CCNL per il personale dipendente dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate CCNL 27-01-2000 per aggiornamento vedi accordo di...
Leggi il saggio →CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11564 depositata il 3 maggio 2023 – L’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18, legge n. 300 del 1970, ricostituendo “de iure” il rapporto – da considerare, quindi, come mai risolto – ne ripristinano integralmente l’originario contenuto obbligatorio, comprendente anche il diritto del lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente. Pertanto, l’eventuale attribuzione del suddetto posto ad altro dipendente in sostituzione del lavoratore licenziato – che abbia impugnato l’atto di recesso – deve essere considerata provvisoria perché condizionata alla definitiva reiezione giudiziale della suddetta impugnativa
CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 11564 depositata il 3 maggio 2023 Lavoro - Licenziamento - Soppressione di unità operativa...
Leggi il saggio →CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19755 depositata il 17 luglio 2024 – Non può essere oggetto di censura in sede di legittimità il determinarsi di una difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione
CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19755 depositata il 17 luglio 2024 Lavoro - Pubblico impiego - Differenze retributive...
Leggi il saggio →CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20338 depositata il 21 luglio 2025 – Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale
CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20338 depositata il 21 luglio 2025 Lavoro - Mansioni superiori - Assegnazione alla...
Leggi il saggio →