CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31204 depositata il 30 novembre 2025
Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Differenze retributive – Mutuo consenso – Progetti specifici o programmi di lavoro – Collaborazione coordinata e continuativa – Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catania rigettava l’appello proposto dal C.S.O. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 273/2021, che, in parziale accoglimento del ricorso proposto da M.F., aveva dichiarato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’11.2.2005 al 30.4.2009, con inquadramento al 3° livello del CCNL Servizi Postali in appalto; e aveva condannato il Consorzio convenuto al pagamento in favore del lavoratore delle differenze retributive maturate, per l’attività svolta nel periodo suddetto, a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità e TFR, oltre accessori.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale giudicava infondato il primo motivo d’appello con il quale il Consorzio censurava la sentenza per il mancato accoglimento dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso.
3. Riteneva infondato anche il secondo motivo d’appello con il quale si lamentava l’errata valutazione circa l’esistenza di uno specifico progetto e la sussistenza di un obiettivo finale.
4. La Corte riferiva che con il terzo motivo l’appellante si doleva dell’erronea interpretazione dell’art. 69 d.lgs. n. 276/2003, ritenendo che la presunzione di cui alla norma citata avesse natura relativa, essendo ben possibile provare che il rapporto di lavoro si fosse svolto con le modalità tipica del lavoro autonomo; mentre con il quarto motivo censurava la sentenza di primo grado per contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione del rapporto; ed esaminati congiuntamente tali motivi, li disattendeva entrambi.
5. Considerava infondato anche il quinto motivo di appello, con il quale il Consorzio lamentava l’erroneità dei parametri assunti per la determinazione delle differenze retributive.
6. Infine, riteneva infondato anche il motivo con il quale l’appellante lamentava che le differenze retributive fossero state parametrate su quaranta ore di lavoro settimanali in difetto di prova dell’orario osservato, tenuto conto che l’attività di notifica si svolgeva al di fuori dei locali aziendali, con mezzo proprio del collaboratore.
7. Avverso tale decisione il C.S.O. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati con memoria successiva.
8. L’intimato resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 1372 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”.
Deduce che: “La Corte di Appello di Catania ha ritenuto che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non potrebbe ritenersi risolto per mutuo consenso in quanto l’inerzia del lavoratore non costituirebbe indice di una volontà risolutoria stante l’assenza di una domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro.
La sentenza è errata in quanto, alla luce dei principi giurisprudenziali formatisi in materia e ampiamente citati da questa difesa nei propri scritti difensivi, l’inerzia del lavoratore costituisce indice della perdita di interesse alla prestazione e alla prosecuzione del rapporto; mentre non è richiesto che il datore di lavoro, per porre fine all’inerzia della controparte, proponga una prosecuzione del rapporto alla scadenza del termine apposto al contratto (v. anche Cass. n. 18942/2019; n. 149/2021, infra)”.
2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione dell’art. 61 e dell’art. 62 del D.lgs. n. 276/2003 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.)”.
Deduce che: “La Corte di appello ha ritenuto che i contratti stipulati dal C.S.O. sarebbero privi di uno specifico progetto in quanto l’attività progettuale in essi dedotta si risolverebbe nella mera riproposizione dell’oggetto sociale del Consorzio e mancherebbe la descrizione di un risultato finale specifico e delimitato.
A dire del Collegio, peraltro, il C.S.O. non avrebbe contestato – ma anzi avrebbe confermato – la circostanza della sovrapponibilità del progetto all’attività svolta dall’azienda.
La sentenza è errata e si pone in violazione di legge in quanto come chiarito anche dalla giurisprudenza della S.C. (v. infra), gli artt. 61 e 62 del D.lgs. n. 276/2003 non richiedono che il progetto si riferisca ad un’attività originale e del tutto diversa da quella dell’azienda ben potendo rientrare nell’attività datoriale e costituire una fase di essa.
Inoltre, ciò che rileva ai fini della legittimità del contratto, è che il progetto sia redatto per iscritto ed ex ante e che il risultato della prestazione del collaboratore sia rivolto all’obiettivo individuato all’atto della stipulazione del contratto.
Nella specie, il C.S.O. ha operato in conformità alla normativa applicabile ratione temporis e nel rispetto dei principi giurisprudenziali formatisi in materia.”.
3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 69 del D.lgs. n. 276/2003 e dell’art. 24 Cost. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.) e omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.)”.
Deduce che: “La Corte di Appello ha ritenuto che la presunzione di conversione (di) cui all’art. 69 del D.lgs. n. 276/2003 opererebbe in maniera automatica e, sulla scorta di ciò, ha esteso la tutela del lavoro subordinato alla prestazione resa dal sig. M.
Quanto sopra, peraltro, nonostante la rilevata peculiarità della attività di notifica che si caratterizza proprio per l’assenza di eterodirezione.
La sentenza si pone in violazione di legge.
Invero, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 69 D.lgs. 276/2003, lungi dal legittimare la comminazione automatica di una sanzione che determinerebbe la violazione del diritto di difesa, impone di interpretare la presunzione di conversione prevista dalla norma in esame, come presunzione di natura relativa, con conseguente diritto alla prova contraria”.
4. Con il quarto motivo denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.)”.
Deduce che: “Il Collegio ha recepito le rivendicazioni avverse circa l’inquadramento contrattuale al III livello del CCNL invocato e prodotto dal sig. M. ritenendo che l’attività di notifica delle cartelle esattoriali, per la sua complessità, non potrebbe essere ricondotta ad un livello di inquadramento inferiore.
Sul punto, il Collegio non ha tenuto conto della circostanza dedotta in atti e risultata provata all’esisto dell’istruttoria secondo la quale l’attività assegnata al sig. M. concerneva la mera “consegna” degli atti e delle cartelle, che le venivano consegnati dalla società, previo smistamento e catalogazione da parte degli impiegati.
Inoltre, il Collegio, senza prova alcuna delle ore impiegate dai lavoratori per espletare l’attività di notifica che –notoriamente si svolge al di fuori dei locali aziendali – ha parametrato le differenze retributive riconosciute ad un orario di lavoro pari a n. 40 ore settimanali”.
5. Il primo motivo è inammissibile.
6. Erroneamente, infatti, il consorzio ricorrente assume che la Corte territoriale avrebbe “ritenuto che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti non potrebbe ritenersi risolto per mutuo consenso in quanto l’inerzia del lavoratore non costituirebbe indice di una volontà risolutoria stante l’assenza di una domanda di prosecuzione del rapporto”.
7. Invero, la Corte, nel respingere l’analogo (primo) motivo d’appello dell’attuale ricorrente, ha piuttosto considerato, richiamando propri precedenti in senso conforme, “che in difetto di domanda di prosecuzione del rapporto di lavoro – come nel caso di specie – l’eccezione di scioglimento per mutuo consenso, sollevata dal Consorzio in primo grado e reiterata in questa fase di giudizio, rimane assorbita: il rapporto si è sciolto per scadenza del termine” (così al § 1.2. della motivazione).
7.1. La Corte, infatti, aveva riferito nella sua narrativa della causa che il lavoratore aveva chiesto di “accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’1.2.2005 al 31.5.2009”, senza quindi richiedere che il rapporto ormai cessato proseguisse o riprendesse oppure che il lavoratore fosse riammesso in servizio, e che il primo giudice aveva accolto, tra l’altro, tale richiesta in relazione al periodo “dall’11.2.2005 al 30.4.2009”.
In altre parole, le domande del lavoratore, anche sul terreno delle differenze retributive, erano riferite ad un periodo ormai pregresso e non ponevano in discussione la (definitiva) cessazione del relativo rapporto nel 2009.
8. Pertanto, la censura in esame non è assolutamente pertinente rispetto a quanto considerato e deciso a riguardo dalla Corte d’appello.
9. Possono essere congiuntamente esaminati, per evidente connessione, il secondo ed il terzo motivo, che risultano infondati.
10. In termini generali, infatti, è stato ribadito che il combinato disposto di cui al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61 e 69, palesa l’intenzione del legislatore delegato di vietare, in armonia con la finalità enunciata dalla L. n. 30 del 2003, art. 4, comma 1, lett. c), n. 1-6 (e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse nel d.lgs. n. 276 del 2003, art. 61, commi 1-3), il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili ad uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato (così Cass., sez. lav., 20.5.2020, n. 9308).
Si è affermato, allora, che il senso complessivo delle disposizioni contenute negli artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003 si ricava dalla previsione contenuta nell’art. 61, comma 1, stesso d.lgs., secondo il quale i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’art. 409 n. 3 c.p.c., devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa (Cass., sez. lav., 27.4.2021, n. 11109).
E’ stato, perciò, confermato che, seppur il progetto, il programma di lavoro o la fase di esso non debbano per forza inerire a un’attività eccezionale, originale o diversa da quella ordinaria svolta dal datore, tuttavia occorre che l’attività dedotta in contratto sia riconducibile ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di lavoro, determinati dal committente e gestiti dal collaboratore proprio in funzione del risultato stesso dedotto in contratto, essendo proprio l’individuabilità del risultato ciò che giustifica l’autonomia gestionale del rapporto (in tal senso Cass., sez. lav., 6.2.2020, n. 2854).
Infatti, il progetto (come il programma di lavoro o fase di esso): (a) deve risultare “specifico”, nel senso della individuazione, di un “contenuto caratterizzante” (art. 62, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 276/2003) e cioè di una indicazione, da inserirsi nel contratto, che ne delimiti con chiarezza e precisione l’oggetto e la portata; (b) deve essere gestito “autonomamente dal collaboratore” e (c) tendere, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, ad un “risultato”, vale a dire al conseguimento di un obiettivo definito, che, se pur non eccezionale o del tutto sconnesso rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, deve nondimeno da questa essere concretamente distinguibile e tale da integrare un apporto collaborativo non circoscritto a un segmento distinto di una più ampia organizzazione produttiva (Cass., sez. lav., 28.10.2020, n. 23768; e in analoga prospettiva Cass., sez. lav., 25.2.2019, n. 5418, la quale ha messo in luce che, in tema di contratto a progetto, la definizione legale di cui all’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell’attività ad un progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una routine ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruolo e aspettative di risultati, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro).
Pertanto, si è statuito che il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass. n. 17636 del 2016; e in termini nella motivazione Cass. n. 29888/2023, nonché Cass., sez. lav., 2.11.2020, n. 2410).
11. Inoltre, contrariamente a quanto deduce il ricorrente nel terzo motivo, questa Corte ha costantemente ribadito che, in tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui alla l. n. 92 del 2012, art. 1, comma 23, lett. f), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (così, tra le tante, Cass. n. 28918/2021, la quale ha confermato il “carattere assoluto della presunzione legale”).
Tale approdo è stato considerato esente da profili di incostituzionalità secondo quanto ampiamente chiarito dal giudice di legittimità (v. in particolare Cass. n. 9471/2019) con argomentazioni che in questa sede vengono richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. .
12. Ebbene, la decisione gravata è conforme a tutti i principi di diritto sin qui richiamati in relazione alla fattispecie di cui è causa.
12.1. La Corte correttamente ha anzitutto premesso che venivano nella specie in considerazione gli “artt. 61 e ss. del D.lgs. n. 276/2003, nella formulazione applicabile rationetemporis”, vale a dire, nell’originaria versione di tali previsioni.
Veniva, infatti, in considerazione un contratto di lavoro a progetto sottoscritto dalle parti in data 7.2.2005.
12.2. La Corte ha, quindi, considerato che già il Tribunale aveva rilevato che nel testo di tale contratto era riportato che <<… il datore di lavoro committente … svolge attività di espletamento di servizi di notifica di atti in genere, inclusa la stampa e l’acquisizione ottica dei reperti di notifica per la successiva gestione, ed è intenzionato a far svolgere un progetto ad un soggetto in possesso delle indispensabili conoscenze professionali da svolgere in assoluta autonomia …>>, e che al punto a) dello stesso testo si legge che <<conferisce al lavoratore, che accetta, l’incarico destinato alla realizzazione del progetto, quale risulta allegato che va inteso quale parte integrante del presente contratto, di lavorazione e notifica di cartelle di pagamento, di avvisi di mora, di intimazione e di altri atti esattoriali, redatti dalla M.S. S.p.A.>>.
12.3. La Corte, allora, ha osservato che il consorzio appellante, senza contestare specificamente quanto rilevato dal primo giudice, si limitava ad affermare che “l’attività assegnata al sig. M. consiste, dunque, nella mera consegna a mani degli atti esattoriali (con restituzione alla azienda delle relative relate e avvisi) laddove l’attività svolta dal Consorzio è ben più ampia e complessa dal momento che riguarda il servizio di notifica globalmente inteso”.
12.4. Ha quindi concluso che l’appellante, non solo non smentiva quanto ritenuto dal primo giudice, e piuttosto confermava che “l’attività svolta dal M., consistente nella notifica di atti esattoriali, è perfettamente sovrapponibile all’oggetto sociale, ben più articolato, della datrice di lavoro, non presentando alcun ulteriore profilo di specificità”.
12.5. La Corte, dunque, ha accertato l’ “insussistenza di uno specifico progetto” (così all’inizio del § 4.2. della sua sentenza).
13. Tali valutazioni dei giudici del doppio grado di merito si sottraggono a qualsiasi censura.
13.1. Rilevato che il ricorrente non pone in dubbio il corretto richiamo da parte della Corte di merito come l’interpretazione del testo contrattuale, nota il Collegio che quest’ultimo non si riferisce alla sola consegna a mani degli atti e delle cartelle al di fuori dei locali aziendali, e quindi, ad una “fase” del servizio di notifica, come attualmente assume il ricorrente (cfr. in particolare pag. 15 del ricorso).
L’incarico conferito nel contratto era, infatti, “di lavorazione e notifica di cartelle di pagamento, di avvisi di mora, di intimazione e di altri atti esattoriali, redatti dalla M.S. S.p.A.”, e non di mera consegna di tali atti.
In base all’accertamento operato dai giudici del doppio grado di merito, inoltre, il contratto scritto non accennava ad alcuna “fase” di lavoro, bensì menzionava esclusivamente un “progetto, quale risulta allegato che va inteso quale parte integrante del presente contratto”; ma al testo del contratto che il ricorrente ha prodotto in questa sede di legittimità non è “allegato” alcun “progetto”.
D’altronde, lo stesso ricorrente neppure deduce in questa sede che l’ “allegato” in questione esistesse e fosse in grado di conferire specificità al progetto, né quale fosse il “risultato” nei termini innanzi specificati che il lavoratore avrebbe dovuto conseguire.
14. Con precipuo riguardo, poi, al terzo motivo, esso si riferisce anche al mezzo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. in termini invero non specificati anche nello svolgimento di tale censura (v. pagg. 17-20 del ricorso).
15. A prescindere, comunque, da detto profilo d’inammissibilità del motivo, lo stesso è infondato.
Difatti, quanto alle conseguenze derivanti dalla accertata insussistenza di uno specifico progetto, la sentenza impugnata è conforme all’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (v. il § 11. che precede), che la Corte d’appello ha esplicitamente richiamato nella propria motivazione (cfr. § 4.2. della sentenza).
16. Il quarto motivo è inammissibile.
17. Tale censura, infatti, s’imbatte anzitutto nella preclusione attualmente prevista dall’art. 360, comma quarto, c.p.c. novellato, applicabile ratione temporis nella specie (preclusione in precedenza prevista dall’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c.) in caso di cd. doppia conforme, che indubbiamente ricorre nella specie.
18. Inoltre, la doglianza è inammissibile anche perché in realtà il ricorrente non deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, bensì fa valere sia quanto alla contestata complessità dell’attività del lavoratore che in ordine all’orario di lavoro una diversa valutazione di aspetti (cfr. pagg. 20-21 del ricorso), che la Corte territoriale ha senz’altro compiuto in fatto e in diritto (cfr. § 5.2. e 5.3. della sua motivazione).
19. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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