CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31208 depositata il 30 novembre 2025

Lavoro – Controversie sui rapporti di pubblico impiego – Medici gettonati – Contributi previdenziali – Rapporto di lavoro subordinato – Diritti maturati – Principi di diritto – Omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori – Rigetto

Rilevato che

la Corte d’appello di Napoli con la sentenza n.6753/2018 ha rigettato il gravame proposto da I.N.P.S. nella controversia con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Azienda ospedaliera omonima ed i dottori A.P., D.M.E., F.A., S.F., S.C., L.P.M. (i cc.dd. «medici gettonati»);

la controversia ha per oggetto la condanna dell’Università e dell’Azienda ospedaliera al pagamento, per quanto di competenza, dei contributi previdenziali afferenti al rapporto di lavoro subordinato intercorso tra esse e i cc.dd. «medici gettonati» in epoca antecedente al 1998;

il Tribunale di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., spettando essa al giudice amministrativo; per la cassazione della sentenza ricorre I.N.P.S. con ricorso affidato a un unico motivo al quale resistono l’Università e l’Azienda ospedaliera con controricorso, per quest’ultima illustrato da memoria;

A.P. è rimasto intimato, mentre il ricorso per cassazione non risulta essere stato notificato a D.M.E., F.A., S.F., S.C., L.P.M.; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.

Considerato che

con l’unico motivo (rubricato ex art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) I.N.P.S. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 34 cod. proc. civ. e dell’art.69 comma 7 del d.lgs. n.165/2011;l’istituto previdenziale richiama i principi di diritto di Cass. S.U. 05/05/2003 n.6767 per affermare la giurisdizione dell’A.G.O., laddove si è affermato che «qualora venga dedotto in giudizio l’omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (con le relative somme accessorie), vantati da un istituto previdenziale nei confronti di un ente pubblico non economico in relazione a pretesi rapporti di lavoro subordinato instaurati con tale ente, la causa deve essere decisa dal giudice ordinario, dovendosi distinguere, in base al titolo, ai soggetti e al contenuto, tra il rapporto previdenziale e quello di pubblico impiego la cui cognizione, relativamente alle fattispecie in cui non trovi applicazione, ai fini della determinazione della giurisdizione, la nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, è attribuita invece alla giurisdizione del giudice amministrativo.

 Nè in senso contrario assume rilevanza il fatto che da parte dell’ente pubblico sia contestata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, dal momento che la relativa questione pregiudiziale è pure riservata all’accertamento del giudice della causa pregiudicata – da compiersi, ai sensi dell’art. 34 cod. proc. civ., solamente in via incidentale, -salvo che taluna delle parti, che dimostri di avervi un concreto interesse che trascenda quello immediato alla risoluzione della controversia, non chieda una pronuncia con efficacia di giudicato sulla specifica questione (nel qual caso si configura l’esistenza di una causa pregiudiziale, che deve essere devoluta al giudice amministrativo, nel necessario contraddittorio con tutti i soggetti ai quali è stata riferita l’omissione contributiva dedotta in giudizio)»;sul punto si intende dare continuità ai principi di diritto di Cass. S.U.03/07/2023 n.18753), nei termini di seguito riportati: «6.6. Il criterio dettato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, per la determinazione, in via transitoria, della giurisdizione nelle controversie sui rapporti di pubblico impiego trova applicazione anche nel caso in cui – come nella specie – la domanda attorea si fondi, se pure in parte, sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione, a favore dell’ente pubblico.

 Si trattava infatti di medici c.d. “gettonati” rispetto ai quali si deduce l’esistenza di un rapporto di lavoro in regime di subordinazione che deve essere accertato incidentalmente per poter poi avanzare la richiesta di pagamento dei contributi. Il fatto costitutivo del diritto deriva dallo svolgimento di fatto di un rapporto di lavoro non validamente costituito ed è integrato dalla sua effettiva attuazione nel corso del tempo e, in particolare, dalla esecuzione delle prestazioni lavorative in quell’arco temporale.

 Ne consegue che per i diritti maturati sulla base della esecuzione del rapporto sino al 30 giugno 1998 permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. sez. un. 30/10/2008 n. 26018 e anche Cass. sez. un. 20/08/2009 n.18506)»;

a questi principi di diritto, richiamati da tutte le pronunce successive in subiecta materia (da ultimo, Cass. 01/06/2025 n.14726), si intende dare continuità; la corte territoriale ha fatto esatta applicazione di questo principio di diritto al caso portato al suo esame, perché è pacifico in causa che i contributi previdenziali pretesi dall’Istituto previdenziale sono afferenti a rapporti che hanno avuto esecuzione sino al 30 giugno 1998;

in considerazione della infondatezza del ricorso, che deve essere rigettato, resta assorbita la questione processuale della mancata notifica del ricorso per cassazione nei confronti degli altri medici; il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate:

a) a beneficio della Azienda ospedaliera universitaria Federico II, in euro 9.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;

b) a beneficio della Università degli studi di Napoli Federico II, in euro 8.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate a beneficio della Azienda ospedaliera universitaria Federico II, in euro 9.500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; e a beneficio della Università degli studi di Napoli Federico II, in euro 8.000,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

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