CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31230 depositata il 5 dicembre 2024

Tributi – Intimazione di pagamento – Cartella di pagamento a titolo di imposta di registro – Notaio rogante verbale assembleare di aumento del capitale sociale – Interessi moratori maturati dopo la notifica – Accoglimento

Rilevato che

1. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (quest’ultima, nella qualità di successore a titolo universale di “Equitalia Servizi di Riscossione Spa”, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a sua volta nella qualità di incorporante l'”Equitalia Sud Spa”) hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio il 26 aprile 2017, n. 2311/11/2017, che, in controversia su impugnazione dell’intimazione di pagamento n. (…), in dipendenza di corrispondente cartella di pagamento n. (…), per la somma complessiva di € 135.405,55, a titolo di imposta di registro per l’anno 1996, in relazione al verbale assembleare di aumento del capitale sociale della “S. Spa”, ha accolto l’appello proposto da An.Le., nella qualità di notaio rogante il predetto verbale, nei confronti delle medesime agenzie avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il 17 novembre 2015, n. 24123/06/2015, con compensazione delle spese giudiziali.

2. La Commissione tributaria regionale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che l’intimazione di pagamento contenesse il computo di interessi anatocistici sulle somme iscritte a ruolo in violazione dell’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo novellato dall’art. 7, comma 2-sexies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il quale aveva escluso, con decorrenza dal 13 luglio 2011, gli interessi dalla base di calcolo degli interessi moratori.

3. An.Le. ha resistito con controricorso.

Considerato che

1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 e 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 7, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l’intimazione di pagamento contenesse il calcolo erroneo degli interessi moratori maturati dopo la notifica della cartella di pagamento.

2. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso per cassazione ex art. 360-bis cod. proc. civ., tenendo conto che il controricorrente ha stigmatizzato la pretesa di computare gli interessi moratori nella misura di Euro 27.737,67 sulla base dell’affermata maturazione di tale voce nell’anno 2009, laddove tali accessori risalirebbero – a suo dire – all’anno 2013.

Per cui, si tratta di un apprezzamento sommario sul probabile esito della controversia che non è prima facie desumibile dalla medesima prospettazione del mezzo, tenendo anche conto del pertinente richiamo a precedenti arresti di legittimità a supporto delle proprie difese.

3. Ciò posto, il predetto motivo è fondato.

3.1 Come è noto, l’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che: “Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo”.

L’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 7, comma 2-sexies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, disponeva che: “Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.

In relazione alla pregressa formulazione della norma citata, questa Corte ha affermato che l’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall’art. 7, comma 2-sexies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), laddove stabilisce che gli interessi maturati di diritto ai sensi del precedente art. 20 producono interessi moratori, integra una semplice previsione di anatocismo, che non modifica la natura degli interessi-base e non li trasforma in capitale (Cass., Sez. 1ª, 12 dicembre 2012, n. 22766; Cass., Sez. 1ª, 20 dicembre 2012, n. 23657).

In seguito, l’art. 7, commi 7-sexies e 7-septies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha stabilito che: “7-sexies – All’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la parola: “ruolo” sono inserite le seguenti: “, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,”. 7-septies – La disposizione dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Dunque, il testo del citato art. 30  – in relazione ai soli ruoli consegnati all’agente della riscossione dopo il 13 luglio 2011 – è stato così riformulato: “Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.

Pertanto, a prescindere dalle voci concorrenti ratione temporis alla formazione della base di calcolo, gli interessi moratori sono computati – al saggio fissato con decreto ministeriale – dopo il decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, che segna la scadenza del termine concesso al debitore per l’adempimento.

3.2 Così delineato il quadro normativo di riferimento, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’art. 7, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, non avendo efficacia retroattiva, trova applicazione solo con riferimento ai ruoli consegnati a decorrere dal 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione) (Cass., Sez. 5ª, 5 dicembre 2023, n. 33948).

Secondo il ragionamento seguito dal giudice di legittimità, l’iscrizione a ruolo riporta il credito alla disciplina generale dei crediti naturaliter produttivi di interessi: oltreché compensativi, ai sensi dell’art. 1282, primo comma, cod. civ., in caso di formale intimazione ad adempiere indirizzata al debitore, qual è pacificamente quella contenuta nella prodromica (rispetto al ruolo) cartella di pagamento, altresì moratori, che, ai sensi dell’art. 1224, primo comma, cod. civ., espletano un’esclusiva funzione sostanzialmente risarcitoria del pregiudizio erariale, consistente nell’indisponibilità della liquidità per investimenti pubblici a cagione del mancato tempestivo adempimento (ad esempio: Cass., Sez. 1ª, 15 ottobre 2015, n. 2086), ad esclusione di alcuna caratterizzazione in termini afflittivi o comunque sanzionatori.

E dunque – riguardo funditus agli interessi moratori, cui soli, con l’evidenziata funzione risarcitorio-ristoratrice, pertiene (sia consentito ancora di sottolineare) l’apposita previsione dell’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, significativamente applicabile anche nell’ambito della riscossione delle pene pecuniarie mediante ruolo, giusta il rinvio mobile (anche) all’art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 223 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, a dimostrazione dell’insussistenza di questioni riguardanti profili sanzionatori – la disciplina generale dei crediti applicabile per effetto dell’iscrizione a ruolo, siccome ex se conformativa della fattispecie, può essere derogata soltanto da una previsione espressa, quale quella del comma 2-sexies dell’ art. 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: ragion per cui – nell’armonico coordinamento con il comma 2-septies del medesimo articolo – rimane invece applicabile anteriormente ad essa (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5ª, 5 dicembre 2023, n. 33948).

3.3 Su tali premesse, pur muovendo dalla corretta premessa che “la previsione degli interessi anatocistici per le somme iscritte a ruolo (secondo la quale anche gli interessi, maturati di diritto ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, producono poi, decorsi sessanta giorni dalla notificazione dell’estratto del ruolo, cioè della cartella, interessi di mora), si applica fino alla modifica introdotta dall’art. 7, comma 2-sexies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, la quale, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, e cioè dal 13 luglio 2011, ha escluso gli interessi dalla base di calcolo degli interessi moratori (…)“, la sentenza impugnata ha impropriamente ritenuto che la norma novellata fosse applicabile anche all’impugnata intimazione di pagamento, con la conseguente preclusione al computo degli interessi anatocistici, sull’erroneo presupposto che l’importo calcolato al 23 settembre 2013 a titolo di interessi moratori nella misura di € 27.737,67 dovesse essere escluso dalla determinazione del quantum dovuto per la maturazione successiva al discrimine temporale del 13 luglio 2011, senza tener conto della precedente data di consegna del ruolo all’agente della riscossione, alla quale soltanto l’art. 7, comma 2-septies, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha collegato l’operatività del novellato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Ne consegue che gli interessi moratori possono essere computati anche sugli interessi maturati ex art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, soltanto se il ruolo comprensivo del debito portato dalla conseguente cartella di pagamento sia stato consegnato all’agente della riscossione prima del 13 febbraio 2011, non rilevando che la maturazione progressiva degli accessori per il protratto inadempimento sia successiva a tale data (come è accaduto, per l’appunto, nella vicenda in disamina).

Nella specie, è pacifico che la cartella di pagamento sia stata notificata al contribuente il 5 gennaio 2009, per cui, in base al combinato disposto degli artt. 24 e 25 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, la consegna del ruolo dall’ente impositore all’agente della riscossione non può che risalire ad epoca anteriore.

Difatti, nella sequenza tipica della riscossione esattoriale, la preventiva consegna del ruolo dall’ente impositore all’agente della riscossione costituisce adempimento preliminare alla notifica della cartella di pagamento dall’agente della riscossione al contribuente.

Ciò in quanto, soltanto la prodromica iscrizione a ruolo del tributo inadempiuto consente all’agente della riscossione di individuare il quis, l’an ed il quantum del debito posto a base della cartella di pagamento.

4. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.