CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31237 depositata il 30 novembre 2025

Rapporto di lavoro subordinato – Contribuzione previdenziale – Indennità risarcitoria – Prescrizione – Duplicazione di contribuzione – Incumulabilità dei contributi – Rigetto

Rilevato che

Con sentenza del giorno 26.7.2019 n. 269, la Corte d’appello di Genova accoglieva parzialmente l’appello proposto da S.F. avverso la sentenza del tribunale di Genova che aveva accolto la domanda di quest’ultimo, volta a far condannare la F.T.S.C.F. di Genova (in seguito, la Fondazione) a versare all’Inps (gestione ex Enpals) la contribuzione previdenziale sulle retribuzioni maturate dal S. dal 21.12.2002 sino al 30.6.2015, in forza della sentenza n. 71/2012 della Corte di appello di Genova che aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato il rapporto intercorso tra il ricorrente e la Fondazione ed aveva dichiarato la giuridica continuità del rapporto di lavoro e aveva condannato la Fondazione alla corresponsione, al S., di un’indennità risarcitoria commisurata alle mensilità di retribuzioni intercorrenti dal 21.12.2002 all’effettivo reinserimento in servizio, detratto quanto percepito in tale periodo.

Il tribunale aveva accolto la domanda, affermando che la quantificazione delle somme dovute dalla Fondazione, a titolo di indennità risarcitoria, fino al 30.6.2015, fosse coperta da giudicato, in quanto il criterio di quantificazione delle stesse era stato individuato nel giudizio di opposizione avverso l’ultimo dei tre decreti ingiuntivi richiesti dal S. per ottenere il risarcimento di quanto a lui spettante nel periodo compreso dalla data della sentenza del 20.3.2012 n. 71 della Corte di appello di Genova (che aveva riqualificato il rapporto di lavoro da autonomo a subordinato) fino al 30.6.2015 (data di effettivo ripristino del rapporto): infatti, la predetta sentenza aveva acquisito efficacia di giudicato tra il ricorrente e la Fondazione.

Il tribunale riteneva che il titolo dei pagamenti dovesse essere individuato in una indennità risarcitoria, pertanto, tali somme, da quantificarsi secondo i criteri stabiliti nelle procedure monitorie, costituivano reddito da lavoro dipendente, imponibile ai fini contributivi; riteneva, poi, la legittimazione del lavoratore a chiedere la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi all’Istituto previdenziale, chiamato in giudizio, ma accoglieva l’eccezione di prescrizione della contribuzione, sollevata dalla Fondazione, per il periodo anteriore a luglio 2009, in quanto il ricorrente non aveva convenuto in giudizio l’Inps nel precedente giudizio sfociato nella sentenza del 20.3.2012 n. 71 della Corte di appello di Genova ed aveva denunciato l’omissione contributiva soltanto con lettera ricevuta dall’Inps il 6.8.2014, non potendo tale denuncia essere idonea a conservare il termine di prescrizione decennale, per il periodo oramai prescritto fino al luglio 2009.

La Corte d’appello accoglieva il gravame di S. solo in punto di parziale compensazione delle spese del primo grado di giudizio, mentre rigettava per il resto l’appello, confermando la prescrizione dei contributi maturati prima del luglio 2009, perché nel precedente giudizio di cui alla sentenza del 20.3.2012 n. 71 della Corte di appello di Genova si era accertatala permanente vigenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non interrotto da alcun licenziamento, né vi era stata alcuna reintegra nel posto di lavoro, per cui non si versava nella distinta ipotesi di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori che avrebbe costituito un impedimento giuridico, per l’Inps, di richiedere i contributi (con conseguente non decorrenza della prescrizione, ex art. 2935 c.c.); vi era stata solo, nella specie, l’ignoranza del fatto generatore del diritto a richiedere i contributi in riferimento ad un rapporto di lavoro, solo formalmente autonomo ma in effetti subordinato, e tale ignoranza non era idonea ad interrompere la prescrizione; conseguentemente, risultava assorbita ogni questione attinente all’eventuale natura risarcitoria delle somme riconosciute, al S., dalla Corte d’appello, con la sentenza del 2012.

La medesima Corte territoriale affermava anche la detraibilità, dall’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro, dei contributi versati da terzi o dal lavoratore medesimo a seguito di altra attività lavorativa svolta da quest’ultimo, al fine di evitare una duplicazione di contribuzione non utile a fini pensionistici, stante la regola dell’incumulabilità di più versamenti contributivi per uno stesso periodo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, S.F. ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre la Fondazione ha resistito con controricorso.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 37 del r.d.l. n. 1827/35 e degli artt. 2114 e 2115 c.c. e dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado in punto di prescrizione dei contributi maturati anteriormente al luglio 2009.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 della legge n. 153/69, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva affermato la detraibilità dall’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro, di quei contributi versati da terzi o dal lavoratore stesso, a seguito di altra attività lavorativa svolta da quest’ultimo.

Con il terzo motivo di ricorso, in subordine rispetto al precedente motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2, comma 26 della legge n. 335/95 e dell’art.1, comma 18 del d.l. n. 98/11, perché la Corte d’appello aveva ritenuto la detraibilità, quale aliunde perceptum, non solo della retribuzione percepita quale pubblico dipendente, ma anche le somme percepite a titolo di esercizio dell’attività professionale di ingegnere.

Il primo motivo è infondato.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, l’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione (cfr. Cass. n. 14193/2021 e Cass. n. 10828/2015, in tema di prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente).

Nel caso di specie, non si era davanti a una decisione che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento del lavoratore, in ragione della quale, fino al provvedimento definitivo di reintegra, l’Inps non avrebbe potuto richiedere i contributi, per cui la decorrenza della prescrizione non avrebbe potuto iniziare se non dall’eliminazione dell’impedimento giuridico consistente nella ricostituzione del rapporto.

 Nella presente vicenda si era davanti ad un’azione di accertamento di esistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso fra il ricorrente e la Fondazione: vi era stato, pertanto, un mero impedimento di fatto alla possibilità di richiedere i contributi in un periodo precedente da parte dell’Inps, e la decorrenza della prescrizione doveva essere fissata all’inizio del rapporto tra il S. e la Fondazione, poi riqualificato in rapporto di lavoro subordinato (da autonomo che era), senza possibilità di applicare l’art. 18 Stat. Lav. (con decorrenza della prescrizione dal provvedimento di reintegra).

Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di esame congiunto, sono inammissibili in quanto non contrastano efficacemente le ragioni espresse dalla Corte d’appello sull’incumulabilità dei contributi per uno stesso periodo, principio secondo cui se si conteggiassero, ai fini pensionistici, sia i contributi dovuti dal datore di lavoro per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, sia i contributi del S. come pubblico dipendente e come libero professionista, vi sarebbe una duplicazione di contribuzione per le stesse annualità, non utile a fini pensionistici, stante la regola dell’incumulabilità dei versamenti contributivi per lo stesso periodo.

Correttamente la Corte d’appello ha rimarcato che la duplicazione dei contributi condurrebbe a un effetto distorsivo, perché il lavoratore verrebbe ad ottenere, sul piano contributivo, più di quanto avrebbe ottenuto se il rapporto di lavoro fosse stato correttamente qualificato, fin dall’origine, e fosse regolarmente proseguito: il principio dell’incumulabilità dei contributi per uno stesso periodo è, infatti, principio regolatore della materia valevole anche per i contributi obbligatori versati dal professionista per i propri compensi professionali.

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare le spese di lite in favore sia della F.T.S.C.F. di Genova che dell’Inps che liquida nell’importo di euro 4.000,00, in favore di ciascun Ente, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.

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