CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31251 depositata il 30 novembre 2025

Pensione di inabilità – Requisito sanitario – Requisito contributivo – Verifica del requisito contributivo – Accertamento tecnico preventivo – Interesse ad agire – Soccombenza reciproca – Accoglimento

Rilevato che

1. Il Tribunale di Roma, in sede di accertamento tecnico preventivo proposto da M.L., ha pronunciato decreto di omologa del requisito sanitario per la pensione di inabilità ex art. 2 L.222/84 secondo le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, con decorrenza dalla domanda amministrativa, precisando che a quella data non sussisteva il requisito contributivo perfezionatosi solo successivamente; ed ha, quindi, compensato le spese processuali “in ragione dell’assenza alla data della domanda amministrativa del prescritto requisito reddituale”.

2. Il decreto di omologa è stato impugnato dalla assistita con ricorso per cassazione relativo a tre motivi, illustrati da successiva memoria, a cui INPS resiste con controricorso.

3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 25/6/2025.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 91 co.1 e 92 co.2, c.p.c., per avere il giudice di tribunale disposto la compensazione delle spese in assenza di soccombenza reciproca, benché l’assistito fosse totalmente vittorioso.

Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 445-bis c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. per avere il tribunale esorbitato dai limiti della propria cognizione pronunciando su questioni (requisito contributivo e retributivo) estranee all’accertamento del solo requisito sanitario, in tal modo violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la natura stessa del procedimento poiché l’impugnato decreto di omologa introduce una valutazione sul requisito extrasanitario che non era oggetto del giudizio in ATPO.

Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L.222/84 e dell’art. 115 c.p.c., sussistendo il requisito contributivo come dimostrato da un estratto contributivo previdenziale allegato al ricorso introduttivo in ATPO, ed essendo stato erroneamente valutato un dato documentale inconfutabile, il cui errore inficia la statuizione del Tribunale.

2. Con il controricorso l’INPS, che nelle sue difese nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. aveva eccepito l’insussistenza del requisito contributivo di cui all’art. 4 L.222/84, eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse e l’infondatezza del ricorso in presenza di reciproca soccombenza idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite, che il giudice di merito può discrezionalmente disporre.

3. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

4. Preliminarmente questa Corte ha già affermato l’ammissibilità dell’impugnazione della pronuncia sulle spese adottata con decreto di omologa reso all’esito della fase di istruzione preventiva in accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis co.5 c.p.c. (cfr. Cass. ord. n. 4365/2017: “Il decreto di omologa di cui all’art. 445-bis c.p.c. è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, ed indipendentemente dalla sua notificazione, nel termine semestrale previsto dall’art. 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito”); è stato anche precisato che è ammesso il ricorso in via straordinaria del decreto di omologa limitatamente alla pronuncia sulle spese (ord. 29700/2024), trattandosi in parte qua di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti (ex multis, Cass. n. 6084/2014, n. 30396/22, n. 7828/2023, n. 23846/24), non altrimenti impugnabile (ord. 30595/22).

5. Occorre altresì premettere che la verifica contenutistica dell’estratto contributivo, che il ricorrente ritiene al terzo motivo di ricorso essere stato erroneamente valutato dal Tribunale, esula dallo scrutinio giudiziale nella procedura di accertamento tecnico preventivo, destinato ex art. 445-bis c.p.c. a verificare la sola sussistenza del requisito sanitario; è infatti rimessa agli enti amministrativi competenti la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, affinché provvedano al pagamento delle relative prestazioni.

Ciò vale sia nel caso in cui il procedimento si concluda con il decreto di omologa del requisito sanitario in fase di istruzione preventiva, sia nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza in sede di opposizione.

L’accertamento, una volta divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante nei confronti dell’ente previdenziale competente per l’erogazione, che, ai sensi del comma 5 dell’art. 445-bis, dovrà limitarsi all’accertamento della sussistenza dei requisiti extrasanitari.

Non di meno, come è stato precisato in sent. n. 9876/2019, l’ammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), che l’accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull’accertamento del requisito sanitario (interesse che potrebbe venir meno in caso di carenza degli altri presupposti, in questo senso, Cass. ord. n.14629/2021, n.2587/2020, n.30828/2024).

5.1 – La verifica del requisito contributivo in sede di accertamento tecnico preventivo non è compiuta al fine di riconoscere o meno la prestazione, ma al fine di valutare l’interesse ad agire del ricorrente in una procedura che, giudizialmente limitata al solo accertamento del requisito sanitario, ridonda in sede amministrativa per il completamento non contenzioso degli altri requisiti extrasanitari.

Nel caso in esame, la sussistenza del requisito contributivo ha consentito di superare positivamente l’ammissibilità dell’ATPO, utilmente compiuto sul solo requisito sanitario, ma il suo perfezionamento in epoca successiva alla domanda amministrativa coinvolge valutazioni che prescindono dall’accertamento medico giudiziale, inerenti alla successiva fase determinativa della decorrenza ed entità della prestazione domandata all’INPS.

6. Nell’ambito del procedimento di cui all’art. 445-bis c.p.c. occorre soltanto verificare la sussistenza o meno del solo requisito sanitario, il cui accertamento tecnico viene omologato secondo le risultanze della consulenza medico-legale in vista della prestazione previdenziale o assistenziale di riferimento; se gli altri requisiti sono verificabili, prima facie, ai soli fini dell’interesse ad agire, tant’è che la loro carenza può essere eccepita dall’INPS pure nel giudizio promosso dall’interessato ex art. 442 cpc, anche dopo l’omologa del decreto non contestato (Cass. 30828/2024), la delibazione sull’assenza del requisito extrasanitario all’epoca della domanda amministrativa e del suo perfezionamento soltanto in epoca successiva risulta eccedentaria rispetto al petitum, ed ininfluente ai fini della valutazione della soccombenza nel regime determinativo del riparto delle spese.

7. Ciò posto, va quindi osservato, riguardo al primo motivo di ricorso, che non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all’art. 92 comma 2 c.p.c.; esclusa la assoluta novità della questione trattata ed il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, la motivazione resa nel decreto di omologa a sostegno della compensazione delle spese processuali non è sorretta da reciproca soccombenza: non si verte in un caso di pluralità di domande contrapposte avendo la ricorrente richiesto l’accertamento del solo requisito sanitario idoneo per accedere alla prestazione di pensione di inabilità ex lege 222/84, né si ravvisa una parte “maggiormente soccombente” a fronte di più domande proposte dalle parti, né risulta un parziale accoglimento in relazione all’unica domanda articolata in più capi rispetto ad alcuno dei quali sia registrato un rigetto, neppure sotto il profilo di un minor valore o di una parziale quantità (cfr. sul tema, Cass. ord. n. 31444/2023, ord. n. 13212/2023 e S.U. 32061/2022).

8. Sul secondo motivo si richiama quanto innanzi argomentato in ordine ai limiti della domanda di accertamento tecnico preventivo ed al perimetro di quanto in oggetto di omologa, limitando la verifica del requisito extra sanitario al solo interesse ad agire, di cui l’ATP costituisce la proiezione nell’ambito di realizzazione di un concreto risultato utile.

L’affermazione della esistenza postuma del requisito contributivo e dell’assenza del requisito reddituale alla data della domanda amministrativa, quale esplicita ragione per compensare le spese, resta perciò non pertinente nell’economica complessiva del giudizio di accertamento richiesto ed azionato nelle forme dell’art. 445-bis c.p.c.

9. Sul terzo motivo, si osserva che l’indagine del superamento o meno del numero minimo di settimane contributive in copertura nell’ultimo quinquennio non è rilevante nel procedimento in esame, né costituisce oggetto di giudizio, neppure incidentale, ai fini dell’omologa del requisito sanitario; e non integra un idoneo parametro valutativo nel complessivo giudizio di soccombenza formulabile nell’ambito delle altre gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.

Si aggiunga che la non ravvisabilità delle ragioni di bilanciamento degli interessi processuali contrapposti in sede di ATP nello sfasamento temporale della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla decorrenza della prestazione per la maturazione in epoca successiva del requisito extra sanitario, è logicamente coerente con l’ultimo inciso del quinto comma dell’art. 445-bis c.p.c. che prevede la rimessione agli enti competenti, a cui è stato notificato il decreto di omologa inimpugnabile e non modificabile, per la verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, subordinatamente alla quale provvedono al pagamento delle relative prestazioni entro i successivi 120 giorni.

10. In conclusione, l’impugnato decreto, che in parte qua non si è attenuto ai principi dianzi esposti, va cassato nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese processuali per le motivazioni ivi riportate; si dispone pertanto il rinvio al Tribunale di Roma per ulteriore corso sulla relativa statuizione, comprensiva della determinazione delle spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto di omologa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.