CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31309 depositata il 1° dicembre 2025

Licenziamento – Indennità risarcitoria – Giustificato motivo oggettivo – Decadenza – Reintegrazione – Unicità del centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro – Rigetto

Fatti di causa

1.- G.C.L. aveva lavorato alle dipendenze di Z. S.r.l. dal 27/06/1989 con qualifica di impiegato di concetto, inquadrata nel livello 3 CCNL commercio.

Con lettera datata 31/01/2020, a lei pervenuta in data 05/02/2020, la società le aveva comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresentato dal calo del fatturato.

Impugnava il licenziamento deducendo l’insussistenza del motivo addotto, assumendo che Z. S.r.l. e Z.F. S.r.l. costituivano un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, sicché non era possibile scindere la situazione patrimoniale di una società rispetto a quella dell’altra.

Pertanto adìva il Tribunale di Reggio Calabria per ottenere, previo accertamento dell’unicità del centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro, la dichiarazione di nullità e/o di illegittimità e/o di inefficacia del licenziamento, l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna in solido delle due società al pagamento di tutte le retribuzioni dal licenziamento all’effettiva riammissione in servizio sulla base dell’ultima retribuzione globale di fatto mensile di euro 2.103,45; in subordine, la condanna delle due società in solido a pagarle l’indennità risarcitoria fra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2.- Costituitosi il contraddittorio, Z.F. S.r.l. eccepiva la decadenza dall’impugnazione nei suoi confronti; nel merito, entrambe le società contestavano la fondatezza delle domande, di cui chiedevano il rigetto.

3.- Il Tribunale rigettava l’impugnazione all’esito della fase c.d. sommaria di cui al rito introdotto dalla legge n. 92/2012.

Poi rigettava l’opposizione della lavoratrice, confermando la fondatezza dell’eccezione preliminare di decadenza per mancata impugnazione stragiudiziale nei confronti di Z.F. S.r.l. e considerando la decadenza come preclusiva di ogni domanda relativa all’impugnazione del licenziamento.

4.- Espletata l’istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto dalla lavoratrice e, ritenuta sussistente l’unicità del centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro, dichiarava insussistente il giustificato motivo oggettivo, condannava le due società alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e a corrisponderle l’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali e alle spese di lite.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la

Corte territoriale affermava:

a) la presenza di un unico centro di imputazione di cui facciano parte sia il formale datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, sia altro soggetto, rende non necessaria l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento anche nei confronti del secondo soggetto;

b) in tal senso è stato affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’impugnativa stragiudiziale deve essere indirizzata unicamente nei confronti del formale datore di lavoro, in mancanza di un provvedimento scritto o di atto equipollente derivante dall’altro soggetto (Cass. ord. n. 24437/2022);

c) applicando i principi giurisprudenziali sull’unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (Cass. ord. n. 2014/2022), nel caso in esame la documentazione prodotta e l’istruttoria esperita in questo grado consentono di ritenerne sussistenti i presupposti, ossia l’unicità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione fra le attività esercitate dalle due società nell’interesse comune;

d) ne consegue non solo la sussistenza del requisito dimensionale per la tutela reintegratoria (essendo pacifico che la somma dei dipendenti delle due società supera le 15 unità lavorative), ma altresì l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto, posto che i dati di bilancio dimostrano la perdita di esercizio riferibile solo a Z. S.r.l., ma non è emerso alcun riferimento alla situazione economico-finanziaria complessiva dell’intera struttura aziendale, rappresentata dall’unione delle due società;

e) trova applicazione la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, co. 7, L. n. 300/1970, all’esito degli interventi della Corte Costituzionale nn. 59/2021 e 125/2022.

5.- Avverso tale sentenza Z.F. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

6.- L.G.C. ha resistito con controricorso.

7.- Z. S.r.l. è rimasta intimata.

8.- Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

Ragioni della decisione

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 32, co. 4, L. n. 183/2010 per avere la Corte territoriale escluso la decadenza.

Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con l’espressa argomentazione articolata dai Giudici del reclamo, peraltro riportando un principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui in mancanza di un atto formale da parte di soggetto diverso dal formale datore di lavoro, l’onere del lavoratore di impugnare tempestivamente in via stragiudiziale il licenziamento sussiste soltanto rispetto a quest’ultimo che ha intimato il recesso (Cass. ord. n. 24437/2022).

2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di legge” per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’unico centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Questa Corte ha già affermato che nel ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. sez. un. n.23745/2020).

Inoltre il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. ord. n. 20870/2024).

Nel caso in esame tali oneri non sono stati adempiuti.

In secondo luogo, sotto la surrettizia veste della violazione di legge, la ricorrente sollecita a questa Corte una diversa valutazione della documentazione e dell’istruttoria, interdetta in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione per falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c. per essere la Corte territoriale incorsa in un travisamento della prova, omettendo di rilevare che la L. non aveva mai reso la sua prestazione lavorativa in favore di essa società.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha preso espressamente atto che la L. aveva sempre reso la sua prestazione lavorativa in favore della Z. S.r.l..

Nondimeno ha ritenuto tale circostanza ininfluente una volta accertati tutti gli altri elementi dimostrativi dell’unicità del centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro (v. sentenza impugnata, p. 12: “… secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità … non è necessario verificare se il singolo dipendente licenziato abbia o meno reso la propria prestazione lavorativa a vantaggio diretto di entrambe le società apparentemente distinte, poiché “… la rilevata compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a soggetti distinti implica la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario e rende non decisiva la vicenda personale del singolo lavoratore”. Si tratta di una soluzione del tutto ragionevole …”).

Ne deriva che non sussiste alcun travisamento della prova: la Corte territoriale si è limitata a far derivare determinate conseguenze giuridiche dall’accertamento istruttorio di una pluralità di elementi, ritenuti dimostrativi dell’unicità del centro di imputazione datoriale del rapporto di lavoro e tali da rendere irrilevante e comunque ininfluente la circostanza – pure accertata – dell’esecuzione della prestazione lavorativa della L. solo in (apparente) favore di Z. S.r.l. e non pure di Z.F. S.r.l..

4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. per avere la Corte territoriale condannato entrambe le società al rimborso di tutte le spese di lite.

Il motivo è infondato, sia in conseguenza del rigetto dei precedenti, sia per il principio della soccombenza, esattamente applicato dalla Corte territoriale.

5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1-bis, d.P.R. cit., se dovuto.

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