CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31368 depositata il 1° dicembre 2025

Comportamento illecito – Risarcimento del danno – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Diffamazione – Conflittualità – Conciliazione giudiziale – Cessazione della materia del contendere

Rilevato in fatto e in diritto che

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello, confermando la pronuncia del giudice di prime cure e respingendo l’appello di C.F., ha rigettato la domanda della stessa, proposta nei confronti della collega M.M. e della RAI-Radiotelevisione Italiana, di accertamento di un comportamento illecito in occasione di uno specifico episodio e di alcune note di redazione (rispettivamente del 20.1.2011 nonché del 7.4.2011 e del 22.2.2012) e di conseguente condanna al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

2. La Corte territoriale, alla luce degli elementi istruttori (di fonte documentale, compresa una registrazione di una parte di conversazione tra le colleghe giornaliste, e testimoniale) acquisiti, ha ritenuto di escludere la configurazione di un comportamento illecito di aggressione e di diffamazione in quanto erano emerse frasi offensive proferite dal Caporedattore centrale nei confronti della giornalista, in occasione del colloquio del 20.1.2011, ma le stesse dovevano calarsi in un contesto di conflittualità provocato dalla stessa F., che aveva agito (anche registrando occultamente parte della discussione) in modo tale da indurre la interlocutrice a perdere il controllo del suo comportamento.

3. Avverso tale sentenza la giornalista ha proposto ricorso affidato a tre motivi; la giornalista Caporedattore e la società hanno resistito con controricorso.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

5. In corso di causa, prima dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato verbale di conciliazione giudiziale nell’ambito del quale la F. rinuncia a proseguire il giudizio di cassazione (avverso la sentenza della Corte di appello n. 2851/2021) e le parti dichiarano concordemente di chiedere la cessazione della materia del contendere, con spese compensate.

6. Deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra tutte le parti, in quanto la definizione della lite, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

Dichiara cessata tra le parti la materia del contendere, spese integralmente compensate.