Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31372 depositata il 1° dicembre 2025

Esclusa la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.: la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del lavoratore per mobbing e malattia professionale

Fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermando la pronuncia del Tribunale di Taranto, respingeva la domanda proposta da A.A. per l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, SEMAT Spa, ex art. 2087 cod. civ., per essere stato esposto a comportamenti di mobbing e per aver acquisito patologie ad eziologia professionale derivanti da condotte illegittime e inadempienti del datore di lavoro.

2. La Corte distrettuale, ha sottolineato che – dalle risultanze probatorie acquisite – non poteva ravvisarsi alcun profilo di responsabilità della società in quanto difettava la prova dell’illecito contrattuale asseritamente commesso, essendo stata viceversa fornita in giudizio la dimostrazione che nessuna prescrizione cautelare, generica o specifica, era stata disattesa: con riguardo alla sorveglianza sanitaria, era emerso che il lavoratore era stato sottoposto a visite mediche ed esentato da attività comportanti la movimentazione di pesi incompatibili con lo stato di salute; inoltre, era emerso che il datore di lavoro aveva sempre fornito i dispositivi di sicurezza (DPI) e che tutti gli strumenti utilizzati (ponteggi, container) erano a norma e di moderna concezione tecnica; infine, nessun condotta di mobbing era emersa a danno del lavoratore, e nessuna decisiva rilevanza poteva esplicare l’accertamento giudiziale avvenuto nei confronti dell’INAIL (rendita per sindrome depressiva dovuta all’ambiente di lavoro) in assenza di condotte colpose del datore di lavoro.

3. Il ricorso del lavoratore domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, ritenuto sufficiente, al fine di escludere la responsabilità datoriale, il rispetto delle prescrizioni mediche e la fornitura dei dispositivi di protezione individuale-DPI e per aver posto a carico del lavoratore l’onere di provare la colpevolezza del datore di lavoro.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti nonché vizio costituzionalmente rilevante della motivazione (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1266/2018 emessa nei confronti del lavoratore e dell’INAIL che ha riconosciuto l’eziologia professionale delle patologie sofferte.

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c. e 420 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti avendo, la Corte territoriale, negato il risarcimento del danno pur avendo ammesso l’esistenza della patologia depressiva che affligge il lavoratore, per fatti avvenuti nell’ambiente lavorativo, come accertato dal Tribunale di Taranto, in diverso procedimento, per la costituzione di una rendita nei confronti dell’INAIL.

4. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili e per la parte residua non sono fondati.

5. La dedotta “violazione dell’art. 115 c.p.c.” non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, n. 11892 del 2016, Cass. Sez.U. n. 20867 del 2020), censura non avanzata nel caso di specie.

6. La violazione dell’art. 116 c.p.c. è, poi, configurabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. Sez.U. n. 11892/2016, Cass. Sez.U. n. 20867/2020, nonché, ex plurimis, Cass. n. 13960/2014).

7. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013; Cass. n. 13395/2018, Cass. n. 18092/2020), mentre nella specie parte ricorrente lamenta la mancata assunzione e valutazione di mezzi istruttori.

8. Nel merito, va osservato che il giudice del merito si è conformato all’orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità secondo cui la responsabilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., non è oggettiva, bensì fondata sulla violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore, imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, purché concretamente individuati; ne consegue che va esclusa la possibilità di ricavare dalla norma citata l’obbligo del datore di adottare ogni cautela possibile ed innominata, non potendosi esigere la predisposizione di misure idonee a prevenire ogni evento lesivo (Cass. n. 14066/2019; Cass. n. 37523/2021). L’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, il nesso tra l’una e l’altra, mentre spetta al datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (cfr., da ultimo, Cass. n. 26495/2018, Cass. n. 8911/2019).

9. Questa Corte ha, altresì, recentemente affermato che, in materia di tutela della salute del lavoratore, l’art. 2087 cod. civ. non delinea un’ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, i cui obblighi, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell’esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell’ambiente e dei luoghi in cui il lavoro deve svolgersi, particolarmente quando vengono in questione attività che per loro intrinseche caratteristiche (svolgimento all’aperto, in ambienti sotterranei, in gallerie, in miniera, ecc.) comportano dei rischi per la salute del lavoratore (collegati alle intemperie, all’umidità degli ambienti, alla loro temperatura, ecc.), ineliminabili, in tutto o in parte, dal datore di lavoro; rispetto a detti lavori – importanti una necessaria accettazione del rischio alla salute del lavoratore, legittimata sulla base del principio del bilanciamento degli interessi – non è configurabile una responsabilità del datore di lavoro, se non nel caso in cui questi, con comportamenti specifici ed anomali, da provarsi di volta in volta da parte del soggetto interessato, determini un aggravamento del tasso di rischio e di pericolosità ricollegato indefettibilmente alla natura dell’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere (Cass. n. 1509/2021).

10. Invero, va rammentata la differenza strutturale e funzionale tra le regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai fini del riconoscimento di una rendita INAIL e le azioni di risarcimento del danno promosse, secondo i criteri civilistici dettati dall’art.2087 c.c., dal lavoratore colpito da eventi cagionati dall’espletamento dell’attività lavorativa: la prestazione previdenziale è caratterizzata dall’irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l’indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall’automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge; con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni definiti complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori, ma che presuppongono la violazione di obblighi di comportamento, a protezione della salute del lavoratore (Cass. n. 9166/2017; Cass. n. 22021/2022).

11. Nel caso di specie, la Corte territoriale, in ossequio ai principi innanzi esposti, ha escluso un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro avendo verificato l’adozione, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica e la qualifica del dipendente (il lavoratore ricopriva le mansioni di Caposquadra per lo svolgimento di lavori di edilizia e di pulizia industriale), di tutti i mezzi idonei a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

12. Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese di lite sono liquidate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

13. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di A.A. a norma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 2018.

È STATA DISPOSTA D’UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: A.A.