CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31450 depositata il 7 dicembre 2024

Lavoro – Richiesta pagamento indennità di disoccupazione ordinaria – Inammissibilità

Rilevato che

Con sentenza del giorno 25.9.2020 n. 335, la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, respingeva il gravame proposto da P.V., avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva respinto il ricorso proposto da quest’ultimo nei confronti dell’Inps, volto a ottenere il pagamento dell’indennità di disoccupazione ordinaria richiesta con domanda del 10.10.2011, assumendo di avere lavorato alle dipendenze della C. srl dal 14.5.07 al 22.8.11.

Il Tribunale aveva escluso la sussistenza del diritto alla indennità di disoccupazione ordinaria richiesta, dopo aver accertato che il P. aveva svolto attività lavorativa come dipendente sino al 2000 e quindi, dal gennaio 2007 al dicembre 2008, aveva lavorato come agricolo giornaliero e poi sino al 2011come salariato agricolo.

Ha evidenziato quindi che si trattava di categorie per le quali non è prevista per legge l’indennità di disoccupazione agricola ordinaria.

La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado, perché ha accertato che il ricorrente, nel biennio precedente alla disoccupazione, non aveva versato alcun contributo nella gestione non agricola ai fini della percezione dell’indennità di disoccupazione, e che non vi era alcuna prova contraria agli atti.

Quanto al riconoscimento della indennità di disoccupazione agricola, la Corte del merito ha accertato che a tal fine non era stata proposta alcuna domanda, neppure subordinata, né nel ricorso di primo grado né in quello di appello.

Avverso tale sentenza, V.P. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo (suddiviso in cinque distinti profili), mentre l’Inps non ha svolto difese scritte.

Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione in camera di consiglio.

Considerato che

Con il profilo sub a) del motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 301 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché il difensore dell’Istituto previdenziale in appello si era cancellato dall’Albo professionale in data antecedente all’udienza del 9.9.20 (più precisamente nel mese di aprile 2020), all’esito della quale era stata resa la sentenza impugnata, pertanto, si sarebbe potuto provvedere utilmente alla sua sostituzione; poiché tale sostituzione non era avvenuta, vi era stata violazione della norma indicata in rubrica, con radicale nullità della sentenza emessa.

Con il profilo sub b) del motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 9 del d.lgs. n. 375/93, perché i contributi del ricorrente erano stati erroneamente registrati come agricoli anziché come ordinari, con evidente errore dell’Inps che la Corte del merito non aveva rilevato, ritenendo che si vertesse in tema di contributi agricoli.

Con il profilo sub c) del motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 3 del DPR n. 1049/70, ribadendo che il ricorrente non aveva mai svolto mansioni agricole, quando lavorava alle dipendenze della C. S.r.l., subito prima dello stato di disoccupazione.

Con il profilo sub d) del motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1367 c.c., perché in violazione della norma indicata in rubrica, la Corte d’appello non aveva interpretato il sottostante rapporto assicurativo intercorrente tra il lavoratore e Ente previdenziale nel senso che potesse avere qualche effetto (contributivo) piuttosto che nel senso che non ne aveva alcuno, perché per il lavoratore era, in ipotesi, indifferente la gestione presso cui versare la contribuzione, purché da ciò gliene potesse derivare il beneficio dell’indennità di disoccupazione.

Con il profilo sub e) del motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 1424 c.c., in quanto pur essendo stata inoltrata una istanza di disoccupazione ordinaria, in presenza dei requisiti per fruire di quella agricola, la domanda avrebbe dovuto produrre l’effetto di garantire al lavoratore la fruizione della disoccupazione agricola.

Il profilo sub a) del motivo di ricorso è inammissibile, perché al di là della causa di interruzione non rilevata, manca in capo al ricorrente l’interesse a far valere un eventuale pregiudizio difensivo che solo l’Inps potrebbe far valere trattandosi del proprio difensore, mentre non è stato dedotto alcun pregiudizio per la difesa del ricorrente, ma si tratta della deduzione di un vizio formale, di per sé irrilevante.

I profili sub b), c), d) ed e) del motivo di ricorso sono inammissibili, in quanto, in disparte il fatto che il ricorrente non riporta dove e quando abbia sollevato la maggior parte delle indicate censure nel giudizio di appello, i profili dedotti non si confrontano con la statuizione della Corte del merito che alcun contributo era stato imputato al lavoratore, nella gestione non agricola, nel biennio precedente alla disoccupazione, per poter percepire l’indennità di disoccupazione, né egli riporta dove abbia dedotto e allegato che la mancata imputazione dei contributi era frutto di un errore dell’Inps.

Infine, il ricorrente neppure di confronta con la statuizione, che non è prevista per legge, l’indennità di disoccupazione agricola ordinaria.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps esonera poi il Collegio dal provvedere sulle spese.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.