CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31498 depositata l’ 8 dicembre 2024

Lavoro – Domanda volta a corresponsione a rendita o in subordine indennizzo in capitale in conseguenza di patologia – Etiologia professionale – Accoglimento parziale

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 16.11.2018, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per difetto di nesso causale, la domanda di U.A. volta alla corresponsione della rendita o in subordine dell’indennizzo in capitale che assumeva spettargli in conseguenza della patologia da cui è affetto e di cui aveva allegato l’etiologia professionale;

che avverso tale pronuncia U.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;
che l’INAIL ha resistito con controricorso;

che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

Considerato in diritto

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione degli  artt. 41 c.p. e 2697 c.c., dell’art. 3, T.U. n. 1124/1965, delle tabelle ivi allegate nn. 40 e 41, del d.m. 21.6.2008, dell’art. 132 c.p.c. e degli artt. 195 e 196 c.p.c., variamente criticando la sentenza impugnata per aver ritenuto insussistente il nesso di causalità tra l’attività lavorativa da lui svolta e la malattia di cui è portatore;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 152 att. c.p.c. per aver disposto la Corte territoriale condanna a suo carico alla rifusione delle spese del grado, nonostante che in calce all’atto di appello egli avesse sottoscritto l’apposita dichiarazione concernente i redditi posseduti al fine di esserne esonerato; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver disposto il rinnovo della CTU effettuata in primo grado, hanno confermato il giudizio (di fatto) già espresso in prime cure, escludendo il nesso di causalità tra la patologia di cui l’odierno ricorrente è portatore e l’attività lavorativa da lui svolta in precedenza;

che, tanto premesso, il motivo di censura risulta affatto inammissibile, essendo consolidato il principio secondo cui non è consentita la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 5, c.p.c., non potendo ammettersi la prospettazione di una medesima questione sotto profili logicamente incompatibili quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (così da ult. Cass. n. 3397 del 2024);

che, con riguardo al secondo motivo, va premesso che questa Corte ha già chiarito che dalla previsione di cui all’art. 152 att. c.p.c., che fa carico alla parte, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell’esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle conclusioni dell’atto introduttivo”, impegnandosi “a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente”, si può senz’altro ricavare non solo che l’autocertificazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado può esplicare la sua efficacia anche nelle fasi successive, ma altresì che l’interessato conserva la facoltà di rendere tale dichiarazione nei gradi successivi al primo, ove le condizioni dell’esonero fossero originariamente insussistenti e si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio (così Cass. nn. 16284 del 2011 e 21630 del 2013), per modo che, nell’uno come nell’altro caso, la parte risultata soccombente “non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari”, a meno che non ricorra il caso di cui all’art. 96, comma 1°, c.p.c. (così, testualmente, l’art. 152 att. c.p.c.);

che, risultando documentalmente che l’odierno ricorrente aveva sottoscritto la dichiarazione di esonero ex art. 152 att. c.p.c. in calce all’atto di appello e non potendo pertanto essere assoggettato al pagamento delle spese processuali in difetto di qualsiasi accertamento circa la manifesta infondatezza e temerarietà della sua pretesa, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo, va cassata senza rinvio ex art. 382 comma 3° c.p.c. nella parte in cui ha disposto la sua condanna al pagamento delle spese di lite del grado di appello, trattandosi di pronuncia emessa in una situazione di carenza di potere giurisdizionale affatto analoga a quella del giudice che abbia liquidato le spese in favore della parte rimasta contumace (per la necessità, in tale ultimo caso, di cassare senza rinvio la pronuncia sulle spese v. da ult. Cass. n. 13253 del 2024);

che le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso;

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo.

Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la condanna di U.A. al pagamento delle spese del grado di appello e compensa le spese del presente giudizio di cassazione.