CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31501 depositata il 3 dicembre 2025
Pensione di vecchiaia – Indebito previdenziale – Prescrizione decennale – Rettifica della posizione previdenziale/contributiva – Principio di corrispondenza – Eccezione di non debenza – Inesistenza del dolo – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’avv. A.M. nella controversia con la Cassa forense.
2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della richiesta della Cassa forense di restituzione delle somme indebitamente percepite dall’avv. V.M. — quale dante causa dell’odierno ricorrente — a titolo di pensione di vecchiaia, a seguito della erronea liquidazione di ratei mensili in misura superiore a quelli dovuti (lire 2.429.941 mensili erogati a fronte di lire 929.230 mensili dovuti).
3. Il Tribunale di Nola rigettava le domande proposte dall’odierno ricorrente e dichiarava la sussistenza dell’indebito previdenziale per l’importo complessivo di euro 164.864,41, al netto di quanto già recuperato dalla Cassa. Al tempo stesso dichiarava l’inammissibilità della domanda di restituzione di tale somma siccome irritualmente proposta dalla Cassa forense.
4. La Corte territoriale confermava la sentenza impugnata.
5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’avvocato A.M., con ricorso affidato a tre motivi, illustrato da memoria, ai quali la Cassa forense resiste con controricorso.
6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.1 comma 2 (ed elenco A allegato) e 2 comma 1 del d.lgs. n.509/1994, dell’art.1 commi 260, 261, 262 e 263 della legge n.662/1996, dell’art.112 cod. proc. civ., degli artt. 1175, 1176 comma secondo, 1227 e 2697 cod. civ.
2. Deduce l’inapplicabilità dell’art.1 commi da 260 a 263 della legge n.662/1996 alla ripetizione dell’indebito previdenziale da parte della Cassa, attesa la sua natura di fondazione di diritto privato; che il ricorso introduttivo, erroneamente qualificato dalla Corte territoriale come accertamento negativo dell’indebito previdenziale fondato sulla inesistenza del dolo ex art.1 comma 263 legge n.662/1996, non era fondato nemmeno implicitamente sulla insussistenza del dolo; e che pertanto quest’ultimo, quale elemento costitutivo della pretesa restitutoria della Cassa forense, doveva essere introdotto nel processo per mezzo di una domanda riconvenzionale, e non di una mera eccezione da parte della convenuta.
3. Deduce inoltre l’erroneità della decisione della Corte territoriale con riferimento al rigetto della eccezione di non debenza degli interessi ex art.1227 cod. civ., per il concorso del fatto colposo della Cassa forense.
4. Le disposizioni speciali dettate dall’art.1 commi da 260 a 263 della legge n.662/1996 in materia di ripetizione dell’indebito previdenziale, sono relative alle «prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria» (art.1 comma 260 legge cit.).
5. L’art.1 del d.lgs. n.509/1994, richiamato nelle censure del ricorrente, ha trasformato la Cassa da ente pubblico in fondazione di diritto privato.
6. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale si intende dare continuità, la trasformazione delle Casse professionali, pur avendo inciso sulla forma giuridica dell’ente e sulle modalità organizzative delle sue funzioni, non ha modificato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza (Cass. 12/06/2023 n.16598).
7. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’art.1 comma 263 della legge n.662/1996, perché l’ha ritenuto applicabile alla Cassa, quale persona giuridica gestrice di una forma di previdenza obbligatoria ex art.1 comma 260 della legge cit.
8. Del resto è lo stesso ricorrente a riconoscere l’applicabilità dell’art.1 comma 263 della legge cit. al caso in esame, ben consapevole che troverebbe altrimenti applicazione la disciplina generale stabilita dall’art.2033 cod. civ., a lui più sfavorevole, perché non prevede alcuna ipotesi di esenzione dalla ripetizione delle somme pagate e non dovute.
9. Con riferimento alla questione del malgoverno del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il motivo è inammissibile ex art.366 comma primo n.6 cod. proc. civ., perché la parte ricorrente pur dolendosi della erronea interpretazione della domanda giudiziale, oltre che della indebita statuizione sulla eccezione del dolo del pensionato ex art.1 comma 263 legge n.662/1996, non ha trascritto nelle parti rilevanti per apprezzare il motivo di ricorso né il ricorso introduttivo, né la comparsa di costituzione e risposta della Cassa forense avanti al giudice di prime cure.
Ciò non consente a questa Corte di poter apprezzare la sussistenza della violazione di legge che forma oggetto della prima parte del motivo.
10. Con riferimento alla questione del rigetto della eccezione ex art.1227 cod. civ., il motivo è inammissibile.
L’eccezione de qua presuppone l’accertamento di un effettivo fatto colposo del creditore che ha concorso a cagionare il danno.
Il ricorrente deduce che tale colpa sarebbe integrata nella «negligenza nella gestione dell’intero rapporto previdenziale».
La Corte territoriale, nel confermare la sentenza del giudice di prime cure, ha ritenuto che non fosse «comprovata la negligenza della Cassa».
11. Il motivo si risolve ─ in parte qua ─ pertanto nella rivalutazione dell’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici del merito, in questa sede non sindacabile nei termini prospettati dal motivo di ricorso, e dunque è inammissibile.
12. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2946 cod. civ., degli artt.19 e 20 della legge n.576/1980, degli artt.1 comma 2 (ed elenco A allegato) e 2 del d.lgs. n.509/1994.
13. Deduce che la Corte territoriale ha violato i principi di diritto stabiliti da Cass. n.501/2009 e Cass. n. 7621/2015 laddove ha ritenuto il diritto della Cassa di procedere alla rideterminazione dell’assegno pensionistico percepito dall’avv. V.M. oltre il termine di decennale di prescrizione, da computarsi a far tempo dalla corresponsione del primo rateo pensionistico, avvenuta nell’aprile 1993.
14. Il motivo è infondato.
Nella sentenza 15/04/2015 n.7261 questa Corte ha ritenuto che: «il potere della Cassa di rettificare la misura della pensione da essa liquidata può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, secondo quanto è dato desumere dalla L. n. 576 del 1980, art. 20, che prevede la facoltà dell’ente previdenziale di controllare, all’atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni. (Cass., 13 gennaio 2009, n. 501).
6.2. In particolare, la Corte ha escluso che la Cassa possa in ogni tempo incidere sul rapporto previdenziale, affermando che la rettificabilità senza limiti temporali della posizione previdenziale – contributiva dell’iscritto in tanto può essere esercitata in quanto specificamente prevista da una puntuale disposizione, ed ha aggiunto che l’ordinamento della Cassa non presenta traccia di una siffatta disposizione, con riferimento all’ipotesi di errore nella misura dei contributi accreditati.
Al contrario, l’art. 20 citato offre un’indicazione in senso opposto, laddove attribuisce alla Cassa la facoltà di controllare, all’atto della domanda di pensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annuali dei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallo stesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni.
Il che depone per l’esistenza di un limite temporale all’esercizio di tale potere in un’ottica di prevalenza dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto all’esigenza di far valere, senza limiti di tempo, la esatta corrispondenza della posizione contributiva previdenziale alle regole disciplinanti la sua configurazione.
Ciò a differenza di quanto è invece previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, a proposito delle gestioni affidate all’INPS, in ragione della diversa natura giuridica degli enti gestori, che giustifica una diversa disciplina in cui – per l’ente di gestione con personalità di diritto privato – si esalta il criterio dell’efficienza affidata alla responsabilità e diligenza del gestore, facendo salva per lo stesso la possibilità di rettifica in ogni tempo solo in presenza di fondamentali interessi pubblici quali quelli sottesi al divieto di esercizio professionale in regime d’incompatibilità (L. n. 319 del 1975, art. 2, comma 3, cit.)».
15. La Corte territoriale ha richiamato questi principi di diritto, e ne ha fatto esatta applicazione laddove ha ritenuto che il potere di rettifica della Cassa forense potesse essere esercitato «nei limiti della prescrizione decennale», computati a far tempo dal 22/10/2004, ossia data di presentazione da parte dell’avv. V.M. della domanda di rideterminazione della pensione.
16. Con riferimento al tema della decorrenza della prescrizione decennale, la parte ricorrente deduce che il dies a quo è quello della corresponsione del primo rateo di pensione, avvenuto nell’aprile 1993, e non quello del momento in cui la Cassa forense ha avuto contezza della erroneità delle somme erogate (22/10/2004).
17. In termini generali si è ritenuto che il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione del pagamento indebito – eseguito per il caso di mancanza originaria (e non sopravvenuta) della causa solvendi – decorre dal momento dell’erogazione e non da quello dell’accertamento dell’illegittimità del pagamento a seguito delle verifiche esperite (cfr. Cass. 23/07/2024 n.20427).
18. Sul punto la Corte territoriale ha ritenuto che la somma da recuperare «è stata determinata nei limiti della prescrizione decennale», con implicito ma univoco riferimento alla estinzione per prescrizione della ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in data antecedente al decennio rispetto alla data di interruzione della prescrizione (raccomandata A.R del 05/08/2008); e dunque dei ratei pagati prima del 05/08/1998.
19. Nel motivo di ricorso non viene prospettato in modo specifico che la Cassa ha preteso il pagamento di ratei prescritti, perché pagati prima del 05/08/1998.
Dunque, dal motivo non risulta quale sarebbe il risultato utile che conseguirebbe dall’accoglimento del motivo di ricorso.
Rectius, il motivo di ricorso non prospetta che la Cassa forense abbia preteso la restituzione anche dei ratei indebitamente erogati ma prescritti.
Sotto questo profilo il motivo è inammissibile perché non risulta l’interesse ad impugnare ex art.100 cod. proc. civ.
20. Con il terzo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione dei principi in tema di prescrizione del diritto di ricalcolo della pensione e ripetibilità dell’indebito pensionistico, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
21. Il motivo è inammissibile perché ha per oggetto la fattispecie astratta applicabile al caso in esame, e non un fatto della natura.
22. La valutazione complessiva dei motivi di ricorso conduce al suo rigetto.
23. Il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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