CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31504 depositata l’ 8 dicembre 2024

Lavoro – Domanda di rendita per malattia di origine professionale – Rigetto

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 22.5.2019, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di D.A. volta a conseguire la rendita asseritamente dovutagli per la malattia di cui è portatore, di cui assumeva l’origine professionale;

che avverso tale pronuncia D.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INAIL ha resistito con controricorso;

che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

Considerato in diritto

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sull’eccezione di inammissibilità dell’appello da lui tempestivamente sollevata per non avere l’INAIL compiutamente censurato nel proprio gravame la pronuncia di prime cure ed essersi limitato a reiterare le argomentazioni già svolte nella memoria di costituzione di primo grado;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per avere la Corte territoriale aderito alle risultanze della CTU disposta in seconde cure senza tener conto dei rilievi critici svolti dal CTP e procedere a rinnovo della consulenza;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7, 66, 85 e 131 ss., T.U. n. 1124/1965, nonché degli artt. 2697 e 2728 c.c. e 41 c.p., per avere la Corte di merito escluso l’etiologia professionale della patologia di cui egli è portatore senza indagare circa la sussistenza di fattori di per sé soli in grado di determinarla e senza operare il giudizio controfattuale relativo alla probabilità di verificazione dell’evento lesivo in assenza di esposizione professionale;

che, al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver dato atto che l’appello dell’INAIL aveva censurato la sentenza di prime cure proprio sotto il profilo dell’affermata origine professionale della malattia di cui è portatore il ricorrente, rimarcando come in sede amministrativa fosse stata disconosciuta la sussistenza di alcun nesso causale tra la sua pregressa attività lavorativa (che aveva comportato esposizione ad amianto) e la malattia stessa, hanno fatto proprio il giudizio del CTU di seconde cure, il quale, all’esito dell’esame peritale, ha escluso la sussistenza di qualsivoglia nesso di causalità tra la pregressa esposizione all’amianto e il carcinoma al colon di cui è portatore l’odierno ricorrente, all’uopo richiamando sia gli approdi della letteratura scientifica internazionale (che non si è espressa nemmeno in termini di probabilità “circa il nesso causale fra tale esposizione e l’insorgenza di tumori del tubo digerente”: così la sentenza impugnata, pag. 4), sia le risultanze dell’esame istologico e degli esami al torace documentati a carico del ricorrente, che avevano evidenziato non solo una verosimile origine del carcinoma nell’evoluzione maligna di un polipo intestinale, ma soprattutto la totale assenza di alterazioni dovute all’amianto a carico dell’apparato respiratorio, concludendo nel senso “che l’etiologia della malattia […] è ben diversa dall’esposizione all’amianto” (ibid.) e che comunque non può in alcun modo affermarsi che “il cancro al colon retto sia ricollegabile con un elevato grado di probabilità all’esposizione all’amianto” (ibid., pag. 6);

che, tanto premesso, il primo motivo è infondato, atteso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia su di un’eccezione d’inammissibilità dell’appello allorché la sentenza abbia valutato nel merito i motivi di gravame, dovendo piuttosto ritenersi che l’eccezione sia stata implicitamente rigettata (così, tra le più recenti, Cass. n. 29191 del 2017, sulla scorta di precedenti conformi);

che il secondo motivo è invece inammissibile, essendo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui il giudizio concernente la sussistenza o meno del nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta e l’insorgenza di una malattia professionale costituisce un tipico apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito (così da ult. Cass. n. 31511 del 2022) e non veicolando le censure altro che un mero dissenso diagnostico, non deducibile in questa sede di legittimità (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 24959 del 2017);

che infondato, infine, è il terzo motivo, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi di diritto più volte espressi da questa Corte di legittimità in materia di accertamento del nesso causale (da valutarsi secondo il giudizio controfattuale della preponderanza dell’evidenza, altrimenti detto del “più probabile che non”: cfr. per tutte Cass. S.U. n. 576 del 2008 e, più recentemente, Cass. nn. 7760 del 2020 e 16199 del 2024);

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di parte ricorrente.