CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31505 depositata l’ 8 dicembre 2024

Licenziamento – Accertata insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento – Reintegrazione c.d. attenuata – eventuali difformità tra il capitolato speciale di appalto (e segnatamente il suo art. 54), che indicava in undici i dipendenti attualmente impiegati per il servizio nel Comune di Arienzo, e l’effettivo numero di dipendenti dell’impresa uscente addetti a quel servizio (dodici) non poteva riverberarsi in danno dei lavoratori aventi diritto all’assunzione, ai sensi dell’art. 6 CCNL, alle dipendenze dell’impresa subentrante

Rilevato che

1.- C.D.L.C. era stata dipendente di E. spa fino all’08/02/2020, data in cui aveva ricevuto la lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Impugnava per vari motivi il licenziamento, prospettandone in primo luogo la nullità perché discriminatorio e ritorsivo, nonché l’illegittimità sotto molteplici profili.

Adìva pertanto il Tribunale di S. M. Capua Vetere secondo il rito introdotto dalla legge n. 92/2012 per ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della società al risarcimento del danno.

2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale adìto dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Benevento.

3.- Riassunto tempestivamente il giudizio, il Tribunale di Benevento disponeva il mutamento del rito in quello ordinario del lavoro.

L’istanza cautelare di reintegrazione, proposta dalla D.L.C. ai sensi dell’art. 700 c.p.c. veniva rigettata.

Anche il reclamo da lei proposto veniva rigettato dal medesimo Tribunale in composizione collegiale.

4.- All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannava la società a pagare l’indennità risarcitoria pari a trentasei mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.

5.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla lavoratrice e, in parziale accoglimento di quello proposto dalla società, rideterminava l’indennità risarcitoria nel minore importo di diciotto mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. e compensava le spese del grado.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) non sussiste il giustificato motivo oggettivo addotto, atteso che la D.L. era dipendente dell’impresa uscente e addetta da oltre 240 giorni al cantiere oggetto del nuovo appalto aggiudicato da E. spa e quindi aveva diritto al “passaggio di cantiere”;

b) infatti non è contestato che la lavoratrice avesse diritto ad essere assunta dall’impresa subentrante nell’appalto (E. spa), tanto è vero che quest’ultima l’ha assunta a gennaio 2020 proprio ai sensi dell’art. 6 CCNL;

c) non può essere applicato l’art. 7 CCNL, poiché questa clausola prevede una procedura volta a trovare un’intesa sindacale, con salvezza del potere datoriale nel caso di esito infruttuoso della trattativa, soltanto nel caso in cui sopravvenga una modifica contrattuale rispetto all’aggiudicazione, caso non ricorrente nella specie;

d) dunque non sussiste il motivo addotto, ossia l’esubero di una unità di 5^ livello rispetto al capitolato d’appello e la conseguente necessità di soppressione di una delle due unità aventi diritto al “passaggio di cantiere”;

e) altrimenti si consentirebbe ad E. spa di eludere l’art. 6 CCNL, perché avrebbe assunto la D.L. a gennaio 2020 e poi l’avrebbe legittimamente potuta licenziare un mese dopo perché eccedentaria rispetto al capitolato d’appalto;

f) inoltre manca la prova di aver ottemperato al repechage e quindi dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni anche inferiori;

g) fondato è invece il motivo di gravame circa la misura dell’indennità risarcitoria riconosciuta dal Tribunale, effettivamente sproporzionato;

h) va considerato che, a seguito di C. Cost. n. 194/2018, occorre tenere conto sia dell’anzianità di servizio, sia degli altri criteri previsti in via generale dalla disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti);

i) nella specie il Tribunale ha completamente obliterato il criterio dell’anzianità di servizio, risalente a marzo 2017 e quindi a circa tre anni prima del passaggio di cantiere del gennaio 2020, avendo dato risalto solo agli altri criteri;

j) pertanto, considerati la minima anzianità di servizio della lavoratrice (ciò che ha indotto la società a sceglierla come quella da licenziare fra i due dipendenti inquadrati nel 5^ livello) ma altresì il comportamento della società, che ha proceduto al licenziamento appena un mese dopo l’assunzione, l’indennità risarcitoria va determinata in 18 mensilità;

k) il primo motivo di appello della lavoratrice – secondo cui vi sarebbe stato un primo licenziamento per giusta causa in data 30 gennaio 2020, pur invalido perché orale e privo di contestazione disciplinare, sicché il secondo licenziamento sarebbe tamquam non esset – è infondato, poiché è pacifico che la D.L. ha lavorato fino al 06 febbraio 2020, in quanto la comunicazione UNILAV di licenziamento per giusta causa in data 30/01/2020 era stato un errore del preposto poi corretto dalla società;

l) in ogni caso, anche a voler seguire il ragionamento della lavoratrice, il secondo licenziamento per g.m.o. sarebbe comunque valido sul piano formale, in quanto volto a rimediare al vizio formale del primo licenziamento mediante la sua rinnovazione sia pure per motivi diversi (Cass. n. 106/2013; Cass. n. 1233/2011), sicché ella avrebbe diritto soltanto alla retribuzione per i giorni dal 30 gennaio 2020 al 6 febbraio 2020, già percepita;

m) infondato è pure l’altro motivo di gravame, con cui la lavoratrice si è doluta del rigetto della domanda di nullità del licenziamento perché discriminatorio o ritorsivo;

n) infatti è risultata accertata la ragione economica indicata nella lettera di recesso (numero di dipendenti indicati nel capitolato speciale di appalto inferiore di un’unità rispetto al numero dei dipendenti dell’impresa uscente), sicché non sussiste la ritorsività come motivo illecito, che avrebbe dovuto essere esclusivo, unico e determinante; al contrario è emersa come effettiva la ragione addotta, ossia l’avere la società scoperto dopo l’aggiudicazione che i dipendenti da assumere erano dodici e non undici, come invece indicato nel capitolato d’appalto;

o) quanto poi alla scelta della D.L. piuttosto che del D.A., in ogni caso l’eventuale violazione della sua correttezza avrebbe determinato soltanto una tutela indennitaria nel regime di cui al d.lgs. n. 23/2015;

p) comunque la scelta della D.L. si è rivelata conforme a correttezza e a buona fede e non discriminatoria, considerati la maggiore anzianità di servizio ed il maggior carico di famiglia del D.A. (altro dipendente di 5^ livello che poteva essere licenziato per quello stesso motivo oggettivo);

q) in conclusione mancano indici significativi, gravi, precisi e concordanti che avvalorino l’assunto della lavoratrice di essere stata licenziata perché donna.

6.- Avverso tale sentenza D.L.C.C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

7.- E. spa ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi. Ha poi depositato memoria.

8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

Considerato che

RICORSO PRINCIPALE

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2118 e 2121 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante il primo licenziamento orale per giusta causa.

Il motivo è inammissibile.

Ad onta del titoletto, esso è volto a censurare l’esclusione del carattere ritorsivo del secondo licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

Inoltre la ricorrente non si confronta con quella parte della sentenza d’appello, in cui il collegio ha condiviso il principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità (Cass. n. 3986/2015), secondo cui ai fini della sussistenza e dell’accertamento di un licenziamento ritorsivo, non è sufficiente che il licenziamento sia (anche palesemente) ingiustificato, in quanto è invece necessario che il motivo asseritamente illecito sia stato unico e determinante ed il lavoratore ne abbia fornito prova, anche presuntiva, esito ritenuto insussistente nel caso in esame.

Infine il motivo è volto a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento di determinate circostanze di fatto, interdetto in sede di legittimità.

In diritto neppure è fondato l’assunto della ricorrente, secondo cui il secondo licenziamento era stato intimato in assenza di qualunque vincolo giuridico fra le parti, ormai estinto dal primo: stando alla prospettazione della stessa ricorrente, il primo licenziamento del 30 gennaio 2020 era nullo per difetto di forma scritta ad substantiam e quindi non aveva prodotto l’effetto estintivo del rapporto di lavoro.

Tanto è vero che la Corte territoriale ha evidenziato l’accertamento del fatto che le prestazioni lavorative erano state rese dalla D.L. anche dopo quel primo licenziamento e precisamente fino al 06 febbraio 2020.

E giammai la nullità di quel primo licenziamento avrebbe potuto portare alla reintegrazione nel posto di lavoro, poiché il rapporto era stato poi estinto dal secondo licenziamento ricevuto dalla lavoratrice pochissimi giorni dopo, l’08 febbraio 2020.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5) (rectius n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1175 e 2121 c.c. nonché 2 d.lgs. n. 23/2015 per avere la Corte territoriale escluso la natura ritorsiva e discriminatoria del secondo licenziamento e per avere comunque escluso la tutela reintegratoria pur a fronte dell’accertata insussistenza del motivo oggettivo posto a giustificazione del licenziamento.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di molteplici circostanze di fatto indiziarie – secondo la ricorrente – dell’intento ritorsivo, apprezzamento interdetto in sede di legittimità.

La censura relativa alla mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate in tal senso dalla lavoratrice non si confronta con l’ulteriore ratio decidendi utilizzata dalla Corte territoriale, secondo la quale seppure ella avesse provato come vere le circostanze dedotte nei capitoli di prova, ugualmente non sarebbe stato evincibile il motivo ritorsivo con il suo necessario carattere di esclusività determinante.

Il motivo è invece fondato con riguardo alla forma di tutela da riconoscere in caso di accertata insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Va premesso che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 125/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 7, secondo periodo, L. n. 300/1970, come modificato dall’art. 1, co. 42, lett. b), L. n. 92/2012, limitatamente alla parola “manifesta”.

Dunque a prescindere dal carattere “manifesto” o “non manifesto” della predetta insussistenza del fatto addotto come giustificato motivo oggettivo, comunque la forma di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato è quella della reintegrazione c.d. attenuata di cui all’art. 18, co. 7, L. n. 300 cit. (che rinvia a quella prevista dall’art. 18, co. 4).

Questo regime è rimasto invariato a seguito del d.lgs. n. 23/2015 e, quindi, per gli assunti dopo l’entrata in vigore di tale corpus normativo.

La Consulta, infatti, con sentenza n. 128/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23 cit. nella parte in cui non prevede che la tutela ivi disposta (id est annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, ma in ogni caso non superiore a dodici mensilità, nonché condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva) si applichi non soltanto al licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ma anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia parimenti dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

Ciò posto, va considerato che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) “l’insussistenza del fatto” contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente nella sua materialità, ma privo del carattere di illiceità, offensività o antigiuridicità, ossia privo di rilievo disciplinare (ex multis Cass. ord. n. 3655/2019 in relazione all’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970, come modificato dall’art. 1, co. 42, lett. b), L. n. 92/2012; Cass. n. 12174/2019 e Cass. ord. n. 30469/2023 in relazione all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015).

Assume pertanto pregnante rilievo la stretta simmetria imposta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 128/2024, sul piano della tutela, fra licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, da un lato, e quello per giustificato motivo oggettivo, dall’altro (“Il recesso datoriale offende la dignità del lavoratore per la perdita del posto di lavoro quando non sussiste il fatto materiale allegato dal datore di lavoro a suo fondamento, quale che sia la qualificazione che ne dia il datore di lavoro, sia quella di ragione d’impresa sia quella di addebito disciplinare”: v. par. 15, quinto capoverso, del Considerato in diritto).

Infatti tale simmetria impone di ritenere allora rilevante anche per quest’ultimo non soltanto l’insussistenza del fatto inteso nella sua storicità o materialità del suo accadimento, ma pure quella del fatto inteso nella sua rilevanza giuridica come possibile giustificato motivo oggettivo.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha accertato la sussistenza del fatto nella sua materialità (numero di dipendenti dell’impresa uscente effettivamente superiore di una unità a quello indicato nel capitolato di appalto), ma ha valutato che quel fatto giammai avrebbe potuto integrare gli estremi di un giustificato motivo oggettivo, pena l’inammissibile vanificazione della garanzia occupazionale prevista dall’art. 6 CCNL di settore.

Ne deriva che i giudici d’appello non hanno applicato la tutela reintegratoria di cui all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015 soltanto in virtù della formulazione della norma vigente al momento della loro decisione.

Orbene, la sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale n. 128/2024 ha efficacia retroattiva, come si evince dall’art. 30 L. cost. n. 87/1953, sicché esplica la sua efficacia anche con riguardo ai rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora pendenti e cioè non ancora esauriti, per tali dovendosi intendere quei rapporti nell’ambito dei quali non siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza per l’esercizio dei relativi diritti e per i quali non si sia formato il giudicato.

Tale principio riguarda anche le sentenze “additive” (Cass. ord. n. 10519/2019) e si giustifica per il fatto che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può più regolare alcun rapporto giuridico.

Questa efficacia della sentenza costituzionale n. 128 cit. impone allora a questa Corte di cassare la decisione di secondo grado e di rinviare al medesimo giudice di appello, affinché faccia esatta applicazione del regime di tutela come risultante dal d.lgs. n. 23 cit. a seguito di quella pronunzia “additiva” sopra ricordata.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 6 L. n. 604/1966 e la violazione degli artt. 1352, 1366 e 1367 c.c. per avere la Corte territoriale escluso anche la natura discriminatoria del licenziamento.

Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 24, 111 Cost., 116, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c. per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di gravame relativo alla mancata ammissione delle prove testimoniali da lei articolate per dimostrare il carattere ritorsivo e discriminatorio del licenziamento.

Entrambi i motivi restano assorbiti dall’accoglimento per quanto di ragione del secondo.

RICORSO INCIDENTALE

5.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente incidentale lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 3 L. n. 604/1966, 6 e 7 CCNL igiene urbana, per avere la Corte territoriale escluso che la società avesse dimostrato il giustificato motivo oggettivo e comunque di aver adempiuto l’obbligo di repechage.

Il motivo è inammissibile, perché resta ferma l’altra – e principale – ratio decidendi, secondo cui la ragione addotta (ossia la scoperta di un numero di addetti da assumere superiore di un’unità a quello indicato nel capitolato d’appalto) non poteva essere riconosciuta legittima alla luce delle previsioni del contratto collettivo, pena un’evidente elusione della garanzia offerta dall’art. 6 CCNL.

Il motivo è parimenti inammissibile, perché, con riguardo alle previsioni del CCNL, non si confronta con l’ulteriore ratio decidendi, secondo cui l’art. 7 CCNL (relativo alla procedura di consultazione sindacale per eventuali decisioni in merito alla persistenza dei rapporti di lavoro) è inapplicabile al caso concreto, perché clausola riferita soltanto a “sopravvenute modificazioni contrattuali” (o a “innovazioni di carattere tecnologico, riorganizzazione/ristrutturazione di servizi”) che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, fattispecie nella specie ritenute insussistenti.

Dunque in modo conforme a diritto la Corte territoriale ha affermato che eventuali difformità tra il capitolato speciale di appalto (e segnatamente il suo art. 54), che indicava in undici i dipendenti attualmente impiegati per il servizio nel Comune di Arienzo, e l’effettivo numero di dipendenti dell’impresa uscente addetti a quel servizio (dodici) non poteva riverberarsi in danno dei lavoratori aventi diritto all’assunzione, ai sensi dell’art. 6 CCNL, alle dipendenze dell’impresa subentrante.

Va in conclusione ribadito che quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto il motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendi non censurata.

6.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2015 relativamente alla quantificazione dell’indennità risarcitoria.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo del ricorso principale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il secondo, dichiara assorbiti gli altri; dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e assorbito il secondo; cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, in relazione al motivo del ricorso principale accolto, nonché per la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso incidentale a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.