CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31578 depositata il 9 dicembre 2024
Lavoro – Ratei di indennità di accompagnamento – Accoglimento
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 15.4.2019, il Tribunale di Sulmona, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ha condannato l’INPS a corrispondere a L.P. i ratei di indennità di accompagnamento maturati dal dante causa A.A.M.D.A. dal 24.5.2018 al 7.1.2019;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;
che L.P., nella spiegata qualità, è rimasta intimata;
che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
Considerato in diritto
che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull’eccezione preliminare volta a contestare che il dante causa dell’odierna intimata avesse mai presentato domanda amministrativa per la prestazione per cui è causa;
che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. n. 533/1973, degli artt. 1 e 2, d.m. 9.11.1990, in relazione alla legge n. 18/1980, dell’art. 1, d.P.R. n. 698/1994, e dell’art. 20, d.l. n. 78/2009 (conv. con l. n. 102/2009), per avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza del diritto alla prestazione in assenza di specifica domanda amministrativa;
che, con il terzo motivo, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 3, l. n. 18/1980, e dell’art. 445-bis c.p.c. per avere il Tribunale pronunciato sentenza di condanna al pagamento della prestazione, per di più anche per il periodo in cui il dante causa dell’odierna intimata era stato ricoverato presso strutture pubbliche;
che, al riguardo, va premesso che il Tribunale, dopo aver dato atto che il ricorso in opposizione dell’INPS era stato proposto adducendo a fondamento la circostanza che, non essendo mai stata presentata una domanda amministrativa concernente l’indennità di accompagnamento, il giudizio promosso per contestare gli esiti della visita di revisione disposta per l’accertamento della permanenza dei requisiti per le prestazioni di invalidità civile già godute dal de cuius non avrebbe potuto mettere capo all’attribuzione di una provvidenza differente come l’indennità di accompagnamento, ha reputato che, non essendo stato contestata la sussistenza del requisito sanitario riconosciuto nella fase di accertamento tecnico preventivo, “le istanze prospettate nell’odierno procedimento […] da parte dell’INPS [fossero] destituite di fondamento sia in fatto che in diritto e [andassero] rigettate” (così la sentenza impugnata, pag. 8);
che, tanto premesso, è evidente che il Tribunale, lungi dall’omettere la pronuncia sull’eccezione di improponibilità della domanda, l’ha piuttosto rigettata;
che, se quanto appena rilevato priva di consistenza la censura di cui al primo motivo, non è meno vero che la motivazione rassegnata per rigettare l’eccezione d’improponibilità è palesemente erronea;
che la necessità della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione di accesso ad un determinato beneficio previdenziale o assistenziale, costituisce, invero, principio generale dell’ordinamento, che – oltre ad essere di norma positivamente stabilito nella legislazione che istituisce e regola le diverse provvidenze – risulta in termini generali enunciato dall’art. 443 c.p.c., il quale, nel prevedere che la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui all’art. 442 c.p.c. non è procedibile se non quando siano esauriti (o si debbano considerare esauriti) i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa, viene ormai costantemente interpretato da questa Corte di legittimità nel senso che la previa presentazione della domanda amministrativa è viceversa condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria, con ciò dovendosi intendere che, a differenza del ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo di cui all’art. 443 c.p.c., la presentazione della domanda condiziona lo stesso sorgere del diritto del privato da tutelare eventualmente davanti all’autorità giudiziaria, diritto che non può ritenersi sorto (unitamente allo speculare obbligo dell’ente previdenziale di provvedervi) anteriormente al perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva che nella presentazione della domanda all’ente previdenziale trova appunto il suo incipit (così già Cass. n. 6526 del 1983; più di recente v. in tal senso Cass. n. 732 del 2007 e, da ult., Cass. n. 41571 del 2021);
che, proprio per ciò, questa Corte ha escluso che la domanda volta a conseguire l’indennità di accompagnamento possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di altro e diverso beneficio connesso all’invalidità civile ovvero nella mera presentazione di un certificato medico attestante l’aggravamento delle condizioni di salute verificatosi dopo la presentazione della domanda diretta al conseguimento dell’assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità, non potendo in contrario invocarsi il disposto di cui all’art. 149 att. c.p.c., che – limitandosi a prevedere che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi nella fase giudiziaria – circoscrive la rilevanza di tali aggravamenti sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale richiesto con l’originaria domanda amministrativa (Cass. nn. 12643 del 1998, 6941 del 2005 e 1271 del 2011);
che, non essendosi il Tribunale conformato agli anzidetti principi di diritto, la sentenza impugnata, assorbito il terzo motivo, va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso proposto da L.P. ;
che nulla va statuito sulle spese di lite ex art. 152 att. c.p.c.;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da L.P. n.q.-
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