CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31581 depositata il 9 dicembre 2024

Lavoro – Ricorso in opposizione ad accertamento tecnico preventivo – Riconoscimento requisito sanitario utile ai fini dell’assegno ordinario d’invalidità – Rigetto

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 26.4.2019, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. proposto dall’INPS in esito alla fase sommaria nel corso della quale a M.M. era stato riconosciuto il requisito sanitario utile ai fini dell’assegno ordinario d’invalidità;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che M.M. è rimasta intimata;

che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 27.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

Considerato in diritto

che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 445-bis c.p.c. per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità del ricorso sul presupposto che né l’atto di contestazione di cui all’art. 445-bis, cit., comma 4°, né il successivo ricorso in opposizione, di cui al comma 6°, erano stati presentati dopo il decreto con cui il giudice procedente aveva fissato il termine per la presentazione delle contestazioni medesime, ancorché entrambi gli atti fossero stati depositati anteriormente al decreto cit.;

che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere il Tribunale conseguentemente esaminato la contestazione concernente la mancata allegazione della sussistenza del requisito contributivo, già proposta all’atto della costituzione nella fase sommaria;

che, con riguardo al primo motivo, va premesso che l’art. 445-bis c.p.c. dispone, al quarto comma, che “il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio”, e prosegue al sesto comma prevedendo, per quanto qui rileva, “la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio”;

che, come emerge dal chiaro disposto della norma, tanto il termine per il deposito delle contestazioni quanto quello, successivo, per la proposizione del ricorso sono espressamente qualificati come perentori;

che, nel caso di specie, risulta dalla sentenza impugnata che, a seguito del deposito della relazione peritale in data 4.12.2018, a conclusione della CTU esperita in fase sommaria, l’INPS presentò il proprio atto di contestazione in data 11.12.2018, facendovi seguire, in data 12.12.2018, il ricorso in opposizione, mentre il decreto giudiziale che a tanto autorizzava le parti è stato emesso solo in data 17.12.2018 e, dopo tale data, “nessuna delle parti […] ha depositato eventuale atto di dissenso e successivo ricorso in opposizione” (così la sentenza impugnata, pag. 5);

che, tanto premesso, affatto correttamente il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione, risultando per tabulas che né la dichiarazione di dissenso né il successivo ricorso sono stati ritualmente presentati nel termine perentorio fissato dalla legge;

che il contrario avviso dell’INPS, secondo cui occorrerebbe all’uopo valorizzare la circostanza che tanto la dichiarazione di dissenso quanto il ricorso sono stati di fatto depositati, ancorché prima della comunicazione del decreto giudiziale che a tanto autorizzava le parti, non merita d’essere condiviso, non trattandosi in specie – come sostenuto in ricorso – di termini acceleratori, bensì perentori;

che questa Corte ha chiarito che termini acceleratori sono propriamente quelli la cui funzione è di determinare l’accelerazione delle fasi dei diversi procedimenti civili, costringendo il giudice a contenere i ritmi entro il lasso di tempo previsto, e la cui violazione è conseguentemente priva di sanzione diretta, mentre i termini previsti per il compimento di attività delle parti possono essere soltanto ordinatori o perentori, siccome stabilito dall’art. 152 c.p.c. (così Cass. n. 4754 del 2002, in motivazione);

che la diversa prospettazione propugnata da parte ricorrente comporterebbe, a ben vedere, l’estensione surrettizia alla presente fattispecie della sanatoria di cui all’art. 156, comma terzo, c.p.c., che preclude al giudice di tener conto di una nullità allorché l’atto abbia raggiunto lo scopo previsto dalla legge, laddove, per costante orientamento di questa Corte, il principio di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori (così, tra le più recenti, Cass. nn. 22113 del 2015, 25453 del 2017 e 34916 del 2021);

che, rimanendo necessariamente assorbito il secondo motivo, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’intimata svolto alcuna attività difensiva;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.