CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31685 depositata il 4 dicembre 2025
TFR – Fallimento – Fondo di Garanzia – Procedura concorsuale – Trasferimento d’impresa – Accordo sindacale – Rigetto
Rilevato che
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo rigettava la domanda di C.M. proposta nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il pagamento del t.f.r. maturato alle dipendenze della Ge.Si.P. s.p.a.
Il lavoratore era stato ceduto ai sensi dell’art. 2112 c.c. alla società Re.Se.T. S.C.p.a. e, negli anni 2014 e 2015, in sede sindacale era stato pattuito ex art.47, co.5 l. n.428/90 che il t.f.r. maturato presso la cedente rimanesse in capo esclusivo alla stessa, senza obbligo di solidarietà della cessionaria.
In seguito, la Ge.Si.P. s.p.a. era stata dichiarata fallita e la lavoratrice aveva ottenuto l’ammissione al passivo fallimentare del suo credito per t.f.r.
Riteneva la Corte d’appello che l’Inps, tramite il Fondo di Garanzia, non dovesse intervenire poiché il t.f.r. era divenuto esigibile quando il rapporto di lavoro era già in essere presso la società cessionaria, la quale non era stata dichiarata fallita.
Né poteva applicarsi l’art.47, co.5 l. n.428/90 poiché al tempo della stipula dell’accordo sindacale, la cedente non era stata ancora dichiarata fallita.
Avverso la sentenza C.M. ricorre per un motivo.
L’Inps resiste con controricorso.
All’odierna adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Ritenuto che
Con l’unico motivo di ricorso, C.M. deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.47, co.4-bis e 5 l. n.428/90 in relazione agli artt.3 e 5 della Direttiva 2001/23/CE.
Argomenta che l’art.47, co.5 l. n.428/90 deve ritenersi applicabile anche al caso in cui la procedura concorsuale volta alla liquidazione dei beni sia aperta successivamente all’accordo sindacale di deroga dell’art.2112 c.c. quando i due atti (accordo sindacale e dichiarazione di fallimento) intervengano entro un arco temporale ragionevole a garantire il loro collegamento funzionale.
Il motivo chiede di rinviare pregiudizialmente alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione interpretativa degli articoli da 3 a 5 della Direttiva 2001/23/CE nel senso per cui sia applicabile la possibilità di deroga ai diritti del lavoratore prevista dall’art.5 al caso in cui il trasferimento di un’impresa, in tutto o in parte avente l’obiettivo principale di salvaguardare per quanto possibile lo standard occupazionale. sia predisposto anteriormente all’apertura della procedura fallimentare, allorché i due eventi (trasferimento dell’impresa e procedura fallimentare) si verifichino in un arco di tempo ragionevole volto a garantire il loro collegamento funzionale.
Il motivo è infondato.
In fatto è pacifico che, al tempo del fallimento, la ricorrente era passata alle dipendenze della cessionaria, e il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità in forza del fenomeno successorio di cui all’art.2112 c.c.
Dato questo quadro fattuale, e considerato che l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto, la Corte d’appello ha correttamente richiamato il costante orientamento di questa Corte (Cass.19277/18, Cass.4897/21, Cass.38696/21, Cass.39698/21) secondo cui non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia ove, come nel caso, l’insolvenza riguardi non il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il t.f.r.
Non osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell’impresa affittante.
Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l’Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l’unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r.
La Corte d’appello ha poi escluso la rilevanza dell’accordo sindacale raggiunto ai sensi dell’art.47, co.5 l. n.428/90 siccome all’epoca non era ancora stata dichiarato il fallimento della cedente.
Sul punto il ricorso deduce che sia conforme alla Direttiva 2001/23/UE l’interpretazione dell’art.47, co.5 l. n.428/90 in forza della quale esso è applicabile anche al caso in cui la procedura concorsuale volta alla liquidazione dei beni sia aperta successivamente al trasferimento d’impresa e all’accordo sindacale di deroga dell’art.2112 c.c. quando i due atti (trasferimento d’impresa con relativo accordo sindacale e dichiarazione di fallimento) intervengano entro un arco temporale ragionevole a garantire il loro collegamento funzionale.
Viene chiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sull’interpretazione degli artt.3 e 5 della citata Direttiva.
La questione non è rilevante ai fini della decisione.
Si richiamano qui i precedenti di questa Corte (Cass.31064/24, Cass.31620/24, in precedenza v. Cass.19277/18, Cass.1861/22) resi su analoga vicenda di fatto e diritto, ove è chiarito che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti, dovendo pertanto escludersi che una qualunque risposta della Corte di Giustizia circa l’interpretazione della Direttiva 2001/23/CE possa aver rilievo ai fini dell’intervento del Fondo di garanzia, i cui presupposti risultano invece scolpiti nella Direttiva 80/987/CEE.
La richiesta di rinvio pregiudiziale non può che risultare perciò irrilevante.
Invero, la Direttiva 80/987/CEE ha scopo di assicurare una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass.4897/21); ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere fallito o comunque sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell’assicurato); mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8°, l. n. 297/1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (così ancora Cass. n.19277/18, cit., nonché da ult. Cass.37789/22).
Conclusivamente il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite, atteso che i citati orientamenti di questa Corte si sono consolidati successivamente alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione;
dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.