CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31692 depositata il 4 dicembre 2025

Lavoro – Pensione privilegiata militare – Maggiorazione sociale – Ripetizione – Trattamento pensionistico di reversibilità – Esonero dall’imposta sui redditi – Rigetto

Rilevato che

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Lecce rigettava la domanda di C.R.M. volta a far accertare l’illegittimità della richiesta di ripetizione svolta dall’Inps e avente ad oggetto la maggiorazione sociale corrisposta sulla sua pensione alla luce di redditi superiori al limite di legge, computando tra tali redditi anche la pensione privilegiata militare (corrisposta ai militari di leva vittime di infortunio) che la stessa percepiva a titolo di reversibilità dopo la morte del marito.

Secondo la Corte d’appello, la pensione privilegiata militare tabellare, a prescindere dalla natura risarcitoria, era da considerarsi reddito, secondo l’art.1, co.4 l. n.544/88, vieppiù alla luce del fatto che la natura risarcitoria andava esclusa trattandosi di pensione di reversibilità.

Avverso la sentenza, C.R.M. ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Ritenuto che

Con il primo motivo di ricorso, C.R.M. deduce violazione e falsa applicazione degli art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale e dell’art.1 l. n.544/88 e dell’art.38 l. n.448/21, per avere la Corte reputato che la pensione privilegiata militare tabellare, avente carattere risarcitorio come stabilito dalla Corte Costituzionale (sent. n.387/89) e quindi non soggetta a tassazione, potesse configurarsi quale reddito.

Con il secondo motivo di ricorso, C.R.M. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.34 l. n.601/73, per avere la Corte diversificato il trattamento pensionistico di reversibilità da quello diretto spettante al defunto, quando invece entrambi avevano carattere risarcitorio, non distinguendo la predetta norma, ai fini dell’esonero dall’imposta sui redditi, tra pensioni privilegiate militari tabellari godute in via diretta dal militare o dal coniuge a titolo di reversibilità.

Con il terzo motivo di ricorso, C.R.M. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1 l. n.539/50 e 77 d.P.R. n.915/78. Il regime dettato per i mutilati e invalidi di guerra, che esonera le relative prestazioni dal computo del reddito ai fini dell’attribuzione di ulteriori trattamenti pensionistici o benefici economici, sarebbe ulteriore conferma del medesimo regime relativamente alle pensioni privilegiate militari tabellari.

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione, e sono infondati.

La maggiorazione sociale della pensione è stata introdotta, a favore di alcune categorie di pensionati, dalla l. n.544/88, la quale all’art.1, co.4 dispone che “Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero agli assegni familiari.”

Tale norma non è stata modificata né abrogata dal successivo art.38 l. n.448/01, il quale ha aumentato gli importi della maggiorazione e, in tema di reddito computabile ai fini della maggiorazione, ha solo aggiunto l’esclusione del reddito della casa di abitazione.

Ebbene, come ha affermato la Corte d’appello, l’art.1, co.4 l. n.554/88 (ndr art.1, co.4 l. n.544/88) computa nei redditi rilevanti ad escludere la maggiorazione sociale anche i redditi esenti da imposte, eccetto solo i redditi per assegni familiari e, dal 2001, il reddito della casa di abitazione.

Il fatto, dunque, che la pensione privilegiata militare tabellare abbia carattere risarcitorio e sia non imponibile ai fini IRPEF (v. Corte Cost. n.287/89) è irrilevante ai fini dell’art.1, co.4 l. n.544/88.

Del resto, l’art.26, co.2 l. n.153/69, ai fini del computo dei redditi per la pensione sociale, reca disposizione analoga a quella degli artt.1, co.4 l. n.554/88 (ndr artt.1, co.4 l. n.544/88) e 38, co.6 l. n.448/01, escludendo dal computo i redditi per assegni familiari e quello della casa di abitazione.

Ebbene, con riguardo all’art.26, co.2 l. n.153/69, questa Corte ha affermato che la pensione privilegiata militare tabellare, pur avendo natura risarcitoria, è da computare nella nozione di reddito rilevante (Cass.3005/02).

Quanto ai commi 7 e 8 dell’art.38 l. n.448/01, essi risultano inconferenti, poiché trattano del reddito rilevante non al fine della concessione o diniego della maggiorazione sociale, bensì ai fini di escludere il diritto di ripetizione dell’Inps, rispetto a somme erogate prima del 2001.

Nel caso di specie, il ricorso nemmeno allega che la domanda di ripetizione dell’Inps riguardi somme antecedenti al 2001.

Infine, il diverso regime dettato dall’art.77 d.P.R. n.915/78 relativo alle pensioni di guerra, che esclude in effetti il loro computo nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, nonché per la concessione di esoneri ovvero di benefici economici e assistenziali, non può essere applicato al caso delle pensioni militari derivate da infortunio e al di fuori da menomazioni originate per causa di guerra, rispetto alle quali l’esigenza solidaristica è evidentemente più intensa.

Conclusivamente il ricorso va respinto con compensazione delle spese di lite, attesa la assenza di precedenti specifici di questa Corte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazione; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.