CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31703 depositata il 4 dicembre 2025
Minimali contributivi – Premi – Obbligo solidale – Cooperative – Contratto d’appalto – Verbali di accertamento – Trasferte – Obbligo contributivo – Rigetto
Rilevato che
La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda del Consorzio M.G. di accertamento negativo del proprio obbligo solidale ex art.29 d.lgs. n.276/03 avente ad oggetto il pagamento all’Inail dei premi dovuti da due cooperative consorziate e subappaltatrici dello stesso consorzio.
L’omissione era dovuta alla mancata applicazione del minimale contributivo, stante la presenza di ore non lavorate e non retribuite che, però, non potevano incidere sul minimale, e stante altresì il mancato pagamento di premi su indennità di trasferta non riconoscibili.
Precisava la Corte d’appello che l’unico motivo d’appello concerneva la portata dell’obbligo solidale, poiché il ricorrente contestava che i lavoratori avessero lavorato in seno al contratto d’appalto concluso con il consorzio, giacché le cooperative svolgevano servizi anche per altri committenti.
A seguito di tale contestazione, la Corte acquisiva ex art. 437 c.p.c. i verbali di accertamento redatti nei confronti delle cooperative e accertava che l’obbligo solidale aveva ad oggetto soltanto ore lavorate in esecuzione del contratto d’appalto tra consorzio e cooperative.
Avverso la sentenza, il Consorzio M.G. ricorre per quattro motivi.
L’Inail resiste con controricorso.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Ritenuto che
Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.416 e 437 c.p.c.: la Corte non avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione ritenuta erroneamente indispensabile, poiché mai vi era stata sufficiente allegazione dell’Inail.
Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.416 e 436 c.p.c., nonché dell’art.2697 c.c.
La Corte, nonostante la documentazione acquisita, non avrebbe potuto ritenere dimostrata la riferibilità delle ore lavorate al contratto d’appalto con il consorzio.
Con il terzo motivo di ricorso, il Consorzio deduce violazione ex art.112 c.p.c. per omessa decisione sul motivo d’appello avente ad oggetto l’insussistenza di un obbligo solidale relativo al pagamento dei premi connessi alle trasferte.
Con il quarto motivo di ricorso, il Consorzio deduce violazione o falsa applicazione dell’art.1 l. n.369/89, per avere la Corte ritenuto che le ore di lavoro sospese e non retribuite dovessero ugualmente essere conteggiate ai fini previdenziali.
Il primo motivo è infondato.
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il potere ufficioso di acquisire documenti ritenuti indispensabili in appello (art.437 c.p.c.) è ammesso in presenza di una pista probatoria emergente dal materiale istruttorio già acquisito, al fine di superare l’incertezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass.11845/18, Cass.33393/19).
Nel caso di specie, la pista probatoria sussisteva, poiché agli atti già erano presenti sia il verbale di accertamento Inail nei confronti dell’odierno ricorrente, sia il contratto d’appalto tra il consorzio e le cooperative.
In realtà, la necessità di acquisire i verbali di accertamento redatti nei confronti delle due cooperative non derivò da un difetto di allegazione dell’Inail, il quale poteva limitarsi ad allegare l’omesso versamento di premi in relazione a lavoratori delle cooperative e il contratto d’appalto che legava il consorzio alle cooperative.
Vero è che solo in seguito alla contestazione del consorzio divenne indispensabile, al fine di superare la stessa, acquisire i verbali di accertamento per verificare se, come sosteneva il consorzio, le cooperative avessero impiegato i lavoratori al di fuori del contratto d’appalto in questione rendendo servizi a vantaggio di altri committenti.
Il secondo motivo è inammissibile.
Esso, a dispetto della rubrica intitolata a violazione di legge, mira a censurare la valutazione del materiale istruttorio compiuto dalla Corte d’appello.
In particolare, si critica il modo in cui il collegio, nell’ambito del suo prudente apprezzamento, ha considerato le risultanze dei verbali di accertamento emessi verso le due cooperative e ha concluso che, in forza di tale documentazione, risultava l’esclusiva adibizione dei lavoratori ai servizi oggetto dell’appalto concluso con il consorzio.
Sostiene invece parte ricorrente che ciò non risulterebbe dai documenti acquisiti.
Così facendo, però, la censura resta al di fuori dei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., impingendo in modo inammissibile sulla valutazione discrezionale del materiale istruttorio operata dal giudice(v. Cass.6774/22).
Il terzo motivo è inammissibile per un verso e infondato per altro.
È inammissibile laddove deduce l’omesso esame del secondo motivo d’appello.
La sentenza ha affermato invece che unico era il motivo d’appello e riguardava soltanto l’ambito della solidarietà, avendo il ricorrente contestato che i lavoratori cui si riferivano le omissioni contributive fossero utilizzati dalle cooperative nell’ambito del contratto d’appalto concluso con il consorzio.
Il ricorso in cassazione deduce invece la presenza di un secondo motivo d’appello, in cui si sarebbe contestato il debito per premi scaturito dalle trasferte.
Tuttavia, in difetto del requisito di autosufficienza, il motivo non riporta in modo compiuto il contenuto del secondo motivo d’appello, da cui risulterebbe l’omessa decisione.
A ogni modo, trattandosi di questione di diritto, si può in questa sede rilevare l’infondatezza degli argomenti addotti dal motivo.
Da un lato, infatti, i premi furono calcolati per applicazione di trasferte illegittime, come emerge dal testo della sentenza.
Il motivo non contesta l’illegittimità delle trasferte, limitandosi a ribadire che per l’indennità di trasferta non sarebbe dovuta alcuna contribuzione.
Dall’altro lato, il motivo deduce che il consorzio non ha il potere di controllare l’organizzazione aziendale delle due cooperative e quindi non poteva avere contezza delle trasferte, dei relativi periodi e dei luoghi.
Tale affermazione valorizza profili estranei al concetto di solidarietà ex art.29 d.lgs. n.276/03, la quale non si fonda su un addebito che possa essere mosso al committente circa il controllo sull’attività posta in essere dall’appaltatore; trattasi piuttosto di responsabilità di tipo legale che sorge indipendentemente dal dolo o dalla colpa ma dall’oggettivo verificarsi delle condizioni poste dalla norma, ovvero l’esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all’ambito di operatività della norma stessa e l’inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti (Cass.24609/23; v. anche Cass.2169/22).
Il quarto motivo è infondato.
Va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la regola del minimale contributivo si applica anche alle cooperative (Cass.15172/19, Cass.8446/20).
Più volte, poi, è stato escluso che la sospensione della prestazione lavorativa, e quindi della retribuzione, decisa nell’ambito del rapporto di lavoro possa riverberarsi sul rapporto previdenziale e, in particolare, sull’obbligo contributivo; questo continua a parametrarsi sulla retribuzione dovuta in applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (Cass.4676/21, Cass.8446/20, Cass.15120/19).
In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €4000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.