CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31717 depositata il 4 dicembre 2025
Lavoro – Opposizione ad estratto di ruolo – Pretesa contributiva dell’Inps – Avviso di addebito – Regolarità o meno della notifica – Crediti contributivi – Accoglimento parziale
Rilevato che
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’opposizione ad estratto di ruolo svolta da C.S. per far valere la prescrizione di una pretesa contributiva dell’Inps risalente al 2008 ma conosciuta solo nel 2017 a seguito di presa visione dell’estratto.
Secondo la Corte d’appello l’opposizione avverso l’estratto di ruolo doveva reputarsi ammissibile; la stessa era anche fondata poiché, diversamente da quanto asseriva l’Inps, la conoscenza dell’avviso di addebito sottostante all’estratto di ruolo non era stata acquisita nel 2016, al tempo della sua notificazione: l’avviso di ricevimento non recava il nome di C. e dunque non gli era riferibile.
Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della (…) (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per tre motivi.
C.S. resiste con controricorso, mentre è rimasto intimato il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Ritenuto che
Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per avere la Corte pronunciato con ultrapetizione: l’opposizione riguardava i soli contributi del 2008, ma la Corte aveva dichiarato la prescrizione di tutti i contributi relativi all’avviso di addebito n.(…), nonostante esso concernesse contributi per annualità anche del 2012, 2013, 2015.
Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce che, in mancanza di riconoscimento del vizio di ultrapetizione, la Corte ha comunque violato l’art.3, co.9 e 10 l. n.335/95,dichiarando la prescrizione dei contributi anche per gli anni 2012, 2013, 2015.
Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.416, co.3 c.p.c. per avere la Corte ritenuto, riguardo al debito contributivo del 2008, la mancata notificazione dell’avviso di addebito nel 2016, nonostante tale circostanza non fosse stata specificamente contestata dall’opponente alla prima udienza successiva alla produzione dell’avviso di ricevimento avvenuta in primo grado da parte dell’Inps.
In via preliminare va rilevato che:
a) il ricorso dell’Inps non è inammissibile, contenendo l’esposizione dei fatti di causa mediante indicazione delle ragioni dell’opposizione svolta in primo grado, delle difese dell’Inps, del contenuto delle due sentenze di merito e delle ragioni dell’appello.
Né il ricorso risulta inammissibile per suo assemblamento, poiché la trascrizione di passi di atti processuali e documenti del giudizio di primo grado è funzionale al rispetto del principio di autosufficienza, facendo valere il ricorso violazione anche di norme processuali;
b) l’Inps non ha impugnato la statuizione di ammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo, sicché sul punto è caduto il giudicato interno.
Il primo motivo è fondato.
Risulta dalla sentenza che l’opposizione riguardava la sola annualità contributiva del 2008, per intervenuta prescrizione.
Risulta altresì dalla sentenza che, in dispositivo, è stata dichiarata la prescrizione di tutti i crediti contributivi portati dall’avviso di addebito n. (…)
Infine, risulta dagli atti di causa che l’avviso di addebito era emesso non solo per l’annualità 2008, ma anche per crediti del 2012, 2013, 2015.
Sul punto il motivo si mostra autosufficiente poiché trascrive il contenuto essenziale dell’avviso di addebito.
La sentenza, dichiarando prescritto l’intero credito portato dall’avviso di addebito, ha dunque pronunciato oltre i limiti dell’opposizione, facendo questa valere la sola prescrizione del credito contributivo relativo all’anno 2008.
Il secondo motivo resta assorbito.
Il terzo motivo è infondato.
Dagli atti di causa – e anche sul punto il motivo è autosufficiente trascrivendo stralci della memoria difensiva dell’Inps e delle deduzioni a verbale del ricorrente – emerge che l’Inps, in primo grado, si era costituito facendo valere la regolare notifica dell’avviso di addebito in data 2016.
In sede di prima udienza, l’opponente aveva genericamente contestato le difese dell’Inps.
Ora, il principio di tempestiva e specifica contestazione di cui all’art.416 c.p.c., si applica ai soli fatti storici, non invece a giudizi, ed è giudizio quelle vertente sulla regolarità o meno della notifica dell’avviso di addebito; regolarità poi accertata d’ufficio dalla Corte d’appello in senso negativo.
L’Inps, in sede di memoria costitutiva, non ha dedotto un fatto storico, non ha allegato che l’opponente fosse comunque venuto a conoscenza dell’avviso di addebito; ha invece dedotto un fatto processuale – avvenuta regolare notifica dell’avviso di addebito – che, quale fatto processuale, è stato apprezzato nella sua valenza giuridica dalla Corte, mediante esclusione della regolarità della notifica.
In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio.
La Corte deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e respinto il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.