CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31882 depositata il 7 dicembre 2025
Rapporto di lavoro autonomo e non subordinato – Decreto ingiuntivo – Pagamento di un’indennità mensile – Comitato consultivo regionale – Proroga tacita non più consentita – Formale rinnovo – Rigetto
Fatti di causa
– Con sentenza del 24 novembre 2021, la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Nuoro, accoglieva l’opposizione proposta dall’(…) – A.T.S. (già ASL n. 3 di Nuoro) avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da G.T., per il pagamento di un’indennità mensile di euro 300,00 che, quale medico specialista con funzione di responsabile di branca, relativamente alla dermatologia, l’istante si era vista riconoscere dal giugno del 2004 per poi subire l’interruzione dell’erogazione dell’indennità in parola a far data dall’agosto 2011, pur continuando a svolgere la medesima funzione.
– La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto la pretesa infondata alla luce della disciplina di cui all’art. 2, commi 9 e 10 dell’AIR come modificato e integrato dall’ACN del 29.7.2009, che espressamente stabilisce un termine finale, sancendo la durata biennale dell’incarico il cui decorso costituisce la naturale scadenza dell’incarico medesimo, rispetto alla quale la richiesta di convocazione della conferenza di branca è prevista come modalità per anticipare la fine dell’incarico non per evitarne la proroga tacita non più consentita.
La Corte territoriale ha precisato che l’interpretazione non era smentita dal parere reso dal comitato consultivo regionale e ha aggiunto che lo svolgimento di fatto dell’incarico successivamente alla scadenza non dava titolo al pagamento dell’indennità, non essendo applicabile l’art. 2126 c.c. ai rapporti che intercorrono fra le aziende del S.S.N. ed i medici convenzionati.
– Per la cassazione di tale decisione ricorre la T., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’(…) – A., subentrata all’originaria convenuta.
Ragioni della decisione
– Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle leggi regionali nn. 10/2006 e 23/2014, lamenta l’incongruità logica e giuridica della pronunzia della Corte territoriale che, mentre riconoscerebbe da parte della ricorrente l’esercizio delle funzioni di responsabile di branca fino al 6 giugno 2014, allorché veniva nominato un nuovo responsabile, nega alla medesima il diritto all’indennità relativa in difetto di un provvedimento formale di attribuzione della funzione una volta venuto a scadenza il termine finale dell’incarico sancito dall’accordo collettivo nazionale. Il motivo si incentra sulla violazione delle indicazioni date dalla Regione Sardegna e dal Comitato consultivo regionale che, a detta della ricorrente, avrebbero previsto la remunerabilità dell’incarico espletato di fatto in assenza di formale rinnovo.
– Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost. e 2126 c.c. nonché del d.P.R. n. 271/2000, che ha reso esecutivo il contratto collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali interni, lamenta a carico della Corte territoriale l’avere questa erroneamente qualificato il rapporto con la ricorrente, medico specialista interno, come rapporto di lavoro autonomo e non subordinato, implicante l’applicazione delle norme invocate.
– Con il terzo motivo, rubricato con riferimento all’art. 1, comma 9, ACN 23.3.2005 come modificato e integrato dall’art. 2, comma 9, ACN 29.7.2009, la T. imputa alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato la disciplina invocata laddove ha ritenuto che la disposizione di cui all’accordo del 2009, in difformità da quella posta dall’accordo del 2005, escludesse la proroga tacita.
– Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost e 1, comma 9, ACN 23.3.2005 è prospettata in relazione al non avere la Corte territoriale dato rilievo ai fini del decidere al comportamento dell’Azienda, che non ha mai revocato il provvedimento di affidamento dell’incarico alla ricorrente adottato nel 2004 e, successivamente all’entrata in vigore dell’ACN del 2009, non ha mai dato corso alla procedura per l’individuazione del nuovo responsabile, provvedendo ad erogare l’indennità in questione fino al 2011, così non dando esecuzione fino al 2014 al nuovo ACN, che qui si censura (evidentemente in adesione all’interpretazione accolta dalla Corte territoriale) come illegittimamente modificativo in pejus della posizione lavorativa della ricorrente, come conferma altresì lo svolgimento fino a quella data dell’incarico da parte della ricorrente comprovato in sede istruttoria.
– In premessa va rilevato che sono inammissibili le censure che, al di là della formulazione della rubrica, contestano l’interpretazione data dalla Corte territoriale alle disposizioni dell’Accordo integrativo regionale.
– Invero la giurisprudenza di questa Corte da tempo ha affermato che ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, mentre l’esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 56 e 85 del 2018, che richiamano Cass. n. 17716 del 2016; Cass. n. 7671 del 2016; Cass. n. 24865 del 2005; Cass. n. 33399 del 2019; Cass. n. 24701/2021).
– Si tratta di un principio che, enunciato in relazione all’impiego pubblico contrattualizzato, è stato poi esteso anche ai rapporti convenzionali instaurati con il SSN ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 154/2025) e ciò perché il legislatore con la legge n. 289/2002 in relazione agli accordi nazionali e regionali ha richiamato gli artt. da 40 a 49 del d.lgs. n. 165/2001 (ad eccezione degli artt. 43 e 45) riconoscendo, quindi, alla contrattazione collettiva il medesimo ruolo che la stessa riveste nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato.
– Il primo motivo, che fa leva sulla valenza del parere reso dal comitato consultivo regionale e sulle direttive emanate dalla Regione Sardegna, non può trovare accoglimento, posto che, non potendo il diritto del medico convenzionato essere fondato se non sull’accordo nazionale e su quello integrativo regionale, deve escludersi che le Regioni e le singole aziende possano unilateralmente riconoscere compensi non previsti o in assenza delle condizioni richieste dagli accordi (cfr. Cass. n. 11566/2021 e numerose successive conformi).
Va rammentato al riguardo che attraverso il rinvio alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001 il legislatore ha esteso al rapporto convenzionale il medesimo «equilibrato dosaggio di fonti regolatrici» (Corte Cost. nn. 313/1996 e 309/1997) che caratterizza l’impiego pubblico contrattualizzato, ed ha affidato la realizzazione dell’obiettivo della disciplina uniforme dei rapporti convenzionali alla «forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale, con una rigorosa delimitazione degli ambiti della contrattazione decentrata e con un limitato rinvio alla legislazione regionale per aspetti e materie ben definite» (Corte Cost. n. 157/2019 e Corte Cost. n. 186/2016).
Pertanto le Aziende Sanitarie ed anche le singole Regioni non possono derogare, neppure in melius, alle previsioni della contrattazione collettiva.
– Parimenti infondato risulta il secondo motivo dovendosi ritenere, in armonia con i precedenti di questa Corte, ivi compresa la sentenza citata dalla ricorrente n. 19308/2015 che non afferma la natura subordinata del rapporto del medico specialista ambulatoriale convenzionato e in conformità al chiaro dettato del d.P.R. 271/2000 adottato in applicazione dell’art. 48 l. n. 833/1978 e destinato a regolare in forza dell’art.8, comma 8, del d.lgs. n. 502/1992 come modificato dai d.lgs. n. 597/1993 e 229/1999 il rapporto tra le Aziende sanitarie e i medici specialisti e gli odontoiatri per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, che si tratti di un rapporto convenzionale autonomo coordinato e continuativo. In ragione di detta natura non è applicabile l’invocato art. 2126 c.c.
– Questa Corte, infatti, ha già affermato che non esiste nell’ordinamento un principio generale, ancorché settoriale, «di assimilazione delle prestazioni svolte presso enti sanitari dai medici in base a convenzioni, stipulate secondo lo schema della L. n. 833 del 1978, art. 48, a quelle rientranti nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, stante il fondamentale tratto di disomogeneità costituito dall’assenza del requisito della subordinazione nei rapporti d’opera professionale, ancorché di collaborazione coordinata e continuativa, che li assoggetta ad un regime giuridico completamente differenziato» ( Cass. n. 20581/2008).
Se ne è tratta la conseguenza dell’inapplicabilità di tutte le disposizioni che presuppongono la natura subordinata della prestazione ( cfr. fra le tante Cass. n. 6294/2020).
– Inammissibile, di contro, si appalesa il terzo motivo, in primo luogo, appuntandosi l’impugnazione solo formalmente sulla violazione degli accordi nazionali, per essere la sentenza impugnata fondata sugli accordi integrativi regionali insuscettibili di impugnazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., e, comunque, risolvendosi la censura sollevata nella mera confutazione dell’apprezzamento della situazione di fatto riservata al giudice del merito e qui incensurabile.
– Parimenti inammissibile deve ritenersi il quarto motivo non misurandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che alla luce dell’accolta interpretazione dell’accordo integrativo regionale, qualifica la situazione di fatto in termini difformi da quelli prospettati in ricorso, prospettazione che finisce per sollecitare una diversa interpretazione dell’accordo integrativo non deducibile ex art. 360, n. 3, c.p.c.
– Il ricorso va dunque rigettato
– Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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