CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31884 depositata il 7 dicembre 2025

Lavoratori turnisti – Giorni festivi infrasettimanali – Lavoro straordinario festivo – Maggiorazione prevista – Indennità di turno – Riposo compensativo – Abuso del processo – Inammissibilità

Fatti di causa

– Con sentenza del 12 maggio 2022, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accoglieva la domanda proposta da M.S. e M.S. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera S.A. e S.S. di Caserta, avente ad oggetto la condanna dell’Azienda Ospedaliera al pagamento delle somme spettanti a titolo di maggiorazione ex art. 9 del CCNL 20.9.2001 per l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dai lavoratori turnisti maturate rispettivamente nei periodi 8.12.2003/1.5.2009 e novembre 2003/15.8.2009.

– La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, in conformità all’orientamento espresso da questa Corte, di dover escludere che il compenso rivendicato non fosse cumulabile con l’indennità di turno disciplinata dall’art. 44 del CCNL 1.9.1995 e sancire, così, il diritto dei lavoratori turnisti che avessero prestato attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali o al riposo compensativo, o, in alternativa, alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, riconoscendo agli istanti l’azionata pretesa economica, per risultare le allegazioni in fatto non contestate e comunque comprovate dai prospetti di rilevazione delle presenze depositati in atti e nell’importo richiesto, non avendo l’Azienda Ospedaliera datrice contestato specificamente i conteggi né riproposto in appello l’eccezione di prescrizione dei crediti.

– Per la cassazione di tale decisione ricorre l’Azienda Ospedaliera, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resistono, con controricorso, entrambi gli originari istanti.

– L’Azienda Ospedaliera ricorrente, a fronte della proposta di definizione accelerata formulata con richiamo ai precedenti di questa Corte che hanno riconosciuto la spettanza in favore dei lavoratori turnisti del diritto al riposo compensativo o alla maggiorazione in aggiunta all’indennità di turno, ha proposto istanza di decisione della causa chiedendo anche la trattazione in pubblica udienza.

– Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

– Con il primo motivo, l’Azienda Ospedaliera ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, illogica, contraddittoria e travisata motivazione per il travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 44, comma 3, CCNL comparto Sanità per il quadriennio 1994/1997 in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. e con richiamo agli artt. 18, 19, commi 2, 3 e 4 e 20 del medesimo CCNL ed altresì la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999 con richiamo all’art. 22, comma 1, l. n. 724/1994 e al d.lgs. n. 66/2003, imputa alla Corte territoriale il travisamento della fattispecie sottoposta al suo vaglio e l’erronea individuazione della norma applicabile, vertendosi, a suo dire, sulla diversa questione della spettanza dell’indennità di turno nella giornata di sabato in caso di ripartizione dell’orario su 5 giorni lavorativi con servizio articolato su tre turni, con riferimento alla quale andrebbe escluso che la prestazione di lavoro nella giornata del sabato dia titolo al riposo compensativo o alla maggiorazione per lavoro straordinario laddove una tale prestazione non possa qualificarsi come eccedente quella contrattualmente prevista.

– Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999 con richiamo all’art. 22, comma 1, l. n. 724/1994 e al d.lgs. n. 66/2003 lamenta a carico della Corte territoriale la non conformità a diritto della pronunzia resa, desumendosi l’erroneità dell’interpretazione della norma invocata dai pareri resi dall’ARAN tesi ad escludere la spettanza del riposo compensativo o del compenso per il lavoro straordinario nelle giornate festive infrasettimanali laddove si tratti di lavoratori turnisti inseriti regolarmente in turni di lavoro avvicendati.

– Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente si rivelano inammissibili, dal momento che le censure sollevate, da un lato, non hanno riferimento al decisum, che non riguarda la diversa questione della prestazione del lavoro resa il sesto giorno in caso di ripartizione dell’orario di lavoro su 5 giorni e articolazione del servizio su tre turni, dall’altro non offrono argomenti idonei a sollecitare un ripensamento dell’orientamento già espresso da questa Corte sullo specifico tema delle festività infrasettimanali (cfr. Cass. n. 1505/2021 e le plurime pronunce successive tra le quali, da ultimo, Cass. 20743/2023 e Cass. 19747/2023).

Privo di rilievo, infatti, è il richiamo ai pareri dell’ARAN, che non hanno valore vincolante né costituiscono interpretazione autentica, la quale richiede un procedimento negoziale specifico disciplinato dall’art. 64 d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. n. 15301/2018 che richiama la nota della stessa ARAN RAL725 espressiva del medesimo orientamento, coerente con la funzione di mero supporto alle pubbliche amministrazioni per l’applicazione uniforme dei contratti collettivi assegnata all’ARAN dall’art. 46 d.lgs. n. 165/2001).

– Va rilevato, infine, che sull’istanza di rimessione alle Sezioni Unite ha provveduto, rigettandola, il Primo Presidente con provvedimento del 28 settembre 2022 e che inammissibile è l’eccezione di illegittimità costituzionale «in merito alla corretta applicazione della legge n. 260 del 1949, nonché della legge n. 90 del 1954 e della legge n. 520 del 1952 e del contratto collettivo nazionale dell’ambito sanitario» perché le leggi citate non hanno rilevanza nella fattispecie e perché il giudizio di legittimità costituzionale ha ad oggetto norme di legge e non può estendersi alle disposizioni della contrattazione collettiva.

Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che l’Azienda neppure indica le norme costituzionali asseritamente violate nella fattispecie.

– Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

– Quanto al regolamento delle spese di lite occorre rilevare che la conformità della presente decisione alla proposta di definizione è integrale, perché riguarda sia il dispositivo che le ragioni poste a suo fondamento, sicché deve essere applicato il terzo comma dell’art. 380 bis c.p.c., che rinvia ai commi terzo e quarto dell’art. 96.

– Nell’interpretare il citato art. 380 bis c.p.c. le Sezioni Unite hanno osservato che il legislatore delegato ha tipizzato un’ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o del consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisione finale, è nella normalità indice di una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione “altresì”) (cfr. fra le tante Cass. S.U. 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale; Cass. S.U. 30 ottobre 2023 n. 30147; Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n. 36069).

– Le citate pronunce hanno precisato che, pur dovendosi escludere una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, affinché il giudice possa legittimamente discostarsi dalla previsione legale è necessario che nel caso concreto sussistano ragioni idonee a giustificare il comportamento processuale della parte, ragioni non ravvisabili nella fattispecie perché il ricorso e la memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c. non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare i principi già espressi da questa Corte richiamati nella proposta di definizione accelerata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Condanna altresì parte ricorrente ex art. 96, comma 3, al pagamento in favore dei controricorrenti dell’ulteriore somma di euro 2.000,00 ed al pagamento, ex art. 96, comma 4, in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.