CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31887 depositata il 7 dicembre 2025

Lavoro – Compenso orario – Anzianità di servizio maturata – Anzianità giuridica a far data dall’incarico – Anzianità economica pregressa – Obblighi di correttezza e buona fede – Riconoscimento dei diritti – Principio di uniformità del trattamento – Rigetto

Fatti di causa

– Con sentenza del 7 ottobre 2022, la Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto confermava la decisione resa dal Tribunale di Taranto e rigettava la domanda proposta da P.G. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, avente ad oggetto la condanna della ASL, presso la quale l’istante operava sin dal giugno 2007 quale medico convenzionato ambulatoriale per la branca di neurologia, con incarico conferitogli previa cessazione del precedente quale medico convenzionato per la medicina generale, al pagamento di quanto spettante ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. A n. 2 ACN 23.3.2005 e ACN 29.3.2009 e dell’art. 8, comma 4, ACN 8.8.2010 che prevedono una quota oraria relativa all’anzianità di servizio maturata sino al 29.2.1996 ovvero a titolo di mancato adeguamento del compenso orario e di mancata attribuzione della quota oraria relativa all’anzianità di servizio maturata dal 13.3.1987, data di conseguimento da parte dell’istante della specializzazione, al giugno 2007 allorché veniva a cessare l’incarico di medico convenzionato di medicina generale ed iniziava la propria attività convenzionata di medico specialista ambulatoriale.

– La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto infondata la domanda dell’istante tanto con riguardo alla pretesa del riconoscimento dell’anzianità di servizio sin dalla data della specializzazione, dovendo ciò escludersi in base all’interpretazione letterale dell’art. 9, comma 2, ACN 8.7.2010 il quale precisa che i medici di cui all’art. 23, comma 1, lett. l), ACN 23.3.2005 e ACN 29.3.2009 “matureranno anzianità giuridica a far data dall’incarico”, quanto alla pretesa relativa al riconoscimento della quota oraria relativa all’anzianità di servizio, atteso che la predetta norma, da un lato, non fa menzione alcuna dell’anzianità economica, dall’altro, deve interpretarsi nel senso che il transito dalla Medicina Generale alla Specialistica Ambulatoriale configuri, non la conversione di un rapporto unico, bensì un nuovo rapporto per la diversità dell’incarico, escludendosi così la spettanza della quota oraria relativa all’anzianità di servizio maturata sino al 29.2.1996.

– Per la cassazione di tale decisione ricorre il G., affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, la ASL di Taranto.

Ragioni della decisione

– Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. l) ACN 23.03.2005 nella sua formulazione originaria lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento circa l’inapplicabilità alla fattispecie della norma invocata, con particolare riferimento al significato sotteso all’utilizzo del verbo “convertire” tale da presupporre la conservazione dell’anzianità pregressa nell’ipotesi del transito ad altro incarico di diversa natura, con la conseguenza che l’inciso successivamente introdotto dall’art. 9, comma 2, ACN8.7.2010, per cui i medici transitati “matureranno l’anzianità giuridica a far data dall’incarico”, deve leggersi nel senso che, ferma l’anzianità economica pregressa, dalla data del conferimento del nuovo incarico deve computarsi l’anzianità giuridica nel nuovo settore di attività.

– Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., il ricorrente, imputa alla Corte territoriale l’erroneità della lettura della disciplina contrattuale in questione alla luce delle norme qui invocate, non potendo ritenersi, ove anche l’art. 9, comma 2, ACN 8.7.2010 dovesse leggersi nel senso fatto proprio dalla Corte predetta, che la stessa incida retroattivamente sulla situazione giuridica del ricorrente, modificando gli effetti dell’opzione previsti dalla norma vigente al tempo in cui l’opzione stessa è stata operata.

– Entrambi gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui, trattati congiuntamente, si rivelano infondati alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. 11630/2025 che riprende i principi di diritto espressi in materia con la sentenza n. 13236/2009 richiamata dalla ASL controricorrente), secondo cui “In tema di personale medico convenzionato, l’art. 11 dell’ACN recepito con il d.P.R. n. 316/1990, nel prevedere il diritto all’assunzione in via preferenziale come medici specialisti ambulatoriali dei sanitari che avevano già prestato la propria attività per conto del S.S.N. in qualità di medici convenzionati a tempo indeterminato, non comporta l’esistenza dell’ulteriore diritto al computo nell’anzianità, a tutti gli effetti giuridici ed economici, del lavoro prestato in precedenza.

Né l’articolo unico del d.P.C.M. 8.3.2001, che contiene l’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 8, comma 2 bis, d.lgs. n. 502/1992, come modificato dall’art. 6 d.lgs. n. 254/2000, accorda in tali ipotesi, una piena equiparazione del servizio pregresso atteso che, al comma 1, lett. a), riconosce, ad ogni effetto giuridico ed economico, come salario di anzianità quanto già individualmente percepito nel rapporto di provenienza purché maturato in base allo stesso titolo, così da evitare un peggioramento del trattamento economico ove il medico avesse continuato a svolgere la medesima attività, mentre, quanto alla precedente anzianità di servizio e di esperienza professionale comunque svolta nell’ambito del S.S.N. al comma 1, lett. b ne subordina il riconoscimento ai soli effetti giuridici, ad una serie di parametri, specificamente indicati, relativi all’orario settimanale e all’anzianità di servizio”.

– A questa stregua, la norma di cui all’art. 23 ACN 2005 va interpretata nel senso che il riconoscimento dell’anzianità giuridica in favore dei medici convenzionati già in servizio presso il S.S.N. passati alla specialistica ambulatoriale è inteso soltanto a stabilire un ordine di priorità nell’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato nel predetto settore ma non produce effetti ai fini del riconoscimento dell’anzianità economica di cui non si fa menzione nel predetto ACN.

– Per il resto valgono le considerazioni espresse dalla citata Cass. n. 11630/2025, pronunciata in fattispecie analoga, alla cui articolata motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.

– Alla luce di tale interpretazione non si configura a carico della ASL la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per aver inizialmente riconosciuto il diritto poi negato, posto che, valendo con riguardo al rapporto convenzionato, relativamente al sistema delle fonti, i medesimi principi che valgono per l’impiego pubblico, la ASL, nel rispetto del principio di uniformità del trattamento, non può attribuire trattamenti economici che non siano previsti dagli accordi nazionali o integrativi regionali.

– Il ricorso va dunque rigettato e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

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