CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31900 depositata il 7 dicembre 2025
Lavoro – Collaborazione coordinata e continuativa – Natura subordinata del rapporto intercorso – Differenze retributive – Risarcimento del danno comunitario – Pagamento del TFR – Abusiva reiterazione dell’impiego a termine
Fatti di causa
– Con sentenza del 18 luglio 2024, la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, riforma, peraltro, limitata alla riduzione della somma sancita come spettante all’istante a titolo di differenze retributive, accoglieva la domanda proposta da I.C. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Policlinico Umberto I di Roma, avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 23.11.2009 al 30.6.2019 in forza di numerosi contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la prestazione di attività quale medico specialista in gastroenterologia presso il Centro di Riferimento Alcologico gestito dalla predetta Azienda Ospedaliera e condannava la medesima al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione all’inquadramento quale dirigente medico del S.S.N. nonché al risarcimento del danno comunitario ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 per l’abusiva reiterazione dell’impiego a termine.
– La decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto non ricorrere nella specie i requisiti legittimanti, in ambito pubblico, l’instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 7 d.lgs. n. 165/2001 e, di contro, sussistere i caratteri tipici della subordinazione, da cui ha fatto discendere, non la conversione a tempo indeterminato del rapporto, da escludersi ai sensi dell’art. 97 Cost., bensì l’applicazione dell’art. 2126 c.c. per la prestazione di lavoro resa in violazione di norme imperative, con conseguente diritto al trattamento retributivo ed alla contribuzione previdenziale per il tempo in cui ha avuto esecuzione, differenze riconosciute in misura ridotta rispetto al primo grado per avere la Corte territoriale considerato non dovute l’indennità di esclusività e l’indennità c.d. una tantum.
In relazione alla denunciata reiterazione abusiva dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il giudice d’appello ha ritenuto spettante l’indennità risarcitoria ex art. 32 l. n. 183/2010 .
– Per la cassazione di tale decisione ricorre l’AOU Policlinico Umberto I, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la C.
– La controricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
– Con il primo motivo, l’Azienda Ospedaliera ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare dell’art. 2094 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso in ordine alla ricorrenza nella specie degli elementi tipici della subordinazione e sostiene che nella specie sarebbe emersa dalle risultanze processuali l’esecuzione della prestazione lavorativa secondo modalità concordate e non non gerarchicamente imposte.
– Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’Azienda Ospedaliera ricorrente deduce la nullità dell’impugnata sentenza con riguardo alla statuizione relativa alla regolarizzazione contributiva per essere la Corte territoriale a riguardo incorsa nel vizio di extrapetizione non essendo stata formulata sul punto alcuna domanda.
– Con il terzo motivo l’Azienda Ospedaliera ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente pronunziato a carico dell’Azienda stessa la condanna al pagamento del TFR difettando in capo ad essa la legittimazione passiva per esservi tenuto l’INPS, trattandosi di rapporto di pubblico impiego.
– Il primo motivo si rivela inammissibile, atteso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, mira a censurare l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, giunta a sancire la natura subordinata del rapporto instaurato tra le parti all’esito di un’attenta valutazione delle risultanze istruttorie valorizzando non solo l’assenza dei requisiti richiesti per il valido ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa dall’art. 7, d.lgs. n. 165/2001, ma anche e soprattutto l’inserimento nell’organizzazione aziendale e l’impiego in funzione del soddisfacimento di finalità istituzionali desunti dalla prova testimoniale e da quella documentale.
– Parimenti inammissibile risulta il secondo motivo alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 18486/2020) secondo cui deve ritenersi inammissibile il motivo di ricorso in cassazione che lamenti l’essere la sentenza d’appello inficiata da un vizio di ultrapetizione allorché il medesimo vizio sia ravvisabile con riguardo alla sentenza di primo grado ove quel vizio non sia stato oggetto di impugnazione in sede d’appello, posto che, nella specie, il vizio di ultrapetizione qui dedotto con riguardo alla sentenza d’appello deve farsi risalire alla sentenza di primo grado, essendosi la Corte territoriale limitata a ridurre la somma già riconosciuta dal Tribunale, confermandone per il resto le statuizioni.
– Ancora inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, atteso che il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliera qui eccepito non ha costituito oggetto di gravame come avrebbe dovuto per essere stata la condanna dell’Azienda Ospedaliera al pagamento del TFR già pronunziata in primo grado.
– Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
– Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.