CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31955 depositata il 9 dicembre 2025

Lavoro – Incarico dirigenziale – Pagamento dell’indennità – Unità operative di struttura complessa (UOC) – Maggiorazione economica – Principio di soccombenza – Accoglimento parziale

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima città, rigettava la domanda proposta dal dirigente medico M.R. volta ad ottenere, previa disapplicazione della delibera di n. (…) del 23.5.2017, la condanna dell’Asl Roma 2 al pagamento dell’indennità di cui all’art. 39, comma 9, del c.c.n.l. dell’8.6.2000 (in misura pari all’importo mensile di € 1.200,00 a decorrere dal giugno 2017, oltre accessori e spese) per lo svolgimento di incarico dirigenziale di Direttore di distretto, incarico assimilabile a quello di Direttore di Dipartimento, afferendo al distretto più unità operative di struttura complessa (UOC).

2. Propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi il dirigente medico indicato in epigrafe.

3. Resiste con controricorso l’Asl Roma 2.

4. Entrambe le parti depositano memorie.

Ragioni della decisione

1. Con il primo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, commi 9 e 10, del c.c.n.l. 8.6.2000; dell’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992; del punto 6.9 dell’atto aziendale della ASL Roma 2 approvato con D.C.A. Regione Lazio n. 327 del 3.11.2016, dell’art. 12 delle Preleggi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Parte ricorrente sostiene che l’art. 39, comma 9, del c.c.n.l. 8.6.2000 riconosce il diritto ad una maggiorazione economica ai titolari di incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendono, secondo l’atto aziendale, più strutture complesse.

Sostiene il dirigente medico che la sentenza della Corte territoriale ha negletto il contenuto dell’atto aziendale che indica come afferenti al distretto 9, due unità operative complesse (UOC casa della salute e UOC cure primarie), con la conseguenza che non occorre effettuare – a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato – alcuna indagine sull’autonomia gestionale ed organizzativa delle singole unità che compongono il distretto, detto apprezzamento essendo stato compiuto a monte nell’atto aziendale.

Viene evidenziato che l’errore denunciato, oltre che rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lo è altresì ai sensi del comma 1, n. 5 della medesima norma, in ragione della mancata valorizzazione delle risultanze documentali e in particolare dell’atto aziendale e del contratto individuale da cui si evince, per tabulas, che al Distretto cui era preposto il ricorrente, afferivano – come già detto – due unità operative complesse.

2. Con la seconda censura è denunziato l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001; dell’art. 36 della Costituzione e dei principi sul divieto dei trattamenti economici peggiorativi; dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, norme tutte la cui violazione è denunziata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Il ricorrente lamenta l’erroneità della pronunzia nella parte in cui non ha censurato la decisione datoriale di ridurre il trattamento economico in essere, così violando il divieto di trattamenti peggiorativi, pur avendo il dirigente medico continuato a svolgere le medesime attività e funzioni svolte in precedenza (con corresponsione, anteriormente al giugno 2017, dell’emolumento di cui all’art. 39, comma 9, cit.).

3. Con il terzo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 39 cit. c.c.n.l. 2000.

Tutta la doglianza ruota intorno alla affermata sussistenza, provata nelle fasi di merito, dell’autonomia funzionale delle UOC 
componenti il Distretto 9, come risultante anche dalla indizione di avvisi pubblici per la copertura delle stesse.

4. Il quarto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 39 del c.c.n.l. del 2000, oltre che degli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 36 Cost.

La censura è volta a denunziare l’erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui nega che il contratto individuale rechi la previsione del riconoscimento dell’emolumento per cui è causa, in ragione del rinvio in esso contenuto al trattamento fondamentale ed accessorio di cui all’art. 33 del c.c.n.l. del 3.11.2005, norma, quest’ultima, che fra le voci del trattamento fondamentale espressamente richiama la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui agli artt. da 37 a 40.

Il ricorrente da tanto trae la conseguenza che l’indennità per cui è causa è dovuta in ragione del combinato disposto delle norme sia del contratto individuale che collettivo, alle quali la P.A., ai sensi degli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, deve uniformarsi senza poter prevedere trattamenti difformi e/o inferiori.

5. Il residuo censorio denunzia la violazione del d.m. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in ragione della condanna al doppio grado di giudizio, con generico rinvio al principio della soccombenza.

6. E’ fondato e va accolto il primo motivo, con assorbimento di tutte le altre censure.

Va premesso il dato normativo sulla base del quale viene invocato il diritto al compenso per cui è causa.

L’art. 39, comma 9, del c.c.n.l. 8.6.2000 prevede che:

“9. Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50% , calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10”.

La lettera della disposizione contrattuale – osserva il Collegio –è inequivoca nel disporre che la maggiorazione della retribuzione ex art. 39, comma 9, cit, spetta tutte le volte che il dirigente medico è preposto, quale direttore, ad un dipartimento o ad struttura che, a prescindere dal nomen, ha rilevanza dipartimentale e ricomprendono più strutture complesse.

Ebbene, nel caso qui all’attenzione è la stessa Corte territoriale che nella sentenza impugnata dà atto che l’atto di macrorganizzazione attribuisce la natura di unità operativa complessa sia alla UOC casa della salute che alla UOC cure primarie che compongono il Distretto 9 cui era preposto il ricorrente (cfr. sentenza impugnata nel suo complesso e in particolare pagg. 7-8).

L’afferenza al Distretto 9 delle sopraindicate U.O.C., si aggiunge, è peraltro del tutto pacifica, essendo riconosciuta anche dall’Azienda Usl Roma 2 in controricorso (cfr. pag. 3).

Ne consegue la ricorrenza dei presupposti previsti dalla disposizione contrattuale per la spettanza delle maggiorazioni pretese e, quindi, come anticipato, la fondatezza del primo motivo.

Evidenzia il Collegio, inoltre, che non è conferente, rispetto alla fattispecie qui all’attenzione, il richiamo operato dalla Corte territoriale a sostegno del proprio percorso argomentativo a Cass. n. 4953/2019 (nel medesimo segno si possono altresì ricordare anche le successive Cass. n. 4981/2025 e Cass. n. 4976/2025), in ragione della diversità delle fattispecie all’attenzione.

Nella ricordata Cass. n. 4953/2019, infatti, viene in rilievo la diversa ipotesi di confluenza di più strutture in un’unica, con conseguente affermata necessità di un’ulteriore indagine – ai fini della verifica della spettanza dell’emolumento – sulla persistente autonomia organizzativa e funzionale dei plessi unificati.

Tanto non occorre, evidentemente, nel caso all’attenzione in cui le sopraindicate casa della salute e cure primarie, entrambe UOC, fanno parte del Distretto 9, in ragione dell’espressa previsione dell’atto aziendale.

7. Conclusivamente, afferma il Collegio che l’indennità di cui all’art. 39, comma 9, del c.c.n.l. dell’8.6.2000 della dirigenza medico-veterinaria spetta al direttore di dipartimento o di struttura che – irrilevante il nomen – ha rilevanza dipartimentale, in ragione dell’afferenza ad esso di più strutture complesse.

8. La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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