CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32028 depositata il 9 dicembre 2025

Lavoro – Inquadramento professionale – Mansioni – Coordinamento del personale – Principio di non contestazione – Valutazione delle prove – Contributo unificato – Rigetto

Fatti di causa

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello proposto da G.E. contro la sentenza n. 2916/2019 del Tribunale della medesima sede che aveva rigettato la domanda del suddetto lavoratore, diretta ad ottenere il riconoscimento, da parte della P.C.M.A. s.p.a., del suo diritto all’inquadramento nel 2° gruppo professionale – ex 6^ categoria – quale addetto alla funzione di Capo Ute.

2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale prendeva in considerazione, prima, le declaratorie relative alla 5^ categoria del CCNL Industria Metalmeccanica e installazione impianti del 20.1.2008 e, poi, le declaratorie del CCSL (Contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello) relative ai lavoratori appartenenti al 3° gruppo professionale, rilevando che, a titolo esemplificativo in detto gruppo professionale, “sono inquadrati i lavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo tra quelli di seguito indicati svolgendo le relative mansioni: Allievo responsabile UTE”.

2.1. Considerava, quindi, le declaratorie della 6^ categoria professionale del CCNL e quelle del 2° gruppo professionale del già cit. CCSL.

3. Evidenziati i tratti distintivi ritenuti esistenti tra tali categorie, osservava che dall’istruttoria espletata in primo grado non emergeva nessuna delle caratteristiche principali richieste per l’inquadramento nel livello rivendicato, perché il lavoratore si era invece limitato a coordinare il personale, come richiesto alla sua figura professionale di Capo Ute.

4. Concludeva, dunque, che appariva corretto l’inquadramento dell’allora appellante alla 5^ categoria professionale del giugno 2006 e, successivamente, con l’entrata in vigore del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro di 1° livello delle imprese del Gruppo Fiat (CCSL) del 29.12.2010, nel 3° gruppo professionale, 1^ fascia.

5. Avverso tale decisione G.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi illustrati con successiva memoria.

6. L’intimata resiste con controricorso e successiva memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia <violazione e falsa applicazione: del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. (“disponibilità delle prove”) e 116 c.p.c. (“valutazione delle prove”) – dell’art. 2702 c.c. “efficacia della scrittura privata”.

Per omessa e errata valutazione della prova legale offerta attraverso documenti di provenienza aziendale (nn. 2 e 3 della produzione attore del 1° grado e dell’appello): doc. n. 2 “mappa skill: produzione UTE 5-6.7”; doc. n. 3 organigramma UTE 5 – recanti indicazione nominativa del ricorrente quale preposto alla funzione di Responsabile-UTE –nell’organigramma aziendale – e delle specifiche competenze professionali.

In relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – su cui le parti, nei reciproci scritti difensivi del 1° e 2° grado hanno argomentato, riportando integralmente il contenuto degli atti aziendali di conferimento di incarico al G. della funzione di “Responsabile-UTE” e di inserimento nell’organigramma aziendale con tale specifica funzione>.

2. Con un secondo motivo denuncia <violazione, falsa applicazione: del C.C.N.L. vigente di categoria (CCNL Industria Metalmeccanica ed Installazione di impianti del 20.01.2008 –CCSL del 29.12.2010 per i dipendenti FIAT), dell’art. 2103 c.c. e degli artt. 1362 e ss.: sulla riferibilità della figura professionale di Capo-UTE svolta dal ricorrente al 2° gruppo professionale (ex 6° categoria contrattuale) in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3>.

3. Con un terzo motivo denuncia <violazione e falsa applicazione ed interpretazione: del C.C.N.L. vigente di categoria (CCNL Industria Metalmeccanica ed installazione di impianti del 20.01.2008 –CCSL del 29.12.2010 per i dipendenti FIAT); dell’art. 2103 c.c. e degli art. 1362 e ss. sulla non riconducibilità della figura professionale di “Responsabile-UTE” svolte dal G. alla previsione di cui al 3° gruppo professionale – ex 5° livello – attualmente riconosciuto al ricorrente.
In relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – su cui le parti, nei reciproci scritti difensivi del 1° e 2° grado di merito, hanno sempre argomentato, riportando integralmente le declaratorie e le figure professionali di “Responsabile-UTE” e di “Allievo Responsabile-UTE”)>.

4. Con il quarto motivo denuncia “Omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione:

In relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5.

In ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio: circa la attribuzione al ricorrente di un inquadramento al 3° gruppo professionale del CCSL per i dipendenti FIAT, in cui, tuttavia, come lavoratori addetti al reparto UTE, è prevista la sola figura professionale dell’ “Allievo Responsabile-UTE”, funzione che il ricorrente non ha mai svolto, avendo sempre ricoperto, invece, le mansioni di Responsabile-UTE esemplificativamente previste nel livello superiore-2° gruppo professionale –.

5. Il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono inammissibili.

6. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, ex plurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).

Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).

7. Ebbene, il primo ed il terzo motivo fanno riferimento cumulativamente alle diverse ipotesi di cui al n. 3) e al n. 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c., senza che risulti possibile distinguere tra parti in cui è fatto valere il primo mezzo e parti in cui è fatto valere l’altro, così integrando un’inestricabile promiscuità che rende inammissibili tali censure.

8. In ordine, poi, al quarto motivo, che invece fa esclusivo riferimento al mezzo di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., è sufficiente rilevare che esso s’imbatte nella preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, c.p.c. (ancora applicabile ratione temporis nella specie) in caso di cd. doppia conforme, che ricorre nella specie (la stessa preclusione è stata, poi, riprodotta nel vigente comma quarto dell’art. 360 c.p.c.).

9. E’ infine infondato il secondo motivo che presenta taluni profili d’inammissibilità.

10. Nell’ambito della disciplina del 3° gruppo professionale di cui al CCSL del 29.12.2010, per la “prima fascia” è prevista, tra le altre, la seguente declaratoria (riportata in sentenza): “- I lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”.

In calce, poi, a tale declaratoria è previsto che: “A titolo esemplificativo nel gruppo professionale sono inquadrati i lavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo tra quelli di seguito indicati, svolgendo le relative mansioni”, fra i quali ruoli quello di “Allievo responsabile UTE” (come pure rilevato all’inizio di pag. 4 dell’impugnata sentenza).

Anche per le diverse ed ulteriori declaratorie dello stesso 3° gruppo sono previste numerose e disparare figure professionali, ma non quella di “Capo UTE”.

11. Passando ad esaminare la disciplina del medesimo CCSL, che attiene al 2° gruppo professionale, vi è dettata, tra le altre, la seguente declaratoria (riportata in sentenza a pag. 4): “- i lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che svolgono funzioni direttive, che richiedono particolare preparazione e capacità professionale con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”.

Anche in questo caso di seguito a tale declaratoria è previsto che: “A titolo esemplificativo nel gruppo professionale sono inquadrati i lavoratori che ricoprono un ruolo organizzativo tra quelli di seguito indicati, svolgendo le relative mansioni”.

Tra le quali, invero numerose, figure è contemplata quella di “Responsabile UTE”, ma non di “Capo UTE”; come pure le ulteriori declaratorie del medesimo 2° gruppo professionale non fanno cenno alla figura di “Capo UTE”.

12. Ebbene, a fronte di questo quadro della disciplina del CCSL (quella precedente del CCNL è ancor più complessa), l’interpretazione che ne ha dato la Corte territoriale non risulta censurabile in questa sede di legittimità.

12.1. Più in particolare, la Corte non ha sì considerato affatto i “ruoli organizzativi” elencati in calce alla su riportata declaratoria relativa al 2° gruppo professionale e segnatamente quello di “Responsabile UTE” (cfr. in particolare pag. 4 dell’impugnata sentenza); figura cui, del resto, non ha fatto il benché minimo cenno nell’intera sua motivazione.

12.2. Tuttavia, come anticipato in narrativa, ha considerato che il lavoratore “si è invece limitato a coordinare il personale, come richiesto alla sua figura professionale di Capo UTE”, e successivamente ha osservato “che solo per limitate esigenze il singolo Capo Ute poteva decidere in autonomia”.

13. La Corte di merito, quindi, ha fatto riferimento “alla figura professionale di Capo UTE” e l’ha anche ritenuta attribuita al lavoratore dalla datrice di lavoro.

13.1. Ebbene, come si è visto, le norme collettive riferibili al caso non contemplano direttamente tale figura professionale, almeno con la denominazione “Capo UTE”, men che meno con precipua declaratoria.

14. Pertanto, in presenza dell’attribuzione di fatto al lavoratore da parte della datrice di lavoro di un profilo non “esemplificato” e nominato nella disciplina collettiva, ossia, quello di “Capo UTE” (e non di “Responsabile UTE”), ineccepibilmente la Corte ha accertato che il lavoratore si limitasse a coordinare il personale.

Ha, infatti, osservato che lo stesso <nel ricorso introduttivo del I grado di giudizio, sostiene di aver “coordinato unità operative di rilevante peso strategico …” (pag. 5), che è cosa ben diversa dal dirigerle, che implica l’adozione di disposizioni con discrezionalità ed autonomia>.

Invero, la declaratoria innanzi riportata del 2° gruppo professionale si riferisce a “funzioni”, non di mero coordinamento, ma appunto “direttive, che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite”.

14.1. Né il ricorrente sostiene la riconducibilità delle proprie mansioni alle altre declaratorie del 2° gruppo professionale, secondo il CCSL (che pure la Corte ha riportato in sentenza, come quella della pregressa 6^ categoria professionale del CCNL; declaratoria identica a quella del CCSL sopra riportata al § 11. di questa motivazione).

Piuttosto, fa valere anche nell’ambito del secondo motivo aspetti fattuali fondati su taluni documenti e non sulle norme collettive di riferimento, che si assumono violate (cfr. pag. 17 del ricorso); il che induce profili d’inammissibilità della censura.

15. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

 Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

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