CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32365 depositata l’ 11 dicembre 2025

Contratto di lavoro subordinato part time – Svolgimento mansioni superiori – Risarcimento del danno – Natura previdenziale – Demansionamento – Pagamento delle differenze retributive – Inammissibilità

Fatti di causa

1.- V.B. era dipendente di T.P. srl formalmente assunta con contratto di lavoro subordinato part time di 20 ore settimanali e con mansioni di addetta alla segretaria del call center, gestito dalla società, nonché inquadrata nel livello 2 CCNL servizi di telecomunicazioni.

Allegava di avere svolto mansioni di team leader, superiori a quelle del proprio livello di inquadramento, e l’orario di lavoro full time dalla data di assunzione (16/03/2015) fino al 04/04/2016, quando la società l’aveva demansionata e le aveva ridotto l’orario di lavoro, riportandolo alle 20 ore settimanali.

Pertanto adìva il Tribunale di Nola per ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, del successivo demansionamento e della successiva illegittima riduzione oraria, nonché la condanna della società al pagamento delle differenze retributive per il periodo fino al 04/04/2016 e al risarcimento del danno, anche di .

2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunale rigettava le domande.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla lavoratrice.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) va condiviso il convincimento del Tribunale circa la mancata prova sufficiente dello svolgimento di mansioni di team leader presso la sede di Casalnuovo, dove ella svolgeva prevalentemente la sua attività lavorativa;

b) l’insufficienza probatoria sussiste anche valutando solo le deposizioni dei testi addotti dalla B. e quindi pur senza considerare quelle rese dai testi addotti dalla società (della quale l’appellante lamenta la mancata pronunzia di decadenza dalla prova);

c) in particolare, le testimoni addotte dalla lavoratrice hanno reso dichiarazioni contrastanti con quanto dedotto dalla stessa ricorrente ed inoltre hanno riferito circostanze relative solo ad un periodo limitato di tempo, in cui la ricorrente aveva lavorato saltuariamente a Marano, sicché non sussisterebbe neppure la prevalenza delle asserite mansioni superiori, come tali inidonee a far sorgere il diritto all’inquadramento nel livello superiore;

d) l’onere della prova è della lavoratrice e destituita di fondamento è anche la doglianza dell’illegittima mancata audizione di altri testi indicati nel ricorso introduttivo, trattandosi di un potere discrezionale del giudice;

e) peraltro il Tribunale aveva facoltizzato la ricorrente a scegliere i due testi dalla liste indicata in ricorso, sicché era onere della lavoratrice scegliere i testimoni che avessero potuto rendere dichiarazioni maggiormente esaustive del suo assunto.

4.- Avverso tale sentenza B.V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

5.- T.P. srl ha resistito con controricorso.

6.- L’INPS ha depositato procura speciale.

7.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata in termini di manifesta infondatezza del ricorso, avverso la quale in data 24/02/2025 la difesa della ricorrente ha proposto tempestiva istanza di decisione (la comunicazione della proposta è del 13/01/2025 e il termine di 40 giorni sarebbe scaduto il 22/02/2025, che però cadeva di sabato e quindi da considerarsi ex lege differito a lunedì successivo, 24/02/2025).

8.- La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria.

9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

Ragioni della decisione

1.- Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sul quarto motivo di appello, con cui ella si era doluta del mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, almeno del livello intermedio di inquadramento rispetto a quello rivendicato.

Il motivo è inammissibile.

Da tempo questa Corte ha affermato che in materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro, ma a condizione che il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica intermedia (Cass. n. 22872/2013; Cass. n. 8862/2013).

Si tratta, infatti, di domanda da ritenere implicitamente inclusa in quella proposta, purché, però, vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto dell’esplicita domanda giudiziale (Cass. n. 15053/2007).

Nel caso in esame, in tanto la lavoratrice poteva dolersi dell’omessa pronunzia del Tribunale sul livello intermedio, in quanto nel ricorso introduttivo del giudizio avesse comunque e compiutamente allegato i fatti necessari e sufficienti a sostenere anche la domanda relativa al livello intermedio.

Correlativamente, per consentire a questa Corte di apprezzare l’eventuale omissione di pronunzia addebitata ai Giudici d’appello, la B. aveva l’onere di trascrivere il ricorso introduttivo o comunque i passaggi essenziali dell’atto processuale relativi ai fatti idonei a sostenere (anche) la domanda (implicita) relativa al livello intermedio di inquadramento, ossia inferiore a quello espressamente rivendicato ma comunque superiore a quello formalmente posseduto.

Tale onere non è stato adempiuto e ciò si traduce in un difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione.

2.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non trovano applicazione le ulteriori conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., in quanto la motivazione della presente decisione è parzialmente difforme dalla proposta di definizione accelerata, formulata in termini di manifesta infondatezza del motivo per il ravvisato rigetto implicito pure di quella domanda relativa alla qualifica intermedia.

Nulla va disposto sulle spese in relazione all’INPS, in quanto l’istituto non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.