CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32405 depositata il 12 dicembre 2025
Lavoro – Debito retributivo – Rinuncia all’eredità materna – Accettazione tacita di eredità – Contributo unificato – Notifiche di precetti – Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, confermando la pronuncia del Tribunale di Brindisi, rigettava la domanda proposta da R.V.V. nei confronti di C.I. per la condanna al pagamento del debito retributivo già accertato con sentenza n. 622/2011 avverso M.R.S..
2. La Corte distrettuale rilevava il difetto di legittimazione passiva di C.I., figlio di M.R.S., in virtù sia della rinuncia all’eredità materna effettuata in data 6.7.2017 sia dell’assenza di atti da cui evincere la volontà di accettare l’eredità (posto che il quadro probatorio acquisito dimostrava che, dall’asse ereditario, andava escluso sia l’immobile ove la Scarafile aveva esercitato la gestione di un ristorante, ove aveva lavorato la V.V., sia l’impresa con tutta l’azienda).
3. Il ricorso di R.V.V. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, lo I..
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 2565 c.c. in relazione agli artt. 2555 , 2195, 2094 e 2099 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, errato nel ritenere che la proprietà dell’immobile nel quale operava l’impresa comportasse la proprietà dell’azienda: l’azienda, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, è stata concessa in fitto o comodato nel 2013 da I. a Vito Pignatelli e, successivamente, volturata al figlio di C.I. con la stessa ditta, ubicazione e attività di ristorazione.
2. Con il secondo motivo si denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 476 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, omesso di pronunciarsi sul comportamento di tacita accettazione dell’eredità, da parte di C. agevolmente evincibile dall’esito negativo delle svariate notifiche di precetti effettuate nei suoi confronti e concernenti il titolo giudiziario ottenuto nei confronti della madre, M.R.S..
3. Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto le argomentazioni svolte sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento: si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., a monte non consentite dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (attuale art. 360, quarto comma, c.p.c. inserito dall’art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la carenza di legittimazione passiva di C.I..
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile nella misura in cui la censura adombra, nella sua essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolve nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato e plausibile apprezzamento.
5. Il secondo motivo di ricorso è, inoltre, infondato, avendo, la Corte distrettuale, espressamente richiamato i diversi e numerosi atti di precetto notificati (con esito negativo) a C.I. e invocati dalla V.V. a fondamento del diritto al pagamento del credito nei confronti dell’erede ed avendo esaustivamente illustrato che i comportamenti adottati dallo I. concernevano beni di sua proprietà (con riguardo all’immobile, all’impresa e all’azienda), privi, pertanto, di rilievo ai fini della valutazione di una condotta di accettazione tacita di eredità.
6. Per le ragioni indicate il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.