CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32406 depositata il 12 dicembre 2025
Lavoro – Accettazione con beneficio di inventario dell’eredità – Debiti ereditari – Credito retributivo accertato – Principio di autosufficienza – Contributo unificato – Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, condannava gli eredi di N.U., ciascuno per la rispettiva quota ereditaria e nei limiti del beneficio di inventario, al pagamento di euro 20.780,98 a favore di E.B., somma accertata a titolo di retribuzioni ed istituti accessori per lo svolgimento di attività lavorativa di badante.
2. La Corte distrettuale ha rilevato che la qualità di eredi beneficiati poteva essere rilevata anche d’ufficio, in grado di appello, trattandosi di eccezione in senso lato, purchè documentata a mezzo di idonei documenti, come avevano correttamente effettuato gli eredi di N.U. (che avevano prodotto atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario): gli stessi dovevano, dunque, rispondere delle somme accertate a favore della B. (confermate anche in grado di appello) nei limiti delle rispettive quote.
3. Il ricorso di E.B. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; gli eredi di N.U. sono rimasti intimati.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo del giudizio discusso in appello dalle parti relativo all’accettazione con beneficio di inventario dell’eredità (art. 490 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.)”: la Corte distrettuale ha trascurato che gli eredi erano in grado, anche nel corso del giudizio di primo grado (che è stato riassunto nei loro confronti, a seguito del decesso del dante causa), di produrre l’atto notarile di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario ma non vi hanno provveduto, creando un legittimo affidamento nella lavoratrice della integrale successione degli eredi nella posizione di N.U., anche considerato il sistema di preclusioni e decadenze tipico del processo del lavoro.
2. Con il secondo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto circa la decadenza degli eredi dall’accettazione con beneficio di inventario dell’eredità (art. 497, primo comma, e 1219 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)”: l’inerzia dei due eredi che, a seguito della notifica dell’atto di precetto con relativa messa in mora, non rendevano il conto dell’eredità ricevuta, pur sapientemente ridotta al minimo, col beneficio di inventario, né affermavano e provavano che l’asse ereditario si fosse esaurito per aver precedentemente pagato altri creditori, determinava la loro decadenza irreversibile dal beneficio dell’inventario con conseguente piena responsabilità e vincolo sui debiti del loro congiunto dante causa con tutto il loro patrimonio e i loro redditi personali.
3. Con il terzo motivo si denunzia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto circa la liquidazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei limiti dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario dell’eredità (artt. 490, primo comma, c.c. e 91 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)” avendo, errato, la Corte territoriale, a condannare gli eredi al pagamento delle spese di lite “nei limiti del beneficio di inventario”, dovendo, gli stessi, rispondere personalmente con il loro patrimonio in considerazione della loro litigiosità.
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, disciplinata negli artt. 490 – 509 c.c., ha l’effetto, ai sensi dell’art. 490, primo comma, c.c., di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, dando luogo alla formazione di un patrimonio separato, che si pone in termini di eccezione rispetto al principio generale di cui all’art. 2740 cod. civ., secondo il quale il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
4.2. Il fulcro del funzionamento dell’istituto è, in particolare, quello descritto nel n. 2) del secondo comma dell’art. 490 cod. civ., in quanto stabilisce che l’erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell’eredità e non già con quelli personali dell’erede, nei limiti del loro valore (in tal senso, Cass. n. 27626/2024; Cass. n. 23398/2022; Cass. n. 20531/2020, in motivazione; Cass. n. 29252/2020; Cass. n. 7090/2015; Cass., Sez. 5, 19/3/2007, n. 6488).
4.3. Ebbene, va richiamata l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, ed in particolare quanto affermato da Cass. S.U. n. 10531/2013 a mente della quale l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d’ufficio e tale condizione non corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto.
Ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte – anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall’art. 484 c.c. – pure nel giudizio d’appello ed è rilevabile d’ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all’eredità, senza che rilevi l’eventuale contumacia degli stessi, operando l’effetto espansivo previsto dall’art. 510 c.c. fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all’eredità (Cass. n. 15659/2020).
4.4. Nel caso di specie, il motivo è inammissibile per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., in quanto la parte ricorrente omette di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti su cui la censura si fonda, trascurando, altresì di fornire indicazioni circa l’individuazione e il reperimento di detti atti nel fascicolo processuale.
Come statuito da questa Corte, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., quale corollario del requisito di specificità dei motivi, da interpretare, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU S. e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, in modo non eccessivamente formalistico, impone, comunque, che nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022).
La parte ricorrente ha omesso di trascrivere l’indice dei documenti depositati dagli eredi all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado (riassunto dalla lavoratrice nei loro confronti a seguito del decesso del de cuius il 5.6.2014) dal quale poteva verificarsi l’omesso deposito –avanti al Tribunale – dell’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario; né è stato trascritto l’indice dei documenti prodotti dagli eredi U. o indicato altro elemento nel giudizio di appello al fine di verificare in quale momento i suddetti eredi hanno depositato l’atto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. Si tratta di questione che non risulta affatto affrontata nella sentenza impugnata e la ricorrente non indica in quale atto difensivo e in quale momento processuale la questione sarebbe stata introdotta, le ragioni del suo rigetto ed i motivi con i quali è stata riproposta al giudice del gravame, con ciò violando gli oneri di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 23675 del 2013; Cass. n. 23073 del 2015, Cass. n. 20694 del 2018).
Esso pertanto è inammissibile.
6. Il terzo motivo di ricorso non è fondato.
6.1. Va rilevato, in punto di fatto, che il presente procedimento è iniziato nei confronti di N.U., deceduto nel corso del giudizio di primo grado; il giudizio è stato, poi, riassunto, nei confronti dei due eredi, R. e N.U.; il credito retributivo accertato a favore della B. è riconducibile alla sfera patrimoniale del de cuius, essendo sorto direttamente nella sfera patrimoniale dello stesso, all’epoca in cui era in vita; gli eredi, dunque, non hanno fatto valere un diritto proprio (cfr. su tali argomenti, Cass. n. 17365/2025. P. 4, ed ivi giurisprudenza citata).
6.2. La Corte d’appello non ha esplicitato alcun grave motivo che, ai sensi dell’art. 94 c.p.c., poteva giustificare la condanna personale degli eredi beneficiati, né il ricorrente deduce di aver sottoposto ai giudici di merito circostanze di tal fatta ai fini del regolamento delle spese di lite. Il dispositivo di condanna pro quota degli eredi deve, pertanto, ritenersi senz’altro conforme a diritto.
7. Per le ragioni indicate il ricorso va rigettato; nulla sulle spese in assenza dei controricorrenti.
8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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