CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32433 depositata il 12 dicembre 2025

Cessazione dell’attività dell’azienda – Indennità di maternità – Astensione anticipata dal lavoro – Provvedimento autorizzatorio – Accertamento dell’esistenza dei requisiti – Procedura di controllo amministrativo – Accoglimento

Svolgimento del processo

D.M. ha adito il Tribunale di Rimini allegando che l’INPS le aveva illegittimamente negato l’indennità di maternità quanto al periodo dal 1° gennaio al 16 febbraio 2016.

Il Tribunale di Rimini, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 269/2018, ha accolto la domanda.

L’INPS ha proposto appello che la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 718/2019, ha rigettato.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

D.M. si è difesa con controricorso e ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione dell’art. 7, comma 6, e dell’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 151 del 2001 in quanto la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’astensione anticipata dal lavoro oggetto di causa era disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, che ne stabiliva la durata.

Si sarebbe trattato, per l’esattezza, di provvedimenti di natura autorizzatoria.

Inoltre, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere la valenza meramente incidentale del provvedimento amministrativo che aveva limitato gli effetti della concessione del diritto in esame. Peraltro, la mancata impugnazione di questo ne avrebbe precluso la disapplicazione.

La censura è fondata.

Preliminarmente, deve essere ricostruita la vicenda.

Dalla sentenza di appello si evince che la controricorrente aveva goduto dell’indennità di maternità per interdizione anticipata sino al 30 dicembre 2015, previo provvedimento della competente autorità.

Dopo questa data, la detta autorità non aveva rinnovato il beneficio, con la conseguenza che la lavoratrice non aveva percepito la citata indennità dal 1° gennaio 2016 al 16 febbraio 2016, quando era iniziato il periodo di astensione obbligatoria.

A ciò va aggiunto che il rapporto di lavoro della controricorrente era cessato il 30 dicembre 2015 e la lavoratrice era stata poi riassunta a decorrere dal 4 gennaio 2016.

A tal proposito va rilevato che la Corte d’appello di Bologna ha ritenuto che la scadenza del termine finale del contratto di lavoro non potesse privare di per sé l’assicurata del diritto alla prestazione assicurativa e che, vertendosi in materia di diritti soggettivi, il provvedimento amministrativo veniva in rilievo in maniera incidentale, con la conseguenza che doveva essere disapplicato limitatamente al “suo illegittimo termine di efficacia”.

Ciò posto, si osserva, innanzitutto, che la Corte territoriale ha errato nel richiamare il precedente di questa Corte (Cass. n. 13110 del 2013) ritenendo fosse applicabile nella specie.

Infatti, questa decisione concerneva il caso di una donna che aveva ottenuto dalla Direzione provinciale del lavoro un provvedimento che aveva disposto la sua astensione anticipata dal lavoro sino a sette mesi dopo il parto, salvo che non si fossero verificate nuove condizioni tali da consentire di adibire la lavoratrice ad altre mansioni non vietate.

La corresponsione della relativa indennità era stata interrotta perché l’azienda presso la quale lavorava l’interessata aveva cessato la propria attività, con la conseguenza che non era più possibile la sua destinazione a mansioni gravose.

La Suprema Corte aveva affermato, quindi, che la lavoratrice avesse diritto di continuare ad usufruire della corresponsione dell’indennità, essendo previsto, dall’art. 24 d.lgs. n. 151 del 2001 il prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per la cessazione dell’attività dell’azienda che si verifichino durante i periodi di congedo per maternità previsti dall’art. 17 della legge n. 151 del 2001.

In particolare, aveva osservato che l’art. 24, prevedendo il prolungamento del diritto all’indennità di maternità nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro venisse a cessare durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli artt. 16 e 17, nessuno escluso, richiamava tutte le ipotesi elencate da queste ultime disposizioni, e, quindi, anche quella – menzionata dallo stesso art. 17, lett. c) -in cui l’interdizione dal lavoro fosse stata disposta perché la lavoratrice non poteva essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e 12.

Aveva rilevato, al riguardo, che una diversa interpretazione avrebbe privato la norma di ogni reale significato, ovvero avrebbe introdotto all’interno della stessa limitazioni o distinzioni che si sarebbero poste in contrasto con quella che era la finalità della norma medesima, e cioè garantire la più ampia protezione della lavoratrice madre anche in ipotesi nelle quali il rapporto di lavoro venisse a cessare nel corso del periodo di astensione obbligatoria; dovendo rimarcarsi, in proposito, che, come già evidenziato nella sentenza n. 405/2001 della Corte costituzionale, “la tutela della maternità, bene protetto dal legislatore attraverso le molteplici misure contenute nella legge in esame, non può venir meno in relazione alle cause di risoluzione del rapporto di lavoro” e che gli interventi legislativi succedutisi in materia attestavano come “il fondamento della protezione sia sempre più spesso e sempre più nitidamente ricondotto alla maternità in quanto tale e non più, come in passato, solo in quanto collegata allo svolgimento di un’attività lavorativa subordinata”, il tutto in linea con “la duplice finalità del sostegno economico alle lavoratrici nei periodi di astensione obbligatoria, consistente nella necessità di tutelare la salute della donna e del nascituro (soprattutto attraverso lo strumento dell’astensione dal lavoro) e di evitare che la maternità possa soffrire a causa del bisogno economico”.

Questa sentenza, però, diversamente dalla vicenda in esame, concerneva una situazione nella quale il diritto a ricevere l’indennità era stato riconosciuto alla lavoratrice per un periodo definito e la P.A. aveva smesso, anticipatamente, di corrisponderne l’importo in quanto il suo rapporto di lavoro era cessato.

Diversamente dal caso in esame, pertanto, l’interessata era titolare, in ragione del precedente provvedimento positivo della Direzione provinciale del lavoro, di un diritto soggettivo al pagamento nel momento in cui questo si era interrotto per scelta unilaterale dell’autorità competente.

Non rilevano neppure le ulteriori decisioni di legittimità citate dalla ricorrente nella sua memoria, ossia la n. 18810/2019 e la n. 26675/2022, riguardando situazioni assolutamente differenti.

Indubbiamente, l’art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001 prescrive, ai commi 2 e ss., che:

“2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.

3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto.

In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.

4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi”.

Questa disposizione, però, attribuisce un diritto soggettivo assoluto alla lavoratrice ad astenersi anticipatamente dal lavoro, ma lo subordina all’accertamento dell’esistenza dei requisiti per il suo riconoscimento da parte della competente autorità amministrativa.

Ed allora la controversia in questione va risolta, infatti, applicando i principi stabiliti dalla sentenza di questa Corte di cassazione n. 603/2000, secondo la quale l’interdizione dal lavoro anticipata (rispetto all’inizio del periodo di astensione obbligatoria) delle lavoratrici in stato di gravidanza per uno o più periodi determinati dall’Ispettorato del lavoro, prevista come ipotesi speciale dall’art. 5 della legge n. 1204 del 1971, era una fattispecie normativa a struttura complessa in quanto richiedeva non soltanto la ricorrenza di una delle previste ragioni di astensione anticipata, ma anche l’ulteriore presupposto costituito dal provvedimento dell’Ispettorato, il quale era un fatto di legittimazione e una condicio iuris della riconducibilità dell’assenza dal lavoro alla stato di gravidanza e della sua riconoscibilità come assenza determinata da uno degli eventi protetti.

Il provvedimento autorizzatorio, adottabile anche di ufficio ove ricorressero le condizioni considerate nelle lett. b) e c) dell’art. 5, richiedeva, invece, per le ipotesi riportate alla lett. a), l’iniziativa della lavoratrice, la quale, per poter fruire dell’astensione anticipata doveva dare corso agli adempimenti prescritti dall’art. 18 del d.P.R. n. 1026 del 1976 (ossia “produrre” all’Ispettorato del lavoro una domanda corredata da apposita certificazione medica, consegnare al datore di lavoro la ricevuta rilasciata dal detto Ispettorato e attenderne le determinazioni, salvo considerare accolta la domanda quando il provvedimento autorizzatorio non fosse intervenuto nei sette giorni dalla data di presentazione della domanda stessa).

Il giudice della legittimità, con riferimento all’art. 5 della legge n. 1204 del 1971 (che era la disposizione che regolava la materia prima dell’art. 17 del d.lgs. n. 151 del 2001, nel caso in esame rilevante) aveva chiarito che «È l’interdizione anticipata dal lavoro un meccanismo finalizzato a colmare eventuali divari tra la rigidità della protezione attuata (automaticamente) con l’astensione obbligatoria e le concrete esigenze di tutela della salute della donna e del bambino che possono di volta in volta presentarsi in rapporto alle condizioni – soggettive o, oggettive – proprie di ciascuna situazione. In sostanza, la tutela attuata dall’art. 4 ha una funzione di prevenzione generale, mentre quella dell’art. 5 è una tutela mirata che interviene in presenza di un rischio specifico e qualificato.

 La salute è comunque il bene primario che si intende proteggere attraverso i benefici normativi apprestati per tutto il periodo precedente il parto, laddove la fase di astensione “post partum”, i riposi giornalieri di cui all’art. 10, per non dire delle assenze facoltative previste dall’art. 7 e fruibili fino al raggiungimento del terzo anno di età del bambino, sono piuttosto finalizzati al soddisfacimento delle esigenze affettive (oltre che biologiche) di quest’ultimo, tant’è che si tratta di istituti estesi, rispettivamente, alle madri adottive e affidatarie e ai padri lavoratori».

La Corte aveva precisato che «Proprio la funzione assegnata al detto meccanismo esige, tuttavia, un accertamento particolarmente affidabile in ordine alla sussistenza delle ipotizzate condizioni di pregiudizio e giustifica il fatto che il legislatore abbia costruito la fattispecie come un’anticipazione “per provvedimento”, prescrivendo il ricorso a una procedura di controllo amministrativo con valenza autorizzatoria dell’astensione e della durata di essa.

L’art. 5 l. n. 1204/1971 ha previsto, difatti, che l’Ispettorato del lavoro “può disporre”, sulla base di accertamento medico, l’interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza per uno o più periodi determinati dall’Ispettorato stesso, fino all’inizio del periodo (bimestrale) di astensione obbligatoria, in presenza delle situazioni (che compete ancora all’Ispettorato verificare nella loro effettiva ricorrenza) identificate, sempre dall’art. 5 cit., come ragione di impedimento della prestazione lavorativa».

Secondo la Suprema Corte, quindi, il riconoscimento del più favorevole trattamento (rispetto a quello di cui beneficia la generalità delle lavoratrici in gravidanza) era subordinato a due presupposti:

– la concreta ricorrenza di una delle previste ragioni di astensione anticipata;

– il provvedimento dell’Ispettorato del lavoro.

Da quanto esposto emerge che il diritto a percepire l’indennità in esame sorge, nelle ipotesi in questione, dopo l’adozione di un provvedimento autorizzatorio della P.A., che dipende da un accertamento di una situazione di fatto demandato all’autorità amministrativa.

Non può parlarsi, allora, in assenza di detto provvedimento, di un diritto della lavoratrice a ricevere l’importo de quo.

Infatti, nella presente vicenda, non solo manca l’atto della P.A., ma, in difetto di questo, non vi è stata neppure la verifica della presenza delle situazioni alle quali la legge subordina il beneficio de quo.

Nella specie, la controricorrente ha avuto diritto a percepire l’indennità sino al 30 dicembre 2015 quando è definitivamente cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato in relazione al quale era stata valutata la sussistenza dei presupposti di legge per essere autorizzata ad astenersi anticipatamente dal lavoro.

Per il periodo successivo, decorrente dal 4 gennaio 2016, detto diritto non è sorto, non avendo l’autorità competente emesso la necessaria autorizzazione.
Vi è stata una cesura fra i due lassi temporali, essendovi stati due distinti rapporti lavorativi: durante il primo, è stato pronunciato il provvedimento con scadenza 30 dicembre 2015;in pendenza del secondo, invece, nessun intervento amministrativo vi è stato.

La lavoratrice, allora, aveva o l’onere di impugnare siffatto provvedimento, perché limitato, negli effetti, al 30 dicembre 2015, (ma non risulta che ciò sia avvenuto) o di contestare la successiva inerzia della P.A.

Sostiene, invero, la controricorrente che la Direzione provinciale del lavoro sarebbe stata resa edotta della situazione, ma che questa avrebbe negato la necessaria autorizzazione perché la relativa documentazione sarebbe stata trasmessa dopo l’inizio del periodo di astensione obbligatoria.

Questo non esclude, però, che, il diniego intervenuto nel 2016 dovesse essere autonomamente impugnato davanti al giudice amministrativo, se reputato illegittimo e sempre che l’interessata non avesse continuato a svolgere la sua attività retribuita (peraltro, non può dirsi acclarata l’esistenza di tale diniego, atteso che la sentenza di appello non ne parla, né è stato allegato che la controricorrente non abbia percepito uno stipendio nei mesi in discussione).

Comunque, nulla di tutto ciò è avvenuto, come si ricava dal fatto che la Corte d’appello di Bologna ha ritenuto, sul presupposto, erroneo, che vi fosse un diritto soggettivo immediatamente azionabile della controricorrente alla prestazione assicurativa “in forza del rinvio disposto dall’art. 24 del d.lgs. n. 151/01 al successivo art. 54”, di disapplicare il provvedimento che aveva riconosciuto l’indennità di maternità de qua “limitatamente al suo illegittimo termine di efficacia”.

Neanche questa parte del ragionamento della Corte territoriale è, però, condivisibile.

Infatti, l’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001 prescrive che: “L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17”.

A sua volta, l’art. 54 stabilisce che:

“Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;”.

L’art. 24, come recita la sua chiara dizione, si riferisce esclusivamente ai casi nei quali il rapporto di lavoro si interrompe “durante i periodi di congedo per maternità”.

Concerne, quindi, i periodi di congedo che dovevano già proseguire, comunque, oltre la cessazione del detto rapporto (come nella giurisprudenza riportata nella sentenza contestata) e serve ad impedire che le donne che, per date ragioni, perdono il loro impiego si trovino, contemporaneamente, prive di retribuzione e indennità di maternità nonostante siano in “congedo per maternità”.

Nella presente vicenda, invece, il menzionato congedo aveva una durata massima non superiore a quella del contratto di lavoro, con la conseguenza che la violazione evidenziata non vi è stata.

A prescindere da ciò, la disapplicazione presuppone una violazione di un diritto riconosciuto dalla legge che, nella specie, manca, non essendovi alcuna disposizione normativa che riconosca alla lavoratrice che attenda un figlio un diritto all’interdizione anticipata di durata obbligatoria sino all’inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità, come sembra ipotizzare, al contrario, la Corte d’appello di Bologna.

Inoltre, deve rilevarsi che, per la giurisprudenza di legittimità (Cass., SU, n. 13193/2018), il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ex art.5 della legge n. 2248 del 1865, all. E, può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l’atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio – e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale – e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione.

Nel caso qui discusso, invece, l’illegittimità del provvedimento che la Corte territoriale ha disapplicato è venuta in rilievo in via principale, dipendendo da essa il diritto all’indennità reclamata, e a essere contestata è stata proprio una scelta discrezionale della P.A., che aveva stabilito una certa durata del periodo di interdizione anticipata.

Peraltro, non può non osservarsi che l’autorizzazione del 2015 non avrebbe potuto essere concessa sino a una data successiva al 30 dicembre 2015, essendo essa prevista per le lavoratrici occupate, mentre la controricorrente, all’epoca dell’accertamento, era titolare di un rapporto con scadenza proprio al 30 dicembre 2015.

Piuttosto, deve sottolinearsi che, in mancanza di un’apposita autorizzazione per i mesi di gennaio e febbraio 2016, il nuovo rapporto di lavoro è continuato senza sospensioni, con l’effetto che la dipendente ha mantenuto il suo diritto alla retribuzione nei confronti del datore.

In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell’originaria domanda.

Le spese di lite dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono compensate, in ragione dei profili di novità posti dalla controversia esaminata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda della lavoratrice; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.