CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32481 depositata il 12 dicembre 2025

Lavoro – Albo degli Avvocati e dalla Cassa forense – Contributi soggettivi – Contributi integrativi – Contributi di solidarietà e di maternità – Cancellazione dall’Albo – Funzione solidaristica – Obbligo del versamento del contributo integrativo – Accoglimento

Rilevato che

1. R.D.F., essendosi cancellata dall’Albo degli Avvocati e dalla Cassa forense in data 03/12/2013, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, e chiedeva la condanna della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alla restituzione di tutti i contributi versati a partire dal 1999 fino alla cancellazione, detratti gli importi dei contributi soggettivi che la Cassa aveva già provveduto, senza contestazioni, a restituire.

La Cassa Forense si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, rigettava il ricorso sostenendo che non era dovuta la restituzione se non dei contributi soggettivi e che la stessa era già avvenuta.

2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello R.D.F.; la Cassa Forense si è costituita nel secondo grado di giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n. 7520/2018 depositata il 07/01/2019 la Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la Cassa forense a restituire a R.D.F. anche i contributi di solidarietà e di maternità per l’importo di euro 8.552,09 oltre agli interessi legali dalla domanda di rimborso.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense articolando due motivi di ricorso.

R.D.F. si è costituita controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

4. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 23/10/2025.

Considerato che

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione, omessa o errata applicazione dell’art. 22, legge n. 576 del 1980, considerato tanto singolarmente quanto in correlazione agli artt. 10, 11 e 21 stessa legge, art. 12 preleggi e art. 2 Cost. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione, omessa o errata applicazione dell’art. 22 della legge n. 576 del 1980, dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1362 e 1364 c.c. in riferimento all’art. 4 del regolamento generale della Cassa Forense in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c..

3. I due motivi sono connessi logicamente e giuridicamente e criticano entrambi la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui, interpretando le norme di rilievo, ha ritenuto che anche i contributi integrativi e di maternità dovessero essere restituiti.

I motivi possono, allora, essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

4. Assume rilievo l’orientamento, univoco, della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale «in caso di cancellazione del professionista dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per accertata incompatibilità, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi» (Cass. 22/11/2019, n. 30571).

5. Ciò che assume rilievo decisivo nella soluzione è la caratteristica dei contributi in contestazione che hanno funzione solidaristica e che, pertanto, anche in caso di cancellazione dall’Albo rimangono definitivamente acquisiti.

Secondo l’arresto appena richiamato (Cass. n.30571/2019) «tale conclusione deriva in primo luogo dalla struttura e funzione del contributo integrativo, disciplinato dall’art. 11 della L. 20/09/1980, n. 576.

Si tratta di disposizione che prevede che l’obbligo del versamento incombe su tutti gli iscritti agli Albi di avvocato e di procuratore nonché sui praticanti procuratori iscritti alla Cassa, che devono applicare una maggiorazione percentuale (che è stata del 2% sino al 2012) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, maggiorazione ripetibile nei confronti di quest’ultimo.

È previsto un importo minimo risultante dall’applicazione della percentuale ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all’art. 10, secondo comma, dovuto per l’anno stesso.

La norma aggiunge che il contributo è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’Albo dei procuratori o degli avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ma l’obbligo del contributo minimo è escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.

Il contributo integrativo non è soggetto all’IRPEF né all’IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

L’obbligo del versamento del contributo integrativo è dunque strettamente inerente alla prestazione professionale resa in virtù dell’iscrizione all’Albo professionale, tanto che il professionista può ripeterlo nei confronti del cliente (v. Cass. n. 5376 del 2019)».

Nello stesso senso si sono espresse Cass. 11/10/2022, n. 29641 e Cass. 24/03/2022, n. 9645.

6. In definitiva il ricorso deve essere accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello competente cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.