CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32556 depositata il 13 dicembre 2025

Risoluzione del rapporto di lavoro – Mancato superamento della prova – Licenziamento – Capacità relazionali – Competenze relazionali, organizzative e gestionali – Elementi di valutazione – Coerenza tra le ragioni addotte e la funzione della prova – Rigetto

Fatti di causa

1. Con la sentenza richiamata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna respingeva il gravame proposto da A.V. avverso la sentenza n. 209 del 28/9/2021 con la quale il Tribunale di Forlì aveva respinto l’impugnazione da questa proposta il 10/6/2020 del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova intimatole il 12/8/2019 dal Dirigente Scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo Statale di Sogliano al Rubicone.

2. La sentenza di appello dava atto in espositiva di aver disposto l’acquisizione officiosa delle relazioni ispettive del DS F. del 29/4/19 e del 2/5/19, nonché la relazione del dirigente tecnico M. richiamate nella motivazione del provvedimento di recesso, “per avere un quadro il più possibile esaustivo del percorso lavorativo della docente”.

3. Nel merito dell’impugnazione, disattendeva il primo motivo del ricorso in appello, basato sul rilievo che il datore avesse indebitamente ed illegittimamente, in rapporto all’art. 1 del DM n. 850/2015, motivato il mancato superamento della prova attribuendo rilevanza prioritaria ai rapporti coi colleghi ed i genitori rispetto alle competenze professionali raggiunte e osservate nell’osservazione didattica, giudicando che “…nelle capacità didattiche da valutarsi rientrano certamente, e con preponderante valore, le potenzialità relazionali, specialmente con gli alunni e con il corpo docente”; e che dalle relazioni del D.S. F. emergevano, quanto alle capacità relazionali con la classe, accanto ad elementi positivi, elementi di criticità (rilevata superficialità nello svolgimento dell’attività e scarso coinvolgimento degli studenti durante l’ora di storia del 29/4; disordine generatosi il 2/5 nel corso della lezione ed utilizzo da parte dell’insegnante di toni e lessico del tutto inadeguati; nonché uso di appellativi inappropriati nei confronti dei bambini; più in generale, perduranza di notevoli difficoltà relazionali con gli alunni).

4. La Corte territoriale rimarcava peraltro quale “circostanza non secondaria” che nel periodo di prova il rapporto di lavoro non era dotato di stabilità; che i margini di valutazione degli elementi necessari per la conferma il ruolo del datore di lavoro erano ampiamente discrezionali; che i poteri di controllo giudiziale sul relativo esercizio erano di natura estrinseca, e non sostitutivi di tale discrezionalità; e riguardo all’onere della prova operava il principio secondo il quale non era il datore di lavoro pubblico a dover provare la giustificazione del recesso secondo l’art. 3 della legge n. 604/66, ferma le necessità che le ragioni dello stesso fossero coerenti con la causa del “patto di prova” (recte, qui, dell’istituto della prova), consistente nel reciproco diritto di sperimentare la reciproca convenienza, sicché il lavoratore poteva provare che il recesso fosse stato determinato per ragioni estranee alla funzione dell’esperimento o addirittura discriminatorie o altrimenti illecite. Tali finalità non erano allegate e non risultavano esistenti, essendosi la ricorrente limitata a selezionare tra gli elementi di valutazione le emergenze positive di appena due di essi. Peraltro, nella stessa relazione del tutor Neri emergeva che la docente non aveva “dimostrato costanza nel relazionarsi positivamente con i genitori degli alunni, mostrandosi inidonea a gestire con lucidità le rimostranze degli stessi”; nonché “l’utilizzo inopportuno di applicazioni di messaggistica istantanea divulgando con alcuni genitori informazioni riservate sull’andamento degli alunni, sui criteri di valutazione adottati, nonchè sulle osservazioni formulate da una collega, determinando così l’insorgere di spiacevoli lamentele…..”; il che confermava la coerenza tra le ragioni addotte e la funzione della prova. Chiosava la Corte territoriale che dalle relazioni era possibile rilevare “l’inadeguatezza della docente rispetto a situazioni peculiari e tipiche del lavoro di insegnamento, quale il saper sollecitare l’attenzione e la curiosità degli allievi, l’originalità delle nozioni che vengono trasmesse, il saper coinvolgere il gruppo classe a mezzo di stimoli didattici”.

5. La Corte disattendeva il secondo motivo di appello, col quale la docente aveva censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento di recesso, giudicando sufficienti i richiami alle rilevate difficoltà relazionali con alunni e genitori, senza valutare la completezza del materiale istruttorio in rapporto alla finalità dell’esperimento per come disciplinato dal DM n. 850/2015; in violazione di Cost.97 in rapporto agli artt. 1175 e 1375 c.c.; modalità incrinativa del controllo sulla coerenza. La Corte ribadiva in sostanza, al riguardo, quanto sopra premesso quanto al fatto che il controllo sulla motivazione del recesso, neppure dovuta secondo l’inapplicabile art. 3 della legge n. 241/90, non attingeva alla sua adeguatezza giustificativa.

6. Per la Cassazione della sentenza ricorre la V. con atto notificato il 2/10/2024, con quattro motivi.

7. Resistono con controricorso “uno actu” il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e l’Istituto Comprensivo Statale di Sogliano al Rubicone.

8. La ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione al n. 4 o 5 dell’art. 360, co. 1, c.p.c., violazione dell’art. 421 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., e 132 c.p.c., per aver la Corte di Appello disposto l’acquisizione officiosa delle relazioni ispettive del DS F. del 29/4/19 e del 2/5/19, e della relazione del dirigente tecnico M. senza reale idonea motivazione. Rileva che l’acquisizione era stata disposta con ordinanza del 25/1/2024 con motivazione apodittica (“….rilevata la necessità di visionare integramente le relazioni ispettive…”) e quindi inesistente; con conseguente nullità della sentenza; lacuna non recuperata dalla motivazione della sentenza sul punto, sia perché la motivazione doveva essere contestuale, sia perché anche la nuova motivazione era tautologica, non evidenziando cosa fosse necessario approfondire rispetto ai mezzi di prova già acquisiti. In carenza di tali indicazioni il mezzo violava l’art. 421 c.p.c., risultando volto in modo esplorativo a cercare elementi di valutazione che il convenuto avrebbe potuto e dovuto introdurre nel giudizio nel termine di cui all’art. 416 c.p.c., e ad ovviare a deficienze probatorie originarie. Assume che il vizio sia decisivo, basandosi la sentenza sul fatto che non solo la Corte territoriale aveva tratto dai documenti in questione la prova decisiva del mancato superamento della prova, in mancanza della quale con certezza non avrebbe così concluso, visto che ne aveva ritenuta necessaria l’acquisizione.

2. Il motivo deve essere respinto.

2.1. Contrariamente a quanto assume la difesa della controricorrente mediante l’inconferente riferimento a precedenti di legittimità non pertinenti, almeno nell’insegnamento più recente di questa Corte l’acquisizione officiosa di mezzi di prova in appello non è insindacabile in sede di legittimità, dovendo trattarsi, secondo l’art. 437 c.p.c., di prova “indispensabile”, seppure nel senso di apparire (ex ante) idonea ad eliminare ogni possibile incertezza residuata dalla sentenza gravata circa la ricostruzione dei fatti, superando margini di dubbio, oppure provando (in modo decisivo) ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato (Cass. nn. 16358/2024, 16646/2025) circa i fatti inerenti il “thema probandum” (Cass. n. 19829/2024). La ritenuta insussistenza o sussistenza di tali presupposti quale operata nella sentenza impugnata è denunciabile secondo l’art. 360, comma 1, n. 4 c.c. quale “error in procedendo”; ed in tali casi la Corte di Cassazione deve valutarne la sussistenza o meno (Cass. n. 32815/2023, seppure in riferimento all’identica previsione contenta nell’art.1, co. 59, della legge n. 92/2012).

2.2. Nell’arresto da ultimo citato, si è precisato, riassumendo le risultanze di altri precedenti di legittimità, che l’indispensabilità è concetto più ristretto della rilevanza (e cioè che deve trattarsi di prova decisiva); che la regola mira all’esigenza di accertamento della verità materiale al di là delle preclusioni in cui le parti siano incorse; esigenza che esclude che allorquando le circostanze già offrano significativi dati di indagine, il giudice che reputi insufficienti le prove già acquisite, possa, nella offerta o disponibilità di prove decisive, fare meccanica applicazione dell’onere della prova; ma che il giudice deve esplicitare le ragioni dell’esercizio del potere, la cui sussistenza e conformità al principio la Corte di legittimità investita della contestazione deve comunque valutare in astratto “ex ante”.

2.3. Si è peraltro pure affermato nello stesso arresto, con richiami ad univoco insegnamento di legittimità precedente, che poiché la violazione di disposizioni processuali non è invocabile in sé e di per sé, ma solo in quanto abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, il denunciante, perché il vizio possa tradursi in nullità della sentenza, deve efficacemente mostrare che la denunciata violazione abbia influito in modo determinante sulla decisione di merito.

2.4. Osserva a questo punto il Collegio che la sentenza impugnata dichiara adesione al principio di diritto, sinteticamente mutuato da Cass. n. 655/2015, che peraltro riproduce altri precedenti di legittimità (Cass. nn. 14753/2000, 19558/2006, 21586/2008) secondo il quale “Nel caso di rapporti di lavoro “privatizzati” alle dipendenze di pubblica amministrazione, il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel recesso assoggettato alla legge n. 604 del 1966; peraltro, anche nel lavoro pubblico, l’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la clausola del patto di prova, che consiste nel consentire alle parti del rapporto di lavoro di verificarne la reciproca convenienza, sicché non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso, qualora…risulti il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite…è comunque sul lavoratore che incombe l’onere di dimostrare la contraddizione tra recesso e funzione dell’esperimento o anche la sussistenza del motivo illecito del licenziamento e tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni che, però, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere gravi, precise e concordanti (sul punto, cfr., Corte di Cassazione, sez. lavoro, 19 luglio 2017 n. 17771); ed a quello, mutuato da Cass. nn. 19558/2006, 21586/2008 e 16244/2013 secondo il quale neppure in tali casi opera in via generale l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi posto dall’art. 3 della legge n. 241/90, trattandosi di atto gestionale del rapporto di lavoro adottato coi poteri e la capacità del datore di lavoro privato, sicché la motivazione ha in realtà una funzione di garanzia ulteriore rispetto al necessario. Ed infatti si è pure insegnato che la motivazione, ove richiesta dalla legge o dal contratto collettivo ha in realtà la sola funzione di agevolare una prova che comunque grava sul lavoratore (Cass. nn. 19558/2006, 15368/2018). La sentenza impugnata procede quindi a rilevare che non emergeva nessuna prova di motivo illecito o discriminatorio o estraneo alla finalità della prova, e neppure alcuna allegazione sul punto era spesa.

2.5. Malgrado in altri passaggi motivi la sentenza impugnata si soffermi a riportare le risultanze ispettive che corroboravano le criticità emerse riguardo all’attitudine della ricorrente a relazionarsi correttamente con alunni, genitori e colleghi; risultanze peraltro neppure ricavate esclusivamente dalle relazioni delle quali si denuncia l’ingiustificata acquisizione, ma anche da altra fonte (la relazione del tutor Neri) sul cui utilizzo nessuna censura è mossa; è del tutto evidente che l’affermazione secondo la quale era la ricorrente a dover dimostrare che il giudizio sull’esito negativo della prova si fondava su elementi discriminatori, illeciti o estranei alle finalità dell’esperimento, e nessun elemento di prova emergeva al riguardo, integra una “ratio decidendi” del tutto autonoma ed autosufficiente a fondare la decisione; decisione che quindi non risulta affatto fondata, come infondatamente la ricorrente assume, sul raggiungimento di una prova (quella del mancato superamento della prova) che la Corte territoriale ha chiaramente affermato, con affermazione in diritto rimasta incensurata, non essere richiesta.

2.6. Ne segue che anche ad ipotizzare che l’acquisizione officiosa delle due relazioni “F.” e della relazione M. non fosse necessaria e tantomeno indispensabile per sciogliere in modo decisivo dubbi su fatti il cui accertamento fosse rilevante in causa (malgrado ben possa ritenersi altrimenti nel caso di specie, trattandosi di relazioni citate nel provvedimento di risoluzione del rapporto il cui mancato esame, ove fosse risultato decisivo, si sarebbe risolto in un mancato approfondimento di un elemento istruttorio già acquisito in causa ma “muto”) non per questo la ricorrente ha interesse a dolersene, perché alla luce dei princìpi di diritto ai quali la Corte territoriale ha affermato di volersi attenere, le risultanze delle due relazioni avrebbero potuto portare ad una diversa soluzione solo nel caso in cui da esse fossero stati tratti motivi illeciti o discriminatori o estranei alle finalità dell’esperimento; mentre la Corte ne ha tratto dati meramente corroborativi della rilevazione di criticità attitudinali ulteriori rispetto ad altre emergenti da altra relazione il cui utilizzo non è contestato, la cui rilevazione a sua volta comunque non risulta decisiva nell’iter decisionale, altrimenti fondato in modo autosufficiente sul criterio per cui il recesso in prova non abbisogna di motivazione né di giustificazione, spettando al lavoratore provare che esso si fonda su ragioni illecite o estranee alla funzione dell’istituto. In altri termini, se il vizio c’è stato, esso si è risolto nell’indebita infruttuosa ricerca di prova che era la ricorrente a dover fornire.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dei nn. 3 e/o 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 1324 e 1362 e segg. c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 4 del DM n.850/2015 in relazione anche al d.lgs. n.165/2001 e agli artt. 97 Costituzione e 115 e 116 c.p.c. “per aver la Corte d’appello ritenuto rilevanti e valorizzato ai fini del giudizio di mancato superamento della prova elementi secondari, quali quelli relazionali con genitori, colleghi e, parzialmente, con gli studenti, anziché valorizzare quelli primari costituiti ex DM n. 850/2015 delle capacità didattiche, competenze conoscitive e progettuali, così pervenendo ad un giudizio sulla coerenza della motivazione divergente con le finalità sue proprie”. Argomentando ulteriormente il motivo, la ricorrente assume che una corretta interpretazione del DM avrebbe dovuto indurre la Corte a riconoscere che questo “attribuisce più pregnante e principale valore…alla didattica”, essendo quelle relazionali “secondarie” e “non decisive” ed “esterne” rispetto alle capacità di insegnamento in senso stretto; tanto più che esse sarebbero determinate dall’inesperienza e dalla giovane età e come tali agevolmente superabili nel tempo.

4. Il motivo è inammissibile perché, come sopra mostrato, la “ratio decidendi” della decisione impugnata non si basa sul ritenuto raggiungimento di una evidenza/prova riguardo al mancato superamento della prova, ma, in modo autosufficiente, sulla mancata prova che il giudizio al riguardo sia stato determinato dall’ apprezzamento di fattori discriminatori, illeciti o estranei alla finalità dell’esperimento.

4.1. Sotto altro profilo, il motivo non contesta che tra i fattori suscettibili di valutazione secondo il DM vi fossero anche le capacità relazionali, limitandosi ad assumere che esse fossero “secondarie”, sulla base di argomenti esegetici applicati sul DM tratti dalle disposizioni civilistiche in materia di ermeneutica contrattuale, la cui corretta applicazione è, bensì, censurabile secondo l’art. 360, n. 3 c.p.c., ma non fornendo una interpretazione alternativa a quella accolta dal giudice di merito, ma solo evidenziandone le lacune argomentative, ovvero illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, sempre che tali vizi emergano dal ragionamento svolto nella sentenza; senza che sia necessario che l’interpretazione accolta sia l’unica possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando sono possibili due interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata accolta un’altra (Cass. nn. 4178/2007, 19044/2010, 15367/2024).

4.2. Nella specie, l’art.1, co. 3, del DM n. 850/2015 prevede che “Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di verificare le competenze professionali del docente, osservate nell’azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell’ambito delle dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica; l’art. 4, co. 1 che: “Il periodo di formazione e prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti neo-assunti con riferimento ai seguenti criteri: a. corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti; b. corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali. c. osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente; d. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi da essa previsti”. L’art. 4, co. 3 prevede infine che “Ai fini della verifica di cui al comma 1, lett. b), sono valutate l’attitudine collaborativa nei contesti didattici, progettuali, collegiali, l’interazione con le famiglie e con il personale scolastico, la capacità di affrontare situazioni relazionali complesse e dinamiche interculturali, nonché la partecipazione attiva ed il sostegno ai piani di miglioramento dell’istituzione scolastica”.

4.3. Alla luce di tali regole, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui “..nelle capacità didattiche….” (espressione qui chiaramente spesa nel senso ampio di idoneità alla funzione di docenza nel suo complesso) “….da valutarsi, rientrano certamente, e con preponderante valore, le potenzialità relazionali, specialmente con gli alunni e con il corpo docente”, se si fa eccezione per il riferimento (probabilmente gratuito) al “preponderante valore”, si palesa del tutto rispettosa delle regole dell’esegesi contrattuale, a partire dal fondamentale canone letterale; né presenta alcuna illogicità tantomeno manifesta in rapporto agli “standards” di professionalità ragionevolmente richiedibili ad una docente e alla coerenza dei fattori di valutazione con aspetti comunque inerenti la funzione e come tali previsti come da valutare nel DM; mentre l’assunto secondo il quale gli aspetti propriamente inerenti la capacità di corretta trasmissione delle competenze avrebbe “valore primario”, ed al punto dall’inficiare il fondamento di un recesso che non vi trovi appiglio, oltre a non trovare alcun fondamento esegetico tantomeno decisivo in un dato normativo non contemplante alcun ordine di rilevanza/importanza tra i fattori di valutazione, finisce inammissibilmente col pretendere di condizionare l’ambito di discrezionalità del quale l’Amministrazione, per quanto sopra premesso, gode, in termini largamente eccedenti quello della mera necessità che il recesso non sia giustificato da ragioni non coerenti con le finalità dell’esperimento, quali declinate dal DM.

5. Col terzo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 della Costituzione per difetto di motivazione in ordine alla coerenza degli atti della p.a. rispetto ai criteri didattici principali della valutazione della prova. Assume che la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare sul rispetto dei criteri di cui agli artt. 1 e 4 del sopra citato DM n. 850/2015; motivazione che avrebbe richiesto l’esplicitazione delle ragioni per le quali sarebbe stato corretto privilegiare gli aspetti negativi relazionali rispetto a quelli positivi pure emersi dalle relazioni.

6. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza, prima che di decisività della censura. Una volta chiarito in diritto, con affermazione rimasta incensurata, che il giudizio sul mancato superamento della prova non era censurabile se non nel caso fosse emerso, con onere a carico della docente, che esso si fosse fondato su elementi di valutazione discriminatori, o illeciti, o estranei alle finalità dell’esperimento quali definiti dal DM n. 850/2015, tale affermazione implicava, come implica, che la discrezionalità dell’Amministrazione non era limitata né dalla necessità di dare rilevanza decisiva o prevalente ad alcuno di detti fattori, né dalla necessità di soppesarli comparativamente, essendo sufficiente che il giudizio negativo si basasse sulla valutazione negativa su uno dei fattori di valutazione considerati dal DM; circostanza sufficiente ai fini del rispetto del principio di coerenza, che null’altro significa che “inerenza”. Conseguentemente, anche ai fini del rispetto del DM, il richiamo alle criticità rilevate soddisfa l’obbligo di motivazione, ove nella specie ricavabile da detto DM.

7. Col quarto motivo, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 e 24 della Costituzione, per difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione di mezzi istruttori determinanti e decisivi ai fini della decidere. Lamenta che la Corte territoriale abbia “ritenuto comunque provato il mancato superamento della prova sulla base dei rilievi esposti nei documenti dell’istruttoria compiuta dall’Istituto scolastico senza consentire la prova richiesta dalla ricorrente sui fatti evidenziati dalle relazioni…rigettando implicitamente i mezzi istruttori anche testimoniali richiesti tesi a fornire la prova della positività della prova anche riguardo alle corrette dinamiche relazionali con studenti, colleghi e genitori”.

8. Il motivo è inammissibile per difetto di rilevanza/decisività nella parte in cui censura la sentenza impugnata per aver ritenuto provato il mancato superamento della prova senza dare ingresso alla richiesta controprova, perché la sentenza muove in diritto dal presupposto, incensurato (e peraltro fondato), che l’Amministrazione non avesse l’onere di provare il mancato superamento della prova.

8.1. E’ invero insegnamento consolidato di questa Corte che “Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento” (ex pluris, tra le più recenti, Cass. n. 30721/2024).

8.2. Riguardata la censura con riferimento all’insegnamento di legittimità secondo il quale in tali casi la decisione dell’Amministrazione può essere censurata anche dando la “prova del superamento della prova”, detta affermazione va chiarita nel senso, implicato dal reiterato riferimento dell’insegnamento di legittimità al fatto che i parametri di valutazione sono di regola discrezionali (come nella specie), che nella misura in cui il giudizio negativo su alcune attitudini rilevanti assume carattere valutativo, ossia assume la forma di un giudizio, la prova contraria, dovendo avere ad oggetto fatti, non può invece limitarsi, nel contenuto, di un giudizio diverso; modalità che finisce inammissibilmente col porre a base della critica dei giudizi operati dagli organi preposti allo scopo dall’Amministrazione secondo il DM giudizi contrapposti inammissibilmente deferiti ai testi.

8.3. I capitoli di prova per interrogatorio formale e testi addotti a confutazione delle criticità relazionali rilevate hanno tutti la forma del deferimento di un giudizio contrappositivo a quelli svolti dagli organi preposti (limitandosi qui ai fattori sui quali sono state rilevate criticità: “ vero che….durante l’insegnamento….la ricorrente ha mostrato adeguate competenze relazionali con studenti, colleghi e genitori….ha sollecitato spesso gli alunni ad esprimersi per favorire il dialogo spontaneo e interesse per la materia…..ha mostrato di relazionarsi con gli alunni con applicazione egli strumenti didattici ed organizzativi idonei al contesto, stimolandoli alla partecipazione attiva alla lezione e apprendimento” et similia); senza che alcuno dei capi si riferisca specificamente ad episodi specifici pure richiamati nelle relazioni. In tale contesto, trattandosi di mezzi di prova manifestamente inammissibili (per devolvere meri giudizi) ed irrilevanti (perché i giudizi che rilevano sono solo quelli degli organi dell’amministrazione a ciò preposti, a meno che non siano provatamente fondati su fatti falsi), pur difettando la sentenza gravata dell’indicazione del motivo della mancata ammissione, la censura risulta inammissibile per difetto di rilevanza/decisività.

9. l ricorso va pertanto rigettato; e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese di prenotazione a debito.

10. Deve inoltre darsi atto, ai sensi dell’art. 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto a norma del comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.