Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3260 depositata il 9 febbraio 2025

intermediazione illecita – appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa

RILEVATO CHE

1.  la Corte d’Appello di Bologna, per quanto qui rileva, ha respinto il reclamo di -omissis- e confermato la sentenza di primo grado di accoglimento delle domande di -omissis- di riconoscimento del rapporto di lavoro con -omissis- dal 1992 e di impugnativa del licenziamento in data 25.6.2018 irrogato dall’appaltatrice -omissis-  con ordine di ricostituzione del rapporto di lavoro, con quanto di conseguenza sotto il profilo retributivo e contributivo;

2. in particolare, la Corte territoriale ha rilevato distorto utilizzo del contratto di appalto e ravvisato in capo a -omissis- gli elementi caratterizzanti della veste datoriale, avendo valutato le prove raccolte confermative della mancanza di effettività della gestione del lavoro del ricorrente (trasporto di materiali con l’uso di muletti) da parte della società appaltatrice formalmente sua datrice di lavoro, e quindi l’appalto non genuino; ha ritenuto applicabile l’art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 80-bis D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020; ha così escluso che il licenziamento intimato dall’appaltatrice potesse essere imputato alla società che aveva effettivamente utilizzato la prestazione;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso -omissis- sulla base di 5 motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso; entrambe la parti costituite hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, commi 1 e 4, d), legge n. 183/2010 (ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di Appello respinto l’eccezione di decadenza per omessa impugnazione dei contratti di appalto entro 60 giorni dal 31.12.2011 ovvero, per quelli successivi, dalla cessazione di ciascuno di essi;

2. il motivo non è fondato;

3. il licenziamento intimato dall’appaltatore, datore di lavoro formale, non determina l’operatività della decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2010, con riguardo all’azione, volta alla costituzione o all’accertamento del rapporto di lavoro, promossa dal lavoratore verso l’appaltante, datore di lavoro effettivo, essendo l’azione in questione assoggettata alla predetta decadenza solo ove l’appaltante medesimo neghi, con atto scritto, la titolarità del rapporto (Cass. n. 6266/2024, n. 40652/2021);

4. con il secondo motivo di ricorso, la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 1655 c.c. e 29, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003 (ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.) per avere la Corte d’Appello errato nel qualificare come eterodirezione le istruzioni operative impartite ai dipendenti dell’impresa appaltatrice, senza cogliere come esse fossero espressione solo del coordinamento necessario ad assicurare il risultato di tali prestazioni e fossero compatibili con un appalto genuino; per avere ignorato la copiosa documentazione prodotta e male interpretato le deposizioni testimoniali raccolte circa la presenza sul luogo di lavoro di un referente della appaltatrice; per avere attribuito rilievo dirimente all’esercizio del potere direttivo e organizzativo senza indagare sugli altri indici rilevanti, tra cui l’impiego di mezzi dell’appaltatore e l’assunzione di un rischio di impresa, desumibile dalla previsione di penali in caso di ritardi o inadempimenti;

5. il motivo non è fondato;

6. come osservato da questa Corte nella pronuncia n. 21919/2024 in fattispecie analoga, cui il Collegio intende dare continuità e le cui motivazioni si riprendono, i giudici di appello hanno interpretato ed applicato il disposto dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, ratione temporis applicabile, in maniera conforme ai principi secondo cui il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l’appaltatore, in relazione alle peculiarità dell’opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell’utilizzatore la propria professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall’altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell’appalto lecito che sia l’appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale; si configura intermediazione illecita ogni qual volta l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (v., tra le molte, Cass. n. 23215/2022, n. 15557/2019, n. 27213/2018, n. 10057/2016, n. 7820/2013, n. 7898/2011);

7. la Corte di merito, in adesione a tali principi, ha accertato in fatto, come l’odierno controricorrente, come altri dipendenti di Domino impiegato presso per l’attività di trasporto di materiali mediante uso di muletti, ricevesse disposizioni specifiche e costanti sulla concreta esecuzione dell’attività dai dipendenti della committente, che così esercitava un vero e proprio potere conformativo nei suoi confronti, senza che alcun ruolo organizzativo o direttivo fosse concretamente svolto dalla formale datrice di lavoro, impegnata unicamente in adempimenti di natura amministrativa;

8. ricostruita la concreta organizzazione del lavoro, accertato l’esercizio costante e continuativo di un potere di conformazione o specificazione della prestazione, inteso come potere di dettare disposizioni dettagliate e continuative per ottenere una prestazione stabilmente integrata nel ciclo produttivo e atta a soddisfare l’interesse datoriale (e non quindi un risultato autonomo), rimane irrilevante la mancata esplicita indagine dei giudici di appello sulla proprietà dei mezzi adoperati e sul rischio di impresa, trattandosi di elementi indiziari privi di portata dirimente, specie alla luce del complessivo accertamento svolto; non vi è spazio, quindi, per ritenere integrata la violazione delle norme di diritto denunciate, essendo state le stesse interpretate ed applicate in conformità all’indirizzo di questa S. C., sicché le residue censure, nella parte in cui si dirigono sull’accertamento fattuale compiuto dai giudici di appello, si rivelano inammissibili, poiché estranee al perimetro del vizio di violazione di legge che, come più volte precisato da questa Corte, presuppone una ricostruzione in fatto incontestata (v. Cass. n. 3340/2019, n. 640/2019, n. 10320/2018, n. 24155/2017, n. 195/2016);

9. con il terzo motivo, la società ricorrente per cassazione censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 (ai sensi dell’art. 360 n. 3 p.c.);

10. con il quarto motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 77, comma 2, Cost. (ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.) e propone eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 80 bis D.L. n. 34/2020;

11. i motivi non sono fondati;

12. sulla questione dell’efficacia del licenziamento del datore di lavoro formale o interposto quale atto di gestione del rapporto rispetto al datore di lavoro sostanziale, questa Corte ha chiarito che:

– in tema di somministrazione irregolare, l’art. 80 bis del L. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 77 del 2020 – ove è previsto che il secondo periodo del comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento – deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future (Cass n. 10694/2023);

– In tema di somministrazione irregolare, l’art. 80-bis del L. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, che, sebbene espressamente riferita all’art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015, costituisce criterio ermeneutico decisivo per giungere ad identica conclusione con riguardo alla disposizione di cui al previgente art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003 – ratione temporis applicabile – in ragione della sovrapponibilità dei due testi normativi (Cass. n. 30945/2023);

– al cd. appalto non genuino di servizi si applica analogicamente la norma di interpretazione autentica – dettata in tema di somministrazione irregolare di lavoro – di cui all’art. 80-bis del D.L. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla L. n. 77 del 2020 (la quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall’art. 38, comma 3, del Lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento), in virtù della comune ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari o simulati, testimoniata anche dalla sovrapponibilità dei testi normativi di cui al previgente art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 276 del 2003 (cui l’art. 29, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. – anch’esso abrogato – rinviava) e all’attuale art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 81 del 2015 (Cass n. 32412/2023);

13. non ricorrono gli estremi per sollevare questione di legittimità costituzionale (come evidenziato da Cass. n. 21919/2024 cit.), atteso che, sulla questione della omogeneità dei contenuti normativi introdotti dalla legge di conversione rispetto a quelli propri del decreto-legge, la Corte Costituzionale, in numerose pronunce (tra le molte n. 226/2019, n. 93/2020, n. 215/2023), ha affermato il principio secondo cui la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell’atto con forza di legge (sent. n. 181/2019); peraltro, un difetto di omogeneità, in violazione dell’art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione sono totalmente “estranee” o addirittura “intruse”, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251/2014); pertanto, solo la palese “estraneità delle norme impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge” (sent. n. 22/2012) oppure la “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge” (sentenza n. 154/2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione;

14. nel caso in esame, il decreto-legge n. 34/2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, comprende al titolo III le “Misure in favore dei lavoratori”; la norma di interpretazione autentica introdotta in sede di conversione condivide con il decreto-legge la “comune natura” di misura di “sostegno al lavoro” adottata “in favore dei lavoratori”, in quanto diretta ad eliminare una situazione di incertezza creatasi nella lettura della disciplina sulle conseguenze degli appalti illeciti e sulle tutele apprestate a favore dei lavoratori, in ipotesi di accertata interposizione di manodopera; sebbene la previsione in esame non abbia una diretta correlazione con le conseguenze della diffusione della pandemia che ha ispirato la decretazione d’urgenza, tuttavia la stessa non può considerarsi totalmente estranea ed eterogenea rispetto al decreto-legge in parola che è, comunque, intervenuto su vari aspetti della regolamentazione del licenziamento;

15. con il quinto motivo, viene dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.);

16. il motivo è inammissibile;

17. la Corte d’Appello ha confermato integralmente le statuizioni di primo grado, così realizzandosi ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.) e dell’art. 360, comma 1, 5 c.p.c., nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di “doppia conforme“, con conseguente inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023);

18. il ricorso deve, pertanto, essere complessivamente respinto;

19. le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

20. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500 per compensi professionali, Euro 200 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15%, accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.