CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32662 depositata il 15 dicembre 2025
Svolgimento di lavoro straordinario – Riposo compensativo – Fruizione di ferie e permessi – Cassa integrazione guadagni – Doppia retribuzione – Credito contributivo – Inammissibilità
Rilevato che
1. La Corte di appello di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di accertamento negativo del credito contributivo, proposta dalla società qui ricorrente.
1.1. Per quanto riportato nella sentenza impugnata, con verbale unico di accertamento del 16 ottobre 2015, l’INPS aveva contestato alla L. sr.l.:
-di aver utilizzato la cassa integrazione guadagni nonostante i lavoratori (potessero) fruissero di ferie e permessi, così corrispondendo una «doppia retribuzione» per le medesime ore;
– di aver consentito la fruizione di ferie, per alcuni lavoratori, in misura superiore a quella contrattualmente stabilita;
-di non aver adeguato la retribuzione imponibile, con riferimento alle ore di straordinario svolte in misura superiore al limite delle 48 ore settimanali; per dette ore non risultava né versata la retribuzione, né consentito il riposo compensativo.
1.2. I fatti accertati dagli ispettori risultavano, per i giudici, provati e radicavano il diritto dell’ente alla maggiore contribuzione richiesta.
2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso la L. s.r.l., con tre motivi, successivamente illustrati con memoria.
Ha resistito l’Inps con controricorso.
Considerato che
2. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. –è dedotta la violazione dell’art. 10 del D.Lgs n. 66 del 2003 nonché dell’art. 2109 c.c. e del D.Lgs. n. 148 del 2015.
2.1. Parte ricorrente imputa alla sentenza impugnata di aver convertito la CIG in ferie e/o permessi, ciò che non sarebbe normativamente consentito.
Gli istituti rispondono, infatti, a finalità diverse e non è corretto parlare di una «doppia retribuzione» a favore dei lavoratori, poiché l’indennità sostitutiva è un ristoro economico per le ferie non godute mentre il trattamento di CIG configura una misura di sostegno al reddito per i periodi di sospensione dal lavoro.
2.2. Il motivo è inammissibile.
2.3. Occorre premettere che la Corte di appello ha accertato che i provvedimenti di CIG erano stati concessi per riduzione parziale e non totale dell’orario lavorativo e ciò sulla base di una dichiarazione datoriale che escludeva un residuo di ferie per i lavoratori interessati.
Tuttavia, all’esito della CIG, la società aveva versato l’indennità (sostitutive ferie) stabilita dall’art. 18 CCNL edilizia.
In tal modo, per la sentenza impugnata, i lavoratori erano stati «remunerati per le medesime ore lavorabili» (tanto) per effetto del trattamento di integrazione salariale erogato dall’INPS (quanto) dalla Cassa Edile.
2.4. In altre parole, per i giudici territoriali, il datore di lavoro aveva richiesto la CIG mentre avrebbe potuto consentire la fruizione di ferie e permessi.
2.5. Nella sostanza, al di là delle espressioni concretamente utilizzate, il nucleo motivazionale centrale risiede nella ritenuta illegittimità del trattamento CIG.
Per la Corte territoriale non era possibile, in relazione ad un medesimo periodo, la fruizione di un doppio intervento (sia da parte dell’INPS che della Cassa edile); da ciò, in via di implicita derivazione, ha ritenuto sussistente il diritto dell’Istituto alla maggiore contribuzione.
2.6. Ebbene, come non manca di sottolineare anche l’Inps, tale ragionamento non è efficacemente scalfito dal motivo di ricorso.
La prospettata deduzione di «errori di diritto» avrebbe richiesto una critica circostanziata della soluzione adottata, con indicazione puntuale delle norme regolatrici della fattispecie o dei principi di diritto, nella specie, violati (tra le tantissime, Cass. nn. 15568 e 17570 del 2020).
Le censure, viceversa, si limitano ad argomentare che il trattamento di integrazione CIG e l’indennità di ferie hanno finalità diverse e che il datore può riconoscere le ferie in ragione delle esigenze organizzative anche dopo la CIG; ed infine che il Giudice non può disapplicare l’atto autorizzativo della CIG.
E, tuttavia, per quanto innanzi, la sentenza impugnata si snoda attraverso un percorso argomentativo diverso, il cui fondamento giustificativo non è incrinato dalle censure genericamente sviluppate.
3. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione dell’art. 29 del DL n. 244 del 1995 convertito nella legge n. 341 del 1995 nonché – ai sensi dell’art. 360 n 4 c.p.c.- nullità del procedimento.
3.1. È censurato il punto della sentenza che accerta la fruizione di ferie, per alcuni lavoratori, «in misura superiore a quella contrattualmente stabilita».
3.2. Anche il secondo motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità.
A ben vedere, le censure, sub specie di violazione di legge, tentano di accreditare la tesi per cui i riposi fruiti dai lavoratori sarebbero riconducibili alle «ferie collettive», deduzione che presuppone un accertamento di fatto diverso da quello contenuto nella sentenza impugnata.
E tuttavia, il vizio di cui all’art. 360 nr. 3 c.p.c. viene in rilievo in relazione al fatto nei termini in cui è accertato in sentenza e non già rispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente.
La ricostruzione del fatto costituisce invero un prius rispetto all’applicazione delle norme di diritto.
In relazione ai fatti come accertati, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di minimale contributivo, non sono giustificate riduzioni contributive per effetto di sospensioni, anche concordate della prestazione, che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo (Cass. n. 15120 del 2019 e conformi).
4. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. – è dedotta la nullità del procedimento.
Il tema, assume la parte ricorrente, è quello dei riposi compensativi.
Si contesta alla Corte di appello di avere escluso che vi fosse la prova documentale dello svolgimento di lavoro straordinario per un numero tale di ore che avrebbe legittimato il riposo compensativo.
4.1. In modo evidente, l’ultimo motivo presenta gli stessi limiti del precedente.
La società ricorrente tende a sovvertire il diverso accertamento di fatto contenuto nella decisione impugnata e posto a fondamento del riconoscimento del credito dell’Istituto.
5. Per quanto innanzi, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.