CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32666 depositata il 15 dicembre 2025

Lavoro – Evasione contributiva – Avviso di addebito – Superminimo – Rappresentatività sindacale – Adempimento dell’obbligazione contributiva – Principio di autosufficienza – Rigetto

Rilevato che

1. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda dell’odierna parte ricorrente di accertamento negativo dell’obbligo di pagamento dei contributi, oggetto dell’avviso di addebito INPS, in atti.

1.1. Per quanto qui più rileva, la Corte di appello ha ritenuto, in primo luogo, che l’avviso di addebito contenesse le informazioni necessarie per comprendere le violazioni contestate.

1.2. Nel merito, ha, poi, osservato come la parte datoriale avesse applicato il CCNL Confederale, fino al novembre 2014.

 Successivamente, aveva applicato il contratto collettivo sottoscritto da SNA in data 20 novembre 2014.

1.3. Per il primo periodo, le minime differenze contributive richieste dall’Ente previdenziale derivavano da un errore nella quantificazione dell’una tantum prevista dal contratto per il periodo di vacanza contrattuale; tale indennità aveva sicuramente natura retributiva in quanto era volta a compensare il mancato adeguamento delle retribuzioni.

Sulla differenza non versata era, pertanto, dovuta la contribuzione.

1.4. Per il periodo successivo, invece, la società aveva applicato il nuovo CCNL meno favorevole; aveva, però, mantenuto il trattamento retributivo di maggior favore con l’erogazione di un super minimo senza, tuttavia, assoggettarlo a contribuzione; in tal modo, aveva posto in essere una condotta di evasione contributiva.

1.5. Per i giudici, non era condivisibile la tesi della società A. s.n.c. di B. e S., secondo cui tale voce (quella del superminimo) costituiva un forfait risarcitorio. In modo evidente, parte datoriale aveva proceduto ad un adeguamento della retribuzione conseguente all’applicazione di un contratto collettivo meno favorevole.

2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso la A. s.n.c.di B. e S., con cinque motivi, successivamente illustrati con memoria.

Ha resistito l’Inps con controricorso.

Considerato che

3. Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. –è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13, comma quarto, del d.lgs. n. 124 del 2004 nonché violazione e/o falsa applicazione del principio della domanda di cui all’art. 99 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.

È dedotta altresì la nullità e/o illegittimità dell’avviso di addebito per l’omessa indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevanti.

3.1 Il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità.

3.2. La Corte di appello, pronunciatasi con riferimento al contenuto dell’avviso di addebito, ha ritenuto che lo stesso fosse idoneo a chiarire le ragioni della pretesa contributiva.

Ha osservato come l’atto richiamasse il verbale di accertamento ispettivo da cui traeva origine la richiesta dell’ente previdenziale; verbale che, sia pure nella sua complessità, evidenziava chiaramente le violazioni commesse nella determinazione della base retributiva imponibile.

3.3. A fronte di una tale statuizione, le censure, a tacer d’altro, difettano di specificità: nel corpo del ricorso per cassazione non è trascritto, adeguatamente, il documento di cui si contesta l’idoneità a palesare i termini della richiesta.

3.4. Viene in rilievo l’insegnamento della Corte per cui il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, ai sensi dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., pure interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, senza eccessivi formalismi, non può dirsi rispettato ove il motivo di ricorso non riassuma il contenuto dei documenti in modo sufficientemente determinato, così da rendere pienamente comprensibili le critiche e possibile la relativa decisione (in argomento, ex plurimis, Cass. n. 11325 del 2023).

4. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. -è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989, nonché dell’art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995 e dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 423 del 2001, con riferimento al tema dell’individuazione del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo nella categoria.

5. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 115, comma 1, c.p.c. anche in relazione all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989, e dell’art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995, nella parte in cui la decisione impugnata avrebbe ritenuto dimostrata la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti il CCNL Anapa Unapass rispetto a quelle stipulanti il CCNL SNA.

5.1. Il secondo ed il terzo motivo devono congiuntamente esaminarsi poiché presentano analoghi profili di inammissibilità.

5.2. Le censure, sia pure sotto diversi profili, imputano alla Corte di appello l’errata individuazione del CCNL ritenuto maggiormente rappresentativo.

5.3. Nei termini in cui sono argomentati, i rilievi non colgono il reale portato della decisione impugnata.

5.4. Come riportato nello storico di lite, la Corte di appello, oltre a ritenere maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che sottoscrivevano il CCNL non siglato dalla SNA, ha, comunque, chiarito che, anche per il periodo successivo al novembre 2014 (quando cioè vi sarebbe stata l’applicazione di un CCNL meno favorevole), la parte datoriale ha adempiuto all’obbligo retributivo, sia pure sotto forma di superminimo. In altre parole, ha riconosciuto ai dipendenti la retribuzione «dovuta».

 Tuttavia, in relazione a questo superminimo -che i giudici di merito hanno accertato, con apprezzamento di fatto, avere valenza retributiva e non risarcitoria- non è stata versata la contribuzione.

5.5. Le censure, volte ad affermare la applicabilità dell’uno piuttosto che dell’altro CCNL, non sono pertanto decisive, restando controverso solo l’adempimento dell’obbligazione contributiva.

6. Parte ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, deduce, però, il versamento della contribuzione in relazione al superminimo.

6.1. In particolare, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 115, comma 1, c.p.c. anche in relazione all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989, conv. in legge n. 389 del 1989, e dell’art. 2, comma 25, della legge n. 549 del 1995, per avere la sentenza impugnata, senza alcun riscontro probatorio, affermato, di contro, l’inadempimento.

6.2. Il motivo è inammissibile perché genericamente argomentato.

Le censure si limitano a mere enunciazioni di avvenuto pagamento, prive di ogni riscontro, che restano del tutto irrilevanti in questa sede.

7. Con l’ultimo motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. – è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116, comma 15, lett. a) della legge n. 338 del 2000.

7.1. È censurata la statuizione con cui la Corte territoriale ha applicato il regime dell’evasione contributiva e non quello meno afflittivo che stabilisce la riduzione delle sanzioni in misura pari agli interessi legali.

7.2. Il motivo è infondato.

L’attenuazione del carico sanzionatorio nei termini richiesti postula, infatti, la sussistenza di una situazione di incertezza interpretativa, in relazione alla normativa di riferimento, di particolare rilevanza, ovvero la ricorrenza di situazioni di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica.

Nessuna delle condizioni esposte ricorre nel caso di specie, ove l’inadempimento contributivo è scaturito, in base all’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, da errori di altra natura (Cass. n. 23615 del 2025, in motivazione, per analoga fattispecie).

8. Per quanto innanzi, il ricorso va complessivamente rigettato, con le spese che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.